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Sentenza

Sentenza n. 4553/2026 - Roma, Sezione 3B

per l’esecuzione alla Sent. n. 2960/2024 pubbl. il 17/12/2024 RG n. 39325/2023, presso Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, Giudice Dott.ssa Donatella CASARI, nominando, fin da ora, un commissario ad acta che intervenga in sostituzione dell'amministrazione alla scadenza del predetto termine; in particolare a consegnare alla ricorrente, direttamente o anche per il tramite delle Istituzioni Scolastiche alle quali la ricorrente è stata legata da rapporto di lavoro a tempo determinato, la Carta Elettronica del docente, nella misura complessiva di Euro 1.500,00 ovvero 500,00 euro per ciascun dei seguenti anni scolastici: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021; nonché la condanna dell'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, in favore dell'avvocato antistatario

Giustizia amministrativa202512167

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione lavoro, che aveva accertato il diritto della docente all'attribuzione della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza per accertare l'inottemperanza del Ministero all'obbligo derivante dalla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, n. 2960/2024, pubblicata il 17 dicembre 2024. La pronuncia del giudice ordinario aveva accertato il diritto della docente all'attribuzione della Carta elettronica del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per un importo complessivo di euro 1.500, pari a euro 500 per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021. La ricorrente ha dedotto che l'Amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo giudiziale e ha chiesto l'adozione delle misure necessarie, compresa la nomina preventiva di un commissario ad acta, nonché la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile, senza fornire chiarimenti o documentazione sull'avvenuta esecuzione, né indicare sopravvenienze o elementi ostativi.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, ritenendo applicabile l'azione di ottemperanza prevista dall'art. 112, comma 2, c.p.a. anche per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario. Dagli atti non risultava che il Ministero avesse eseguito la sentenza del Tribunale ordinario; inoltre, a fronte dell'allegazione dell'inadempimento, l'Amministrazione non aveva fornito alcun chiarimento o indicazione circa la corretta esecuzione del titolo. Il Ministero è stato quindi condannato a dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Per il caso di ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale del Ministero competente per materia, senza facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli un termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine concesso all'Amministrazione. Il Ministero è stato altresì condannato al pagamento di euro 800, oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. La liquidazione è stata determinata considerando la natura essenzialmente esecutiva del giudizio, il carattere elementare della controversia, la mancata autonoma rilevanza della fase decisionale e la riduzione del 30% per l'assenza di specifiche questioni di fatto o di diritto.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    attuazione (tra l’altro) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario e l'adempimento, da parte della pubblica amministrazione, dell'obbligo di conformarsi al contenuto della decisione.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Carta elettronica del docente

    Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione, riconosciuto dal titolo giudiziale da eseguire.

  • art. 74 c.p.a.

    È richiamato dal TAR per motivare il riferimento a precedenti recenti del Consiglio di Stato in materia di liquidazione delle spese nei giudizi di ottemperanza.

  • art. 3 D.M. 55/2014

    È richiamato per assumere come riferimento, ai fini della liquidazione delle spese, i parametri relativi alle esecuzioni mobiliari, ritenuti maggiormente attinenti alla natura esecutiva del giudizio.

  • art. 4, comma 1, D.M. 55/2014

    occorre tenere conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio

    Impone di considerare le caratteristiche concrete della controversia, l'urgenza e il pregio dell'attività difensiva; il TAR ne ha tratto l'applicazione dei valori minimi in ragione del carattere elementare del ricorso.

  • art. 4, comma 5, D.M. 55/2014

    sussiste il principio della liquidazione per fasi

    Consente di non liquidare autonomamente la fase decisionale quando essa risulti virtualmente indistinguibile dalle fasi di studio e introduttiva e non siano state svolte attività difensionali specifiche in vista della decisione.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza può essere proposta davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando la pubblica amministrazione non si conformi all'obbligo derivante dal titolo giudiziale.
  • Quando il privato allega specificamente l'inadempimento dell'amministrazione rispetto a un titolo esecutivo e l'amministrazione non fornisce chiarimenti o documentazione sull'avvenuta esecuzione, il giudice può ritenere non adempiuto l'obbligo e ordinare l'esecuzione del giudicato.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l'adempimento dell'amministrazione e nominare preventivamente un commissario ad acta destinato a intervenire, senza compenso, in caso di inutile scadenza del termine.
  • La liquidazione delle spese in un giudizio di ottemperanza deve tenere conto della natura essenzialmente esecutiva e della concreta complessità dell'attività difensiva; possono essere applicati parametri riferiti alle esecuzioni mobiliari, valori minimi, riduzioni per l'assenza di questioni specifiche e può essere esclusa un'autonoma liquidazione della fase decisionale quando non abbia comportato attività difensiva distinta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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