Cassazione Penale, Sentenza n. 12247/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che li aveva confermati colpevoli, chiedendo la cassazione per sei motivi principali: 1) insufficienza/erronea valutazione delle prove e confusione tra furto e ricettazione, nonché carenza di elementi sul concorso della Di Lernia; 2) travisamento delle dichiarazioni della vittima e errata qualificazione del furto sul camper come consumato in privata dimora (art. 624-bis); 3) erronea applicazione dell'aggravante per esposizione alla pubblica fede (art. 625 n.7); 4) mancata motivazione adeguata sugli aumenti per continuazione (art. 81 co.2); 5) calcolo errato della multa nel rito abbreviato in violazione dell'art. 442 co.2 c.p.p.; 6) illegittima revoca d'ufficio, da parte della Corte territoriale, della sospensione condizionale e della non menzione nei confronti di Di Lernia in assenza di impugnazione del PM (violazione del divieto di reformatio in peius e competenza del giudice dell'esecuzione).
La decisione
La Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi, confermando la responsabilità per i furti aggravati in concorso e la qualificazione del camper come privata dimora nonché l'applicazione dell'aggravante per esposizione alla pubblica fede e la continuità. Tuttavia la Corte ha accolto due censure: ha rilevato l'errore nel calcolo della pena pecuniaria prevista per il rito abbreviato e ha annullato senza rinvio la parte della sentenza di appello che aveva revocato la sospensione condizionale e il beneficio della non menzione nei confronti di Antonia Di Lernia. In concreto la multa è stata rideterminata in euro 666,66 per ciascuno degli imputati e la revoca dei benefici a carico di Di Lernia è stata annullata. Per il resto i ricorsi sono stati rigettati e le condanne confermate.
Norme richiamate
art. 624-bis cod. pen.
Il camper può essere qualificato come privata dimora quando sia concretamente destinato allo svolgimento di attività della vita privata (dormire, mangiare, custodire beni); la Corte ha confermato tale qualificazione in presenza di elementi che attestavano l'uso abitativo continuativo del mezzo.
art. 625 cod. pen. n.2
Riconosciuta l'aggravante della violenza sulle cose in relazione all'effrazione di porte e finestrini.
art. 625 cod. pen. n.7
L'aggravante per esposizione alla pubblica fede sussiste quando i beni sottratti siano stati lasciati nel veicolo non per mera negligenza ma per necessità o consuetudine legata allo spostamento (es. bagagli e dispositivi di turisti), come ritenuto nel caso.
art. 110 cod. pen.
Accertato il concorso di persone nel reato: la giurisprudenza consente di fondare la responsabilità anche sul possesso ingiustificato della refurtiva e su indici probatori concatenati.
art. 442 co.2 cod. proc. pen.
Nel rito abbreviato la riduzione della pena di un terzo è obbligatoria; il mancato o errato calcolo della riduzione sulla multa costituisce violazione di legge che la Cassazione ha corretto (multa rideterminata in euro 666,66).
art. 597 cod. proc. pen.
Principio del divieto di reformatio in peius: in assenza di specifico motivo di gravame del PM, l'appello non può peggiorare la posizione dell'imputato; utilizzato per annullare la revoca dei benefici concessi a Di Lernia.
art. 674 cod. proc. pen.
Competenza del giudice dell'esecuzione per la revoca della sospensione condizionale e della non menzione quando la questione riguarda l'esecuzione; la Corte ha richiamato la necessità di rimessione a tale giudice e quindi l'illegittimità della revoca d'ufficio in appello.
art. 164 co.4 cod. pen.
Norma richiamata in relazione ai limiti edittali e alle cause ostative per i benefici: il superamento dei limiti può rendere inidoneo il beneficio ma la revoca in appello senza ricorso del PM è preclusa.
art. 81 co.2 cod. pen.
Regola sugli aumenti per continuazione: la Corte ha ritenuto adeguata la determinazione degli aumenti da parte del giudice di merito, che non è stata revocata.
artt. 132 e 133 cod. pen.
Criteri generali di determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che la motivazione del giudice di merito, pur sintetica, fosse sufficiente e non manifestamente illogica.
Sez. U, sent. n. 36460 del 30/05/2024 (Zangari)
Giurisprudenza delle Sezioni Unite richiamata per il principio secondo cui l'appello non può revocare i benefici (sospensione condizionale, non menzione) in assenza di impugnazione del PM, rimettendo la questione al giudice dell'esecuzione.
Massime di principio
- Il ritrovamento della refurtiva nella disponibilità di un soggetto a breve distanza temporale e connesso percorso geolocalizzato costituisce un indizio grave di partecipazione al furto, salvo plausibile spiegazione alternativa fornita dall'imputato.
- Un camper usato in modo continuativo per attività della vita privata può essere qualificato come privata dimora anche se momentaneamente parcheggiato su suolo pubblico; la qualificazione rileva per l'aggravante del furto in abitazione (art. 624-bis).
- L'aggravante per esposizione alla pubblica fede si applica quando lasciare beni di valore nel veicolo è imposto da necessità o consuetudine del viaggio (es. bagagli di turisti), non per ogni mero caso di oggetti dimenticati.
- Nel rito abbreviato la riduzione di pena di un terzo è obbligatoria e il suo mancato computo corretto costituisce vizio di legge rettificabile in cassazione.
- Il divieto di reformatio in peius impedisce all'organo di appello di peggiorare la posizione dell'imputato in assenza di impugnazione da parte del PM; rilevazioni sul superamento dei limiti per i benefici devono essere trattate dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 674 c.p.p.
- Le decisioni del giudice di merito sulla misura della pena e sugli aumenti per continuazione trovano ampia discrezionalità e non sono agevolmente sindacabili in sede di legittimità se motivate in termini non manifestamente illogici.
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