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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1643

Regolamento delegato (UE) 2018/1643 della Commissione, del 13 luglio 2018, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano ulteriormente il contenuto della dichiarazione sull'indice di riferimento che l'amministratore dell'indice di riferimento è tenuto a pubblicare e i casi in cui sono necessari aggiornamenti della dichiarazione stessa (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32018R1643

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento integra il regolamento (UE) 2016/1011 specificando in dettaglio quali informazioni debbano essere incluse nella dichiarazione sull’indice di riferimento che l’amministratore è tenuto a pubblicare. Le regole distinguono tra obblighi generali e obblighi aggiuntivi per alcune categorie di benchmark, con attenuazioni per gli indici significativi e non significativi secondo il principio di proporzionalità. Il testo disciplina anche i casi in cui la dichiarazione deve essere aggiornata, in particolare quando cambiano la tipologia dell’indice o la metodologia. L’applicazione decorre dal 25 gennaio 2019.

Norme tecniche di regolamentazione sul contenuto della dichiarazione degli indici di riferimento e sui casi in cui la dichiarazione deve essere aggiornata.

Ambito di applicazione

Si applica agli amministratori di indici di riferimento o, se del caso, di famiglie di indici di riferimento utilizzabili nell’Unione europea, ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011. Riguarda, in particolare, la pubblicazione della dichiarazione sull’indice di riferimento per gli indici basati su dati regolamentati, per gli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse, per gli indici di riferimento per le merci e per gli indici di riferimento critici, oltre che per gli indici significativi e non significativi nei limiti previsti. Si applica dal 25 gennaio 2019; è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Norme tecniche di regolamentazione sul contenuto della dichiarazione degli indici di riferimento e sugli aggiornamenti

Il regolamento delegato integra il regolamento (UE) 2016/1011, specificando il contenuto minimo della dichiarazione che gli amministratori di benchmark devono pubblicare. La finalità è rafforzare trasparenza, comprensibilità e confrontabilità delle informazioni essenziali per utenti e potenziali utenti, tenendo conto delle diverse categorie di indici e del diverso livello di rilevanza regolamentare.

Ambito e finalità

Il testo si applica agli indici di riferimento utilizzabili nell’Unione e alle relative famiglie, con particolare attenzione agli indici basati su dati regolamentati, agli indici per la determinazione dei tassi di interesse, agli indici per le merci e agli indici critici. I considerando chiariscono che la dichiarazione deve spiegare il mercato o la realtà economica misurata, evidenziare i limiti della misurazione, rendere trasparente l’uso di discrezionalità nella metodologia e indicare la tipologia di benchmark, così da consentire una valutazione consapevole del rischio di manipolazione o di inaffidabilità.

Contenuto generale della dichiarazione

L’articolo 1 costituisce la disciplina di base. La dichiarazione deve indicare la data di pubblicazione e l’ultimo aggiornamento, il codice ISIN dell’indice o, per una famiglia, le modalità gratuite per reperirlo, l’eventuale utilizzo di dati forniti da contributori e l’appartenenza dell’indice a una tipologia del titolo III del regolamento (UE) 2016/1011. Deve inoltre descrivere il mercato o la realtà economica sottostante, inclusi i confini geografici, i partecipanti e la dimensione del mercato se disponibili.

Limiti dell’indice, discrezionalità e revisione metodologica

La dichiarazione deve chiarire in quali circostanze la misurazione può diventare inaffidabile, ad esempio quando i dati raccolti non siano sufficienti o quando la liquidità del mercato sottostante non consenta di garantire accuratezza e affidabilità; deve anche descrivere eventuali eventi di mercato eccezionali. Un’ulteriore componente essenziale riguarda i controlli sull’esercizio di giudizio o discrezionalità, con indicazione delle fasi del processo di valutazione ex post e della posizione dei responsabili. La dichiarazione deve poi spiegare le procedure di riesame della metodologia, incluse le consultazioni pubbliche sulle modifiche rilevanti.

Regime semplificato per indici significativi e non significativi

Il regolamento attenua gli obblighi per alcuni benchmark meno rilevanti. Per gli indici significativi, e per le famiglie che non comprendono indici critici e non sono costituite unicamente da indici non significativi, non si applicano talune specifiche previsioni relative ai limiti dell’indice e alla revisione metodologica. Per gli indici non significativi, o per famiglie composte solo da indici non significativi, diversi requisiti ulteriori non si applicano e le informazioni di base sul mercato possono essere soddisfatte mediante rinvio a un documento pubblico gratuito contenente le stesse informazioni.

Informazioni aggiuntive per categorie speciali di benchmark

Per gli indici basati su dati regolamentati, l’articolo 2 richiede di indicare le fonti dei dati e la classificazione delle fonti secondo il regolamento di base. Per gli indici per la determinazione dei tassi di interesse, l’articolo 3 impone un richiamo al regime regolamentare supplementare dell’allegato I e la descrizione dei meccanismi di conformità. Per gli indici per le merci, l’articolo 4 richiede di chiarire se si applicano il titolo II o l’allegato II, di motivare tale applicazione e di descrivere i criteri delle merci fisiche sottostanti. Per gli indici critici, l’articolo 5 impone un richiamo al regime potenziato e informazioni su ritardi di pubblicazione o nuova determinazione dell’indice, con durata prevista delle misure.

Aggiornamenti della dichiarazione

L’articolo 6 prevede l’obbligo di aggiornamento non solo nei casi espressamente richiamati dal regolamento (UE) 2016/1011, ma anche ogni volta che le informazioni non siano più corrette o sufficientemente precise. L’aggiornamento è sempre necessario se cambia la tipologia dell’indice di riferimento o se interviene una modifica sostanziale della metodologia di determinazione, anche solo per uno degli indici appartenenti a una famiglia.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 25 gennaio 2019. Essendo un regolamento delegato, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Obblighi generali di informativa

L’articolo 1 elenca le informazioni minime da inserire nella dichiarazione: data di pubblicazione e, se del caso, dell’ultimo aggiornamento; codice ISIN dell’indice o indicazione di dove reperirlo gratuitamente per la famiglia di indici; indicazione dell’uso di dati forniti da contributori; appartenenza dell’indice a una tipologia del titolo III del regolamento (UE) 2016/1011. La dichiarazione deve inoltre descrivere il mercato o la realtà economica misurata, i relativi confini geografici, gli eventuali partecipanti al mercato e le dimensioni del mercato, se disponibili. Deve indicare i limiti dell’indice e le circostanze in cui la misurazione può diventare inaffidabile, nonché i controlli sull’esercizio di giudizio o discrezionalità e le procedure di riesame della metodologia, incluse le consultazioni pubbliche sulle modifiche rilevanti. Per gli indici non significativi, e per le famiglie costituite unicamente da indici non significativi, alcuni requisiti sono esclusi o possono essere soddisfatti tramite rinvio a un documento accessibile gratuitamente.

Informazioni specifiche per gli indici basati su dati regolamentati

L’articolo 2 impone, oltre agli obblighi generali, di indicare le fonti di dati utilizzate e, per ciascun tipo di fonte, il tipo pertinente di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 24, del regolamento (UE) 2016/1011.

Informazioni specifiche per gli indici per la determinazione dei tassi di interesse

L’articolo 3 richiede un richiamo al regime regolamentare aggiuntivo previsto dall’allegato I del regolamento (UE) 2016/1011 e la descrizione dei meccanismi adottati per conformarvisi.

Informazioni specifiche per gli indici per le merci

L’articolo 4 richiede di indicare se si applicano il titolo II o l’allegato II del regolamento (UE) 2016/1011 ai sensi dell’articolo 19, di spiegare le ragioni di tale applicazione, di descrivere brevemente i criteri che definiscono le merci fisiche sottostanti e di indicare dove siano disponibili le spiegazioni da pubblicare ai sensi dell’allegato II, paragrafo 7.

Informazioni specifiche per gli indici critici

L’articolo 5 impone un richiamo al regime regolamentare potenziato applicabile agli indici critici e una dichiarazione su come gli utenti saranno informati di eventuali ritardi nella pubblicazione o di una nuova determinazione dell’indice, con l’indicazione della durata prevista delle misure.

Aggiornamento della dichiarazione

L’articolo 6 stabilisce che la dichiarazione va aggiornata, oltre nei casi previsti dall’articolo 27, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) 2016/1011, ogni volta che le informazioni cessino di essere corrette o sufficientemente precise. L’aggiornamento è comunque obbligatorio quando cambia la tipologia dell’indice di riferimento o vi è una modifica sostanziale della metodologia di determinazione dell’indice, oppure, per una famiglia di indici, della metodologia di uno qualsiasi degli indici della famiglia.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 7 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione dal 25 gennaio 2019.

Come è indicizzato

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