Sentenza del 05/07/2023 n. 18995 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente chiedeva la cassazione della sentenza che aveva rigettato la sua domanda di rimborso di Euro 1.660, versati a titolo di tariffa per due domande di variazione AIC. Sosteneva che l'introduzione di una maggiorazione del 20% prevista dall'art. 48 D.L. n. 269/2003 aveva mutato la natura della tariffa: solo la maggiorazione avrebbe conservato carattere commutativo, mentre la restante parte sarebbe divenuta un prelievo di natura impositiva destinato a finanziare spese generali del Ministero, in violazione degli artt. 53 e 3 Cost. e del principio di buon andamento dell'amministrazione (art. 97). Denunciava altresì l'irragionevolezza e la sproporzione dell'onere a causa della destinazione prevalente delle somme al Ministero.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la maggiorazione del 20% non abbia modificato i criteri di determinazione delle tariffe previsti dalla L. n. 407/1990, art. 5, comma 12, né abbia trasformato la tariffa in un prelievo di natura tributaria: le prestazioni in questione sono rese a richiesta e per utilità dell'operatore economico, sono divisibili e la tariffa, nella sua composizione comprensiva della maggiorazione, rimane commisurata ai costi del servizio e al valore economico dell'operazione. La Corte ha rilevato che il legislatore può prevedere modalità di finanziamento (anche con maggiorazioni) per le attività di un'agenzia pubblica purché rimanga la correlazione con il servizio. Le spese di giudizio sono compensate e la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente.
Norme richiamate
L. 29 dicembre 1990, n. 407, art. 5, comma 12
previsione che le tariffe e i diritti per prestazioni rese a richiesta e ad utilità di soggetti interessati debbano tener conto del costo reale dei servizi resi e del valore economico delle operazioni di riferimento e che siano utilizzate per le attività di controllo, programmazione, informazione ed educazione sanitaria del Ministero
La Corte ha interpretato questa norma come mantenente il criterio della commisurazione ai costi e al valore economico: la tariffa resta correlata al servizio reso e conserva carattere commutativo anche dopo l'introduzione della maggiorazione.
D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 48, comma 8, lett. b)
previsione della maggiorazione del 20% delle tariffe di cui alla L. n. 407/1990 art. 5, comma 12, quale fonte di entrata per il finanziamento delle spese di AIFA
La maggiorazione è stata interpretata come mezzo di finanziamento delle attività e del personale di AIFA e non come elemento che tronchi la natura corrispettiva della tariffa; non ha cambiato i criteri di determinazione tariffaria originari.
D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219, art. 158, commi 11-12
conferma del sistema tariffario vigente concernente le prestazioni rese dal Ministero a richiesta e prevedendo un adeguamento annuale basato sull'ISTAT
Ha confermato la continuità del sistema tariffario e l'incidenza dei criteri di costo come parametro di determinazione delle tariffe.
Costituzione, artt. 3, 53, 97
La Corte ha valutato i profili costituzionali: il controllo riguarda l'uguaglianza (art. 3), la capacità contributiva (art. 53) e i principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa (art. 97). Ha ritenuto che, nel caso di servizi divisibili e correlati al vantaggio soggettivo del richiedente, la copertura tramite tariffa (anche con maggiorazione) non violi tali principi.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13
disciplina del contributo unificato e degli obblighi processuali relativi
Applicata nel dispositivo per segnalare la sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente; le spese di giudizio sono compensate.
Massime di principio
- La qualificazione di un prelievo come tariffa (non tributaria) dipende dalla correlazione tra il pagamento e la prestazione effettivamente offerta al soggetto che la richiede: se la prestazione è divisibile e il corrispettivo è rapportato al costo o al vantaggio economico, mantiene natura commutativa.
- L'introduzione di una maggiorazione destinata al finanziamento di un'agenzia pubblica non trasforma automaticamente la tariffa in tributo se non mutano i criteri di determinazione e permane il collegamento con il costo/valore del servizio.
- Per contestare con successo la natura non commutativa di una tariffa occorre dimostrare l'assenza di correlazione tra la somma richiesta e la prestazione/fruizione del servizio da parte del singolo richiedente, o la mancanza di un criterio di capacità contributiva applicabile.
- Nel valutare la legittimità di oneri a carico di operatori economici, i giudici verificano se l'onere è ragionevole e commisurato ai costi del servizio e se esistono elementi di discrepanza rispetto ai principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.
- La giurisprudenza distinguente tra entrate tributarie e non tributarie richiede un'analisi sostanziale della sinallagmaticità: la predeterminazione legislativa dell'importo non esclude la natura corrispettiva se sussiste la relazione economica tra servizio e beneficiario.
- Sul piano pratico, chi impugna una tariffa per asserita natura tributaria dovrebbe documentare: a) mancanza di servizio o di utilità per il richiedente; b) assenza di criteri di commisurazione ai costi; c) sproporzione rispetto al beneficio percepito.
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