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Sentenza

Sentenza n. 2344/2026 - Catania, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600064

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, sezione lavoro, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per il valore di 1.500 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, sezione lavoro, che aveva accertato il suo diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e condannato il Ministero all'attribuzione della carta per un valore di 1.500 euro, oltre accessori. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione il 28 agosto 2025 ed era passata in giudicato, ma il Ministero non aveva adottato alcun atto concretamente esecutivo. La ricorrente ha quindi chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito. Il ricorso è stato ritenuto ritualmente proposto perché risultavano provati il titolo esecutivo, il suo passaggio in giudicato e il superamento del termine previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha affermato la persistenza dell'obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Il Collegio ha applicato il principio dell'art. 2697 c.c., rilevando che la ricorrente aveva provato il fatto costitutivo rappresentato dalla sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, mentre sarebbe spettato all'Amministrazione provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi, prova non fornita anche in ragione della mancata costituzione. L'obbligo esecutivo comprende le spese e i diritti successivi alla formazione del titolo, nei limiti delle attività necessarie per il passaggio in giudicato e per la registrazione della sentenza; non comprende invece le eventuali spese di precetto, poiché il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall'ottemperanza è rimesso alla libera scelta del creditore. Il TAR ha nominato fin d'ora quale commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un funzionario della medesima Direzione. In caso di inutile decorso del termine assegnato al Ministero, il commissario dovrà, su istanza della parte, procedere al pagamento entro novanta giorni dalla scadenza del termine ministeriale, compiendo tutti gli atti necessari. Il commissario non ha diritto a compenso, ritenendosi applicabile per analogia la regola sull'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    È la disposizione sostanziale posta a fondamento del diritto riconosciuto dalla sentenza del giudice ordinario, della cui esecuzione è stata chiesta l'ottemperanza.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l'azione di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Il superamento del termine previsto dalla disposizione costituisce, nella fattispecie, una condizione per la proponibilità dell'azione esecutiva nei confronti dell'Amministrazione.

  • art. 2697 c.c.

    Chi agisce deve provare i fatti costitutivi della pretesa, mentre chi eccepisce fatti estintivi, modificativi o impeditivi deve provarli. Nel giudizio di ottemperanza la prova del giudicato da parte del creditore impone all'Amministrazione di dimostrare eventuali ragioni ostative all'esecuzione.

  • art. 16, comma 6, l. n. 412/1991

    È richiamato dal titolo giudiziale per la determinazione degli accessori dovuti sulla condanna eseguita in sede di ottemperanza.

  • art. 22 l. n. 724/1994

    Richiama l'applicazione dell'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991 agli accessori riconosciuti dal titolo esecutivo.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    La regola sull'assenza di compenso per il commissario ad acta appartenente all'amministrazione resistente, prevista per determinate procedure di ottemperanza, è ritenuta applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015

    È richiamata quale disposizione di modifica o coordinamento della disciplina relativa al compenso del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, il creditore deve provare il titolo giudiziale, la sua definitività e il decorso del termine eventualmente previsto per l'adempimento da parte dell'Amministrazione; una volta fornita tale prova, grava sull'Amministrazione l'onere di dimostrare fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligo esecutivo.
  • La mancata costituzione dell'Amministrazione non impedisce l'accertamento dell'inadempimento quando il ricorrente abbia documentato il giudicato e l'inerzia amministrativa; in assenza di prova contraria, il giudice può ordinare l'integrale esecuzione del titolo.
  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria dell'Amministrazione, il giudice può fissare un termine per l'adempimento e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a operare su istanza dell'interessato in caso di inutile decorso del termine.
  • L'esecuzione del giudicato può comprendere le spese e i diritti successivi alla formazione del titolo, purché siano limitati alle attività necessarie per il passaggio in giudicato e per la registrazione della sentenza; non sono invece automaticamente ripetibili le spese di precetto sostenute dal creditore, quando il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall'ottemperanza sia dipeso da una sua libera scelta.
  • Il commissario ad acta individuato tra i dirigenti dell'amministrazione resistente non ha diritto a un compenso autonomo quando l'attività commissariale rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale regola può essere applicata per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle originariamente contemplate dalla disciplina speciale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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