Sentenza n. 436/2026 - Latina, Sezione 1
per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo del Giudice di pace di Gaeta (LT) 29 aprile 2024 n. 161, non opposto e dichiarato esecutorio ex art. 647 cod. proc. civ. con successivo decreto 13 gennaio 2025 n. 660.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo del Giudice di pace di Gaeta n. 161/2024, dichiarato esecutorio
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore procedente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell’art. 114 c.p.a., ricorso per ottenere l’integrale esecuzione di un decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di pace di Gaeta, non opposto e dichiarato definitivamente esecutivo. Il decreto aveva condannato il Comune di Formia al pagamento di euro 1.664,82, oltre interessi e spese. Il titolo era stato notificato al Comune il 13 gennaio 2025 e protocollato il giorno successivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, ma l’ente non aveva provveduto all’adempimento. Il Comune non si è costituito e non ha fornito elementi ostativi all’esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il decreto ingiuntivo era divenuto definitivamente esecutivo per mancata opposizione, che era stato ritualmente notificato all’amministrazione e che il Comune non aveva dato prova dell’avvenuto pagamento o di altre ragioni impeditive. Ha quindi assegnato al Comune un termine di sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o dalla sua notificazione per eseguire integralmente il titolo. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha disposto l’intervento, nei successivi sessanta giorni, di un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone/Latina o in un funzionario delegato. Il compenso del commissario, posto a carico del Comune, è stato liquidato in euro 1.000,00, salvo conguaglio. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori e rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente l’azione di ottemperanza e l’adozione delle misure necessarie a dare esecuzione al giudicato o agli altri provvedimenti esecutivi indicati dalla legge, compresa la nomina di un commissario ad acta.
art. 647 c.p.c.
La mancata opposizione ha consentito la dichiarazione di esecutorietà definitiva del decreto ingiuntivo.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30
La notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione e la relativa protocollazione rilevano ai fini dell’attivazione degli obblighi e dei termini di pagamento dell’ente pubblico.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di un decreto ingiuntivo non opposto e dichiarato esecutivo, anche quando il debitore è un ente locale.
- La mancata esecuzione, da parte di un’amministrazione, di un titolo giudiziale definitivamente esecutivo e ritualmente notificato giustifica l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, salvo che l’amministrazione dimostri specifiche ragioni ostative all’adempimento.
- In sede di ottemperanza il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e disporre, per il caso di persistente inerzia, la nomina preventiva di un commissario ad acta con poteri sostitutivi.
- Il compenso del commissario ad acta può essere posto a carico dell’amministrazione inadempiente e liquidato già nella sentenza di ottemperanza, salvo conguaglio subordinato alla documentazione dell’attività svolta.
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