Cassazione Penale, Ordinanza n. 03324/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato l'unico motivo relativo alla qualificazione giuridica del fatto. Ha confermato, quindi, la precedente condanna dell'imputato per il reato contestato e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua condanna per tentato furto in abitazione aggravato. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto: secondo la difesa, la condotta non avrebbe potuto ricadere nell'art. 624-bis c.p. perché il luogo offeso non sarebbe stato una privata dimora, essendo lo stabile dichiarato non agibile, apparentemente chiuso e, secondo la tesi difensiva, disabitato in modo stabile. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, richiamando la giurisprudenza consolidata sulla nozione di privata dimora, e ha valorizzato gli accertamenti di merito secondo cui l'immobile, pur non abitato continuativamente, non risultava abbandonato ed era comunque utilizzato stabilmente dal titolare e dai familiari per attività della vita privata.
Norme richiamate
artt. 56, 624-bis, 625 n. 2 c.p.
La fattispecie è stata qualificata come tentato furto in abitazione aggravato; il ricorso mirava a contestare proprio l'inquadramento del fatto nella nozione di privata dimora rilevante per l'art. 624-bis c.p.
art. 624-bis c.p.
Integra la nozione di privata dimora anche l'immobile non abitato continuativamente, purché non abbandonato e connotato da un rapporto stabile con la vita privata del titolare.
art. 625 n. 2 c.p.
Richiamato come circostanza aggravante della fattispecie contestata, senza specifiche ulteriori elaborazioni nel testo.
Massime di principio
- Ai fini della configurabilità del furto in abitazione, la nozione di privata dimora non richiede l'abitualità continuativa della presenza dell'avente diritto nell'immobile: è sufficiente un utilizzo stabilmente ricorrente per attività della vita privata.
- Lo stato di abbandono di un immobile non può essere desunto in modo automatico dalla sola dichiarazione di non agibilità o dalla chiusura dei varchi di accesso, se gli elementi di fatto mostrano che il luogo continua a essere riferibile alla sfera privata del titolare.
- Quando la sentenza di merito ha motivato in modo coerente sulla qualificazione del luogo come privata dimora, la censura che si limiti a proporre una lettura alternativa dei fatti è manifestamente infondata e conduce all'inammissibilità del ricorso.
- In sede di legittimità, la contestazione della qualificazione giuridica del fatto deve confrontarsi con la consolidata giurisprudenza sulla nozione normativa applicata dal giudice di merito; in difetto, il motivo è destinato a essere respinto come inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 27 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03028/2025 del 27/01/2025
- ordinanza_penale · 27 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03050/2025 del 27/01/2025
- ordinanza_penale · 27 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03086/2025 del 27/01/2025
- ordinanza_penale · 27 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03106/2025 del 27/01/2025
- ordinanza_penale · 27 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03108/2025 del 27/01/2025
- ordinanza_penale · 27 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03109/2025 del 27/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →