Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26821/2024 del 08/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento del 06/02/2024 con doglianze per violazione di legge e vizio di motivazione: 1) censura della qualificazione giuridica del fatto (sostenuta errata qualificazione) e 2) contestazione della confisca del denaro sequestrato, ritenuto erroneamente quale provento dell'attività di spaccio

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso quanto alla censura sulla qualificazione del reato (ritenuta non manifestamente errata nei limiti del patteggiamento) e ha invece accolto il motivo relativo alla confisca del denaro. In particolare ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro e ha rinviato al Tribunale di Varese per nuovo giudizio sul punto, ritenendo che la confisca fondata sull'art. 240 c.p. non fosse giustificata in assenza di prova che la somma costituisse corrispettivo o profitto dell'attività di spaccio; il resto della sentenza è stato dichiarato inammissibile

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Disciplina il patteggiamento; limita la possibilità di impugnazione in cassazione sulla qualificazione del fatto salvo errori manifesti che trasformino l'accordo sulla pena in accordo sui reati

  • art. 73, commi 4 e 5 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    art. 73, commi 4 e 5, d.P.R. 9/10/1990, n. 309

    Norma che qualifica e sanziona i reati connessi alla detenzione di sostanze stupefacenti; nel caso è stata applicata per la fattispecie di illecita detenzione

  • art. 240 cod. pen.

    art. 240, comma primo, cod. pen.

    Regola la confisca; secondo la giurisprudenza non è legittima la confisca del denaro sequestrato in assenza di prova che esso rappresenti profitto o corrispettivo dell'attività di spaccio

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla legge 23/06/2017, n. 103)

    art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Norma che limita l'ambito di impugnazione in sede di patteggiamento, con riferimento alla possibilità di cassazione per diversa qualificazione quando non vi sia un errore manifesto

  • Giurisprudenza: Cass. pen., Sez. 3, n. 7074 del 23/01/2013 (Lagrini) e Sez. 6, n. 11722 del 10/04/1990 (Di Cesare)

    Sez. 3, n. 7074 del 23/01/2013; Sez. 6, n. 11722 del 10/04/1990

    Precedenti consolidati secondo i quali la confisca del denaro non può essere disposta in assenza di prova che tale denaro sia il corrispettivo o il profitto dell'attività di spaccio; se la contestazione riguarda solo la detenzione e non la cessione, manca il presupposto per la confisca

Massime di principio

  • In caso di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) la Cassazione è limitata a censurare soltanto errori manifesti nella qualificazione del fatto; differenze di opinione sulla qualificazione che siano ragionevoli non sono ammissibili in cassazione
  • La confisca del denaro ai sensi dell'art. 240 c.p. richiede la prova del nesso tra la somma e l'attività illecita (profitto o corrispettivo di spaccio); se è contestata soltanto la detenzione e non l'illecita cessione, la confisca è illegittima
  • Il giudice che abbia pronunciato patteggiamento non può estendere la confisca sulla base di mere supposizioni: occorre un accertamento (o contestazione) specifico che colleghi il denaro a pregresse attività di spaccio
  • Se la confisca viene disposta in sentenza di patteggiamento senza adeguata prova del nesso, la parte interessata può ottenere l'annullamento parziale e il rinvio per nuovo giudizio su quel punto
  • Per prevenire rischi di annullamento, la Procura dovrebbe esplicitare e provare nell'imputazione il rapporto tra somme sequestrate e presunte cessioni quando intende richiedere la confisca

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.