Cassazione Penale, Sentenza n. 26821/2024 del 08/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento del 06/02/2024 con doglianze per violazione di legge e vizio di motivazione: 1) censura della qualificazione giuridica del fatto (sostenuta errata qualificazione) e 2) contestazione della confisca del denaro sequestrato, ritenuto erroneamente quale provento dell'attività di spaccio
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso quanto alla censura sulla qualificazione del reato (ritenuta non manifestamente errata nei limiti del patteggiamento) e ha invece accolto il motivo relativo alla confisca del denaro. In particolare ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro e ha rinviato al Tribunale di Varese per nuovo giudizio sul punto, ritenendo che la confisca fondata sull'art. 240 c.p. non fosse giustificata in assenza di prova che la somma costituisse corrispettivo o profitto dell'attività di spaccio; il resto della sentenza è stato dichiarato inammissibile
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Disciplina il patteggiamento; limita la possibilità di impugnazione in cassazione sulla qualificazione del fatto salvo errori manifesti che trasformino l'accordo sulla pena in accordo sui reati
art. 73, commi 4 e 5 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
art. 73, commi 4 e 5, d.P.R. 9/10/1990, n. 309
Norma che qualifica e sanziona i reati connessi alla detenzione di sostanze stupefacenti; nel caso è stata applicata per la fattispecie di illecita detenzione
art. 240 cod. pen.
art. 240, comma primo, cod. pen.
Regola la confisca; secondo la giurisprudenza non è legittima la confisca del denaro sequestrato in assenza di prova che esso rappresenti profitto o corrispettivo dell'attività di spaccio
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla legge 23/06/2017, n. 103)
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Norma che limita l'ambito di impugnazione in sede di patteggiamento, con riferimento alla possibilità di cassazione per diversa qualificazione quando non vi sia un errore manifesto
Giurisprudenza: Cass. pen., Sez. 3, n. 7074 del 23/01/2013 (Lagrini) e Sez. 6, n. 11722 del 10/04/1990 (Di Cesare)
Sez. 3, n. 7074 del 23/01/2013; Sez. 6, n. 11722 del 10/04/1990
Precedenti consolidati secondo i quali la confisca del denaro non può essere disposta in assenza di prova che tale denaro sia il corrispettivo o il profitto dell'attività di spaccio; se la contestazione riguarda solo la detenzione e non la cessione, manca il presupposto per la confisca
Massime di principio
- In caso di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) la Cassazione è limitata a censurare soltanto errori manifesti nella qualificazione del fatto; differenze di opinione sulla qualificazione che siano ragionevoli non sono ammissibili in cassazione
- La confisca del denaro ai sensi dell'art. 240 c.p. richiede la prova del nesso tra la somma e l'attività illecita (profitto o corrispettivo di spaccio); se è contestata soltanto la detenzione e non l'illecita cessione, la confisca è illegittima
- Il giudice che abbia pronunciato patteggiamento non può estendere la confisca sulla base di mere supposizioni: occorre un accertamento (o contestazione) specifico che colleghi il denaro a pregresse attività di spaccio
- Se la confisca viene disposta in sentenza di patteggiamento senza adeguata prova del nesso, la parte interessata può ottenere l'annullamento parziale e il rinvio per nuovo giudizio su quel punto
- Per prevenire rischi di annullamento, la Procura dovrebbe esplicitare e provare nell'imputazione il rapporto tra somme sequestrate e presunte cessioni quando intende richiedere la confisca
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