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Sentenza

Sentenza n. 13622/2026 - Roma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202110813

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: parere negativo della Soprintendenza nell’ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica, unitamente al preavviso di parere negativo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego di autorizzazione paesaggistica relativo a un progetto di ristrutturazione e ricostruzione di un manufatto, con mutamento della destinazione d’uso da produttiva ad abitativa, ubicato nella fascia di rispetto dell’Acquedotto Felice e sottoposto a tutela paesaggistica e a vincolo indiretto. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, sostenendo che il provvedimento definitivo avesse introdotto motivi di diniego ulteriori rispetto al preavviso, tra cui la ritenuta incompatibilità tra il cambio di destinazione d’uso e il carattere precario del manufatto. Ha inoltre lamentato la violazione della disciplina in materia di autorizzazione paesaggistica e di ristrutturazione edilizia, sostenendo che la Soprintendenza avesse invaso la competenza comunale in materia urbanistico-edilizia e che il progetto fosse riconducibile alla ristrutturazione di un edificio parzialmente crollato. Ha contestato l’interpretazione della prescrizione di precarietà, ritenuta riferita alla durata temporale del manufatto e non alla sua consistenza strutturale, nonché il difetto di istruttoria, motivazione, travisamento, contraddittorietà, illogicità e sviamento. Infine, ha dedotto la violazione dell’art. 45 del d.lgs. n. 42/2004 e del PTP n. 15/12, sostenendo che la zona a tutela limitata consentisse interventi conformi agli strumenti urbanistici e che il diniego non avesse adeguatamente individuato il contrasto concreto dell’intervento con le esigenze di tutela dell’Acquedotto Felice. La ricorrente ha altresì invocato i precedenti pareri favorevoli della Soprintendenza del 2014 e del 2017.

La decisione

Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che il diniego paesaggistico fosse adeguatamente motivato, poiché la Soprintendenza aveva descritto il contesto attuale, caratterizzato dall’arretramento degli edifici, la posizione dell’area nella fascia di rispetto di 50 metri dall’Acquedotto Felice, le caratteristiche del manufatto da ricostruire e l’incidenza dell’intervento sulle visuali e sulla continuità prospettica dell’Acquedotto, nonché la sua disomogeneità rispetto al tessuto abitativo circostante. Il giudice ha escluso la sussistenza di un uso distorto della discrezionalità tecnica, rilevando che i precedenti pareri favorevoli non dimostravano né l’assoluta coincidenza degli interventi né l’identità del contesto paesaggistico. Ha ritenuto non decisiva l’ampia controversia sulla natura precaria del manufatto originario, osservando che l’atto d’obbligo non poteva precludere il successivo esercizio del potere della Soprintendenza di valutare la compatibilità attuale dell’intervento con il vincolo. Inoltre, trattandosi di un provvedimento plurimotivato, la legittimità di una sola autonoma ragione giustificativa è stata considerata sufficiente a mantenerlo fermo; pertanto, il TAR ha ritenuto superfluo esaminare le ulteriori censure, comprese quelle relative all’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e agli altri profili motivazionali. Le spese sono state compensate in ragione della complessità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione per l’introduzione, nel provvedimento definitivo, di motivi di diniego ulteriori rispetto al preavviso; il TAR ha ritenuto superfluo l’esame della censura, affermando comunque che la violazione non era riscontrabile in rapporto al contrasto con il vincolo indiretto.

  • art. 3 l. 241/1990

    È stato invocato in relazione all’obbligo di motivazione e al difetto di istruttoria; il TAR ha ritenuto adeguata e concreta la motivazione del diniego.

  • art. 146 d.lgs. 42/2004

    La disciplina dell’autorizzazione paesaggistica è stata richiamata dalla ricorrente; la decisione ha riconosciuto la legittimità della valutazione della Soprintendenza sulla compatibilità dell’intervento con il vincolo.

  • art. 45 d.lgs. 42/2004

    Il vincolo indiretto è stato ritenuto rilevante ai fini della valutazione paesaggistica dell’intervento; l’atto d’obbligo originario non preclude il potere attuale della Soprintendenza di valutare la compatibilità dell’opera nella fascia di rispetto.

  • art. 134, comma 1, lett. c), d.lgs. 42/2004

    La ricorrente ha rappresentato che l’area era sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi della disposizione; il diniego è stato valutato nel quadro della tutela paesaggistica e monumentale dell’area.

  • art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 380/2001

    La ricorrente lo ha invocato per sostenere la qualificazione dell’intervento come ristrutturazione edilizia di un edificio parzialmente crollato; il TAR non ha esaminato nel merito tale profilo, ritenendo sufficiente l’autonoma ragione paesaggistica del diniego.

  • D.P.R. 31/2017, Allegato A, punto A.1

    La ricorrente ha sostenuto che il mutamento di destinazione d’uso fosse sottratto all’autorizzazione paesaggistica; il TAR ha ritenuto superfluo esaminare tale censura.

Massime di principio

  • Il diniego di autorizzazione paesaggistica, quale espressione di valutazione tecnica, deve indicare concretamente i valori paesaggistici tutelati, le caratteristiche dell’opera, il contesto di inserimento e le ragioni per cui l’intervento ne comprometterebbe l’integrità o la percezione; non è sufficiente un generico richiamo all’impatto negativo.
  • La motivazione del diniego paesaggistico è adeguata quando individua specificamente l’incidenza dell’intervento sulle visuali, sulla continuità prospettica di un bene monumentale, sull’assetto degli arretramenti e sulla coerenza tipologica e architettonica del tessuto circostante.
  • La presenza di precedenti pareri favorevoli della Soprintendenza non determina, di per sé, l’illegittimità di un successivo diniego, quando non sia dimostrata l’assoluta identità degli interventi e del contesto paesaggistico attuale.
  • Un atto d’obbligo relativo alla precarietà o alla possibile demolizione di un manufatto non può precludere il successivo esercizio del potere della Soprintendenza di valutare la compatibilità paesaggistica attuale dell’intervento proposto.
  • Quando un provvedimento amministrativo è fondato su una pluralità di autonome ragioni giustificative, la legittimità di una sola di esse è sufficiente a sostenerlo e rende superfluo l’esame delle censure rivolte contro le ulteriori rationes decidendi.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggistica
RamiBeni culturali e paesaggio
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEccesso di potere

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