Cassazione Civile, Ordinanza n. 30126/2021 del 26/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della domanda di definizione agevolata presentata dal ricorrente e della documentazione allegata, ritenendo integrati i presupposti per la chiusura della lite. Ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio nei confronti del contribuente, senza esaminare nel merito i motivi di ricorso. La decisione si fonda sull’art. 6, comma 6, del D.L. n. 119/2018.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRPEF, IVA e IRAP relativo all’anno d’imposta 2006. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente, ma la Commissione tributaria regionale della Calabria aveva poi accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate. Avverso tale decisione il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto nullità della sentenza per vizio di motivazione e violazione/falsa applicazione degli artt. 36 e 61 del D.Lgs. n. 546/1992, sostenendo che la CTR non avesse indicato gli elementi posti a base del proprio convincimento; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 112 c.p.c. e 59 del D.Lgs. n. 546/1992, assumendo che il giudice d’appello non si fosse pronunciato sul merito dell’accertamento. Prima della decisione, tuttavia, il ricorrente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n. 119/2018, depositando la documentazione e la prova del versamento della prima rata.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 36
richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria, la cui violazione era dedotta dal ricorrente
D.Lgs. n. 546/1992, art. 61
richiamato in relazione ai requisiti della decisione della CTR, contestati sotto il profilo del vizio motivazionale
art. 360, n. 4, c.p.c.
indicato come norma processuale di riferimento per i vizi denunciati in cassazione
art. 112 c.p.c.
richiamato come parametro del dovere del giudice di pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa
D.Lgs. n. 546/1992, art. 59
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura di omessa pronuncia sul merito
D.L. n. 119/2018, art. 6, comma 6
applicato dalla Corte per dichiarare l’estinzione del giudizio a seguito della definizione agevolata della controversia
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di legittimità, risulti proposta domanda di definizione agevolata della controversia tributaria corredata dalla documentazione prescritta e dal versamento della prima rata, il giudizio deve essere dichiarato estinto ai sensi della disciplina speciale applicabile.
- La sopravvenuta definizione agevolata assorbe l’esame dei motivi di ricorso, impedendo alla Corte di pronunciarsi sulle censure di merito o sui vizi denunciati contro la sentenza impugnata.
- In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata, la parte ricorrente non consegue una decisione nel merito, mentre l’Amministrazione finanziaria mantiene l’esito processuale favorevole per effetto della chiusura del giudizio.
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