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Sentenza

Sentenza del 26/05/2017 n. 13347 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l'avviso di liquidazione e rettifica dell'imposta di registro relativo alla compravendita del 28 febbraio 2003. Il prezzo dichiarato era di 294.000 euro, mentre l'Agenzia aveva rideterminato il valore del terreno in 381.719 euro sulla base di compravendite similari, dell'ubicazione dell'area e della distinzione tra superfici edificabili e aree destinate a standard urbanistici. In Cassazione la contribuente ha dedotto: carenza di motivazione della sentenza d'appello; violazione dell'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale; insufficiente motivazione dell'avviso; mancata allegazione del parere di stima richiamato nell'atto; e incongruità del valore accertato, anche in ragione dei costi di urbanizzazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per la formulazione generica del quesito di fatto. Il secondo è stato ritenuto infondato: per i tributi non armonizzati non esiste, in assenza di una specifica previsione normativa, un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale. Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili sia per genericità dei quesiti sia per violazione del principio di autosufficienza, poiché la ricorrente non aveva riportato nel ricorso i passaggi dell'avviso ritenuti erronei o omessi. Anche il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile: contestava sostanzialmente la valutazione di merito compiuta dai giudici, senza evidenziare lacune o contraddizioni logiche nella motivazione. L'avviso è quindi rimasto valido e la società è stata condannata a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese processuali, liquidate in 3.000 euro oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Disciplina, rispettivamente, il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge e quello per vizio di motivazione. Il controllo di legittimità non consente, di regola, una nuova valutazione dei fatti e delle prove già esaminate dal giudice di merito.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Nel periodo di applicazione ratione temporis richiedeva la formulazione di quesiti di diritto e, per i motivi relativi alla motivazione, di un momento di sintesi specifico e riferito al fatto concreto. Quesiti generici o astratti comportano l'inammissibilità del motivo.

  • Art. 7 della legge n. 241 del 1990

    La disposizione sul procedimento amministrativo non impone, secondo la decisione, un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale in materia tributaria, quando non previsto da una norma specifica.

  • Art. 52 del D.P.R. n. 131 del 1986

    Rileva ai fini della rettifica del valore dichiarato negli atti soggetti a imposta di registro. L'avviso deve consentire di comprendere i presupposti fattuali e giuridici della rideterminazione, ma la censura relativa alla sua motivazione deve essere concreta e adeguatamente documentata nel ricorso.

  • Art. 3 della legge n. 241 del 1990

    Impone la motivazione dei provvedimenti amministrativi. Nel caso concreto la censura è stata dichiarata inammissibile perché formulata genericamente e senza riportare i passaggi dell'avviso asseritamente carenti.

  • Art. 366 c.p.c.

    Impone, tra l'altro, l'autosufficienza del ricorso per cassazione. Chi contesta il contenuto o la motivazione di un atto deve riprodurre nel ricorso le parti rilevanti, consentendo alla Corte di verificare la censura sulla base del solo ricorso.

Massime di principio

  • In materia di imposta di registro, l'Amministrazione può rettificare il valore dichiarato utilizzando elementi comparativi, ubicazione del terreno, caratteristiche urbanistiche e distinzione tra aree edificabili e aree destinate a standard, purché la motivazione renda comprensibili i criteri utilizzati.
  • Per i tributi non armonizzati non è automaticamente necessario un contraddittorio endoprocedimentale prima dell'atto impositivo: l'obbligo sussiste solo quando una specifica disposizione lo prevede.
  • Nel ricorso per cassazione le censure devono essere puntuali, riferite alla concreta motivazione della sentenza e corredate dalla trascrizione delle parti essenziali degli atti contestati; quesiti astratti o generici conducono all'inammissibilità.
  • La Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sulla congruità di una stima, salvo che la motivazione sia priva di un percorso logico riconoscibile, incoerente o gravemente lacunosa.
  • La mancata allegazione di un documento richiamato nell'avviso non determina automaticamente l'illegittimità dell'atto: occorre dimostrare concretamente che il documento fosse indispensabile per comprendere la pretesa e che la motivazione non consentisse al contribuente di difendersi.

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