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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19730/2026 del 29/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato la condanna di primo grado per il reato di falsificazione di marchi o segni distintivi (art. 473 c.p.), con contestata recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. Il primo motivo denuncia vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio, assumendo l'eccessività della pena. Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al riconoscimento della recidiva. La Corte rileva che entrambi i motivi sono inammissibili perché non risultavano devoluti con specificità al giudice di appello: il tema della pena non era stato oggetto di corrispondente motivo di appello e, quanto alla recidiva, l'appellante aveva sviluppato una diversa censura, poi abbandonata in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte afferma che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciarsi perché non devolute con la dovuta specificità, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado o non deducibili prima. Quanto alla recidiva, il motivo è inammissibile anche perché introduce in cassazione una censura diversa da quella proposta in appello, nonostante la motivazione del primo giudice fosse completa e conforme alla giurisprudenza di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 473 c.p.

    Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; la sentenza non ne analizza il contenuto, ma ne presuppone la sussistenza nella fattispecie concreta.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    È richiamato per affermare che in cassazione non possono proporsi questioni di diritto o di motivazione non specificamente devolute al giudice di appello, salvo i casi di rilevabilità d'ufficio o di impossibilità di deduzione precedente.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non possono essere dedotte censure su punti della decisione che il giudice di appello non ha esaminato perché non erano stati devoluti con specificità, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio o non deducibili in precedenza.
  • Il vizio di motivazione e la violazione di legge non possono essere utilizzati per introdurre per la prima volta in cassazione questioni di merito sul trattamento sanzionatorio che non siano state oggetto di specifico motivo di appello.
  • La censura relativa alla recidiva deve confrontarsi con la motivazione della sentenza di primo grado e con i motivi effettivamente proposti in appello; è inammissibile il motivo di legittimità che abbandoni il tema censurato in appello e ne introduca uno diverso in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
SottomaterieFalsità materialeFalsità ideologica
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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