Cassazione Civile, Ordinanza n. 16355/2025 del 17/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ufficio giudiziario)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a ordinanza-ingiunzione prefettizia irrogata per una violazione amministrativa. Il Giudice di pace dell'Aquila, in primo grado, si era dichiarato incompetente per territorio in favore del Giudice di pace di Avezzano, ritenuto giudice del luogo della violazione ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 150/2011. Riassunta la causa ad Avezzano, l'opposizione era stata respinta; in appello, il Tribunale di Avezzano si era dichiarato incompetente, applicando il foro erariale di cui all'art. 25 c.p.c. e ritenendo competente il Tribunale dell'Aquila, sede dell'Avvocatura dello Stato. Il Tribunale dell'Aquila, investito della riassunzione, ha quindi sollevato conflitto di competenza d'ufficio ex art. 45 c.p.c., sostenendo che nei giudizi di opposizione a sanzioni amministrative non trova applicazione, neppure nel grado di appello, il foro erariale, ma la regola generale dell'appello ex art. 341 c.p.c., con competenza del tribunale nel cui distretto ha sede il giudice di pace che ha emesso la sentenza impugnata, cioè Avezzano.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento di competenza e ha dichiarato la competenza per territorio inderogabile del Tribunale di Avezzano a conoscere dell'appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Avezzano. La decisione ribadisce che, nelle opposizioni a sanzioni amministrative, la regola del foro erariale è incompatibile con il criterio di prossimità proprio della materia e non si applica, nemmeno in appello; pertanto il giudice di secondo grado si individua secondo l'art. 341 c.p.c. nel tribunale del circondario in cui ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza appellata.
Norme richiamate
art. 45 c.p.c.
Consente il regolamento d'ufficio del conflitto di competenza quando la questione riguarda competenza per territorio inderogabile.
art. 25 c.p.c.
La regola del foro erariale non si applica ai giudizi di opposizione a sanzioni amministrative, neppure in appello.
art. 341 c.p.c.
L'appello va proposto al tribunale nel cui distretto è ricompreso l'ufficio del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.
art. 6 d.lgs. n. 150 del 2011
Per le opposizioni a sanzioni amministrative individua il giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, in coerenza con il principio di prossimità.
art. 7, comma 2, d.lgs. 150 del 2011
Conferma il criterio di prossimità nella materia delle opposizioni a sanzioni amministrative e l'incompatibilità del foro erariale.
art. 339 c.p.c.
L'appello nelle controversie civili segue il rito generale ordinario disciplinato dagli artt. 339 e ss. c.p.c.
art. 7 del r.d. n. 1611 del 1933
Il foro erariale, previsto per le controversie in cui sia parte un'amministrazione dello Stato, non si applica all'appello nelle opposizioni a sanzioni amministrative.
Massime di principio
- Nelle opposizioni a sanzioni amministrative, il criterio di competenza territoriale fondato sulla prossimità al luogo della violazione prevale sul foro erariale, che resta inapplicabile in ragione della specialità della disciplina.
- L'incompatibilità del foro erariale con la materia delle opposizioni amministrative vale anche per il grado di appello: il giudice di secondo grado si individua secondo la regola generale dell'art. 341 c.p.c., cioè nel tribunale del circondario del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.
- Quando il conflitto riguarda una competenza territoriale inderogabile, è ammissibile il regolamento d'ufficio ex art. 45 c.p.c.
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