Cassazione Penale, Sentenza n. 18420/2022 del 10/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., deducendo la violazione dell'art. 133 c.p. con riferimento alla determinazione della pena base applicata e all'aumento per la continuazione interna. In sostanza contestano la correttezza del calcolo della pena e l'applicazione dell'aumento per il reato continuato.
La decisione
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili perché presentati e sottoscritti personalmente dagli imputati anziché da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, come richiesto dall'art. 613 c.p.p., così come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103. La Corte ha ritenuto irrilevante l'autenticazione della sottoscrizione da parte di un legale e la firma del difensore "per accettazione" del mandato o della delega al deposito, non attribuendo a ciò la titolarità dell'atto. A fronte dell'inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 133 cod. pen.
La norma relativa alla determinazione della pena è stata oggetto della doglianza (contestata dai ricorrenti), ma la Corte non è entrata nel merito della sua applicazione a causa dell'inammissibilità formale del ricorso.
art. 613 cod. proc. pen.
Interpretato nel senso che il ricorso per cassazione, dopo la modifica introdotta dalla legge n. 103/2017, deve essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione; in mancanza la nullità/inammissibilità è automatica e non sanabile con autenticazione o delega.
legge 23 giugno 2017, n. 103
Richiesta la sottoscrizione del ricorso da parte di difensori iscritti nell'albo speciale, norma che ha effetto formale impeditivo per la proposta del ricorso personalmente dall'imputato.
art. 444 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la sentenza concordata (patteggiamento) e che identifica il tipo di provvedimento impugnato; la Corte ha trattato il ricorso avverso una sentenza emessa ai sensi di questa norma ma non ne ha esaminato il merito per ragioni formali.
giurisprudenza citata
Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo Giovanni, Rv. 281475; Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Alessandrini Giulio, Rv. 277695
Confermano il principio secondo cui l'autenticazione della sottoscrizione da parte di un legale o la sottoscrizione "per accettazione" non sostituiscono la necessaria sottoscrizione diretta da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione presentato personalmente dall'imputato è inammissibile se non è sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione, a seguito della modifica normativa del 2017.
- Autenticazioni della sottoscrizione effettuate da un avvocato o la firma del difensore "per accettazione" del mandato o della delega al deposito non sanano l'assenza della sottoscrizione da parte di un difensore abilitato: tali atti non trasferiscono la titolarità dell'atto processuale.
- Quando il motivo di impugnazione è meritevole (es. vizio nella determinazione della pena), esso può comunque non essere esaminato se è precluso un requisito formale di ammissibilità del ricorso; pertanto, è cruciale curare la forma processuale oltre al contenuto sostanziale.
- L'inammissibilità per difetto di forma può comportare non solo il rigetto dell'impugnazione ma anche la condanna alle spese processuali e a sanzioni pecuniarie (es. versamento alla Cassa delle ammende).
- Per contestare correttamente la determinazione della pena (art. 133 c.p.) o aumenti per continuazione, è opportuno rivolgersi a un difensore iscritto all'albo speciale della Cassazione prima del deposito del ricorso per evitare decadenze formali.
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