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Sentenza

Sentenza n. 38/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 69/2024 del 12.3.2024 del Tribunale di Forlì - Sezione lavoro.

Giustizia amministrativa202501156

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza n. 69/2024 del Tribunale di Forlì, Sezione lavoro, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiari del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 69/2024 del Tribunale di Forlì, Sezione lavoro. La sentenza risultava passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 30 luglio 2025, ed era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente e non si è costituito in giudizio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alle statuizioni contenute nella sentenza definitiva del Tribunale di Forlì, detratto quanto eventualmente già corrisposto, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, su istanza dei ricorrenti, dovrà intervenire in sostituzione dell'Amministrazione il commissario ad acta, già nominato nel Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario delegato, entro i successivi 90 giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.500 euro oltre spese generali, oneri accessori e restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è fondato quando una sentenza passata in giudicato, previamente notificata all'amministrazione e decorso il termine dilatorio per l'esecuzione, non sia stata eseguita dall'amministrazione obbligata.
  • In presenza di perdurante inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione delle statuizioni contenute nel giudicato entro un termine assegnato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte vittoriosa in caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione, fissando anche il termine per l'esercizio dei poteri sostitutivi.
  • La condanna alle spese del giudizio di ottemperanza segue la soccombenza dell'amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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