Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1305/2026 - Napoli, Sezione 4

per l’annullamento, previa sospensione, - del provvedimento scolastico emesso in data 22.09.2025 dall’Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-” di -OMISSIS- Campania e rilasciato ai ricorrenti in pari data, nonché di tutti gli eventuali atti presupposti, preparatori e/o connessi, di cui specificamente il P.E.I. ed il verbale GLO riferiti all’anno scolastico 2025/2026 laddove omessi, ovvero sprovvisti di qualsivoglia motivazione, e comunque di tutti gli eventuali atti consequenziali (contro i quali ci si riserva di proporre motivi aggiunti) che siano lesivi degli interessi del minore in materia di riconoscimento del suo diritto all’assistenza specialistica per un numero di ore adeguato alla sua patologia e/o comunque sulla base di un provvedimento adeguatamente motivato; nonché per il riconoscimento del diritto del minore -OMISSIS- ad essere affiancato da un assistente specializzato per l’autonomia, la comunicazione e l’integrata permanenza e la socializzazione graduale per l’anno scolastico 2025 -2026 per un numero di ore adeguate alla sua patologia psico-fisica, previa impugnazione degli atti prodromici, quali il PEI ed il verbale GLO e/o di quelli successivi quali il provvedimento di certificazione del 22.09.2025, rilasciato dalla Scuola in pari data che attesta che il piccolo -OMISSIS- non usufruisce ancora di alcuna assistenza specialistica per inerzia da parte del Comune di competenza.

Giustizia amministrativa202505190

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Parziale esecuzione dell’ordinanza cautelare che imponeva al Comune di attivare sei ore settimanali di assistenza specialistica in favore del minore

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (genitori del minore)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti avevano impugnato il provvedimento scolastico del 22 settembre 2025 e gli atti presupposti, tra cui il PEI e il verbale GLO, nella parte in cui non riconoscevano o non motivavano adeguatamente il diritto del minore all’assistenza specialistica per un numero di ore adeguato alla patologia, chiedendo l’assegnazione di sei ore settimanali per l’anno scolastico 2025/2026. Con ordinanza cautelare del 9 dicembre 2025, il TAR aveva ritenuto sussistenti fumus boni iuris e periculum in mora e aveva ordinato al Comune di attivare sei ore settimanali di assistenza specialistica. Poiché il Comune aveva inizialmente assicurato soltanto quattro ore, i ricorrenti proponevano istanza ex art. 112 c.p.a. per ottenere l’esatto adempimento dell’ordinanza cautelare, chiedendo l’attivazione delle ulteriori due ore.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere sull’istanza ex art. 112 c.p.a., prendendo atto che, dopo la notificazione dell’istanza, il Comune aveva integrato il servizio con ulteriori due ore settimanali, assicurando complessivamente le sei ore ordinate in sede cautelare. L’intervento amministrativo è stato ritenuto integralmente satisfattivo dell’interesse azionato. Poiché l’esatta esecuzione è intervenuta soltanto dopo l’instaurazione del subprocedimento di ottemperanza, il Comune è stato condannato a rifondere ai ricorrenti le spese della fase, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. Le spese tra i ricorrenti e l’Amministrazione scolastica sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    istanza di esecuzione di misure cautelari

    L’istanza è stata utilizzata per ottenere l’esatta esecuzione dell’ordinanza cautelare, a fronte dell’adempimento solo parziale dell’obbligo di attivare sei ore settimanali di assistenza specialistica.

  • Regolamento (UE) 2016/679, art. 6, paragrafo 1, lettera f)

    Richiamato quale base per l’oscuramento dei dati personali nel provvedimento diffuso.

  • Regolamento (UE) 2016/679, art. 9, paragrafi 2 e 4

    Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi allo stato di salute.

  • d.lgs. 196/2003, art. 52, commi 1, 2 e 5

    Richiamato quale disciplina dell’oscuramento delle generalità e dei dati personali in caso di diffusione del provvedimento.

  • d.lgs. 196/2003, art. 2-septies

    Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere ricorre quando l’attività successiva della pubblica amministrazione soddisfa integralmente l’interesse azionato mediante il giudizio, rendendo non più attuale la decisione richiesta.
  • Nel giudizio di esecuzione di una misura cautelare, l’adempimento solo parziale dell’amministrazione giustifica l’istanza ex art. 112 c.p.a. per ottenere l’esatta attuazione dell’ordine giudiziale.
  • Quando l’amministrazione esegue integralmente la misura cautelare soltanto dopo la notificazione dell’istanza di esecuzione, la cessazione della materia del contendere non esclude la condanna dell’amministrazione alle spese della fase, se l’iniziativa processuale privata è risultata necessaria per ottenere l’adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.