Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 140/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l’annullamento, previa sospensione: della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del 2 luglio 2025, avente ad oggetto “L.R. 5 MAGGIO 2021, N. 9 CUP E79J2100841000 - CONTRIBUTO ESCLUSO DALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 48 BIS (DPR N 602/1973) AI SENSI DELLA CIRCOLARE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO N. 22/2008. REVOCA E RECUPERO TOTALE DI CONTRIBUTI IN FAVORE DI N.4 BENEFICIARI PER CONDANNAOSTATIVA”;

Giustizia amministrativa202600388

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca e recupero totale del contributo regionale una tantum di 6.000 euro per condanna penale ostativa

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva ottenuto nel 2021 un’indennità una tantum prevista dalla legge regionale sarda n. 9 del 2021, destinata a compensare il mancato reddito derivante dalla pandemia. Nel 2025 la Regione ha revocato il beneficio, dopo accertamenti della Guardia di finanza, ritenendo ostativa una condanna penale riportata dal beneficiario. Il ricorrente ha dedotto la violazione del principio di proporzionalità e del dovere di soccorso istruttorio, sostenendo che la condanna beneficiava della non menzione nel casellario giudiziale, che tale circostanza non era indicata dall’avviso pubblico come causa ostativa e che non sussisteva uno specifico obbligo dichiarativo ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000. Il ricorso straordinario originariamente proposto è stato trasposto in sede giurisdizionale a seguito dell’opposizione regionale.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per assenza del fumus boni iuris, limitandosi alla valutazione propria della fase cautelare. Ha ritenuto applicabile l’orientamento secondo cui anche le sentenze di condanna con beneficio della non menzione e le sentenze di patteggiamento possono incidere sulla moralità professionale e costituire ostacolo all’ammissione a un beneficio pubblico. Chi richiede un contributo deve quindi dichiarare, oltre all’assenza delle condanne risultanti dal certificato del casellario giudiziale richiesto dai privati, anche l’assenza di condanne definitive con beneficio della non menzione e di sentenze patteggiate, così da consentire all’amministrazione di verificare il possesso dei requisiti. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare, sulla quale il TAR ha provveduto respingendola.

  • art. 48, comma 1, c.p.a.

    Consente l’opposizione dell’amministrazione al ricorso straordinario e la conseguente trasposizione del giudizio in sede giurisdizionale.

  • art. 5 delle direttive di attuazione adottate con deliberazione della Giunta regionale n. 35/1 del 12 agosto 2021

    Prevede, tra le condizioni per la concessione del contributo, l’assenza di condanne passate in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p.

  • art. 6, comma 6, dell’avviso pubblico

    Riproduce la condizione ostativa relativa all’assenza di condanne definitive, decreti penali irrevocabili e sentenze di patteggiamento.

  • artt. 46 e 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

    Sono richiamati dal ricorrente in relazione all’inesistenza di uno specifico obbligo dichiarativo sulla condanna beneficiata dalla non menzione; il TAR, nella fase cautelare, ha tuttavia ritenuto che il richiedente dovesse attestare anche tale assenza.

  • art. 444 c.p.p.

    Individua le sentenze di applicazione della pena richiamate dalla disciplina regionale quale condizione ostativa al contributo.

  • legge regionale Sardegna 5 maggio 2021, n. 9

    Costituisce la base normativa del contributo una tantum destinato a compensare il mancato reddito causato dalla pandemia.

Massime di principio

  • Le condanne penali coperte dal beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale richiesto dai privati possono comunque incidere sulla moralità professionale del richiedente e ostacolare l’ammissione a un beneficio pubblico.
  • Il richiedente un contributo pubblico deve dichiarare non solo l’assenza delle condanne risultanti dal certificato del casellario giudiziale richiesto dai privati, ma anche l’assenza di condanne definitive con beneficio della non menzione e di sentenze di patteggiamento, quando tali elementi siano rilevanti per la verifica dei requisiti di accesso.
  • La finalità dell’autodichiarazione richiesta per l’accesso a un beneficio pubblico è consentire all’amministrazione una verifica effettiva dei requisiti di moralità e affidabilità del richiedente; la non menzione della condanna non impedisce, di per sé, la valutazione amministrativa della stessa.
  • In sede cautelare, la domanda di sospensione deve essere respinta quando, alla luce dell’orientamento giurisprudenziale consolidato richiamato dal giudice, non risulti sussistente il fumus boni iuris, senza che ciò definisca il merito della controversia.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieRevoca e recupero dei contributiTutela cautelare
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaSoccorso istruttorio

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.