Cassazione Civile, Ordinanza n. 17171/2023 del 15/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso intervenuta dopo il perfezionamento della definizione agevolata dei carichi pendenti e, richiamati gli artt. 390 e 391 c.p.c., ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Le spese sono state poste a carico delle parti che le avevano anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da un ricorso del contribuente avverso la sentenza della CTR del Veneto. Nel corso del giudizio di legittimità, il contribuente ha aderito alla procedura di definizione agevolata dei carichi pendenti prevista dal d.l. n. 193/2016, ha effettuato il versamento degli importi dovuti entro la scadenza comunicata dall'Agente della riscossione e, una volta perfezionata la definizione, ha rinunciato al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c. Il P.G. ha concluso per l'estinzione del processo per sopravvenuta rinuncia conseguente alla definizione agevolata della controversia.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
consente la rinuncia al ricorso, che nel caso è intervenuta dopo il perfezionamento della definizione agevolata della controversia
art. 391 c.p.c.
richiamato per la declaratoria di estinzione del giudizio a seguito di rinuncia
art. 6 d.l. n. 193 del 2016
ha previsto la definizione agevolata dei carichi pendenti, utilizzata dal contribuente per definire la controversia
d.l. n. 193/2016
richiamato come base normativa della procedura di definizione agevolata dei carichi pendenti
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di cassazione, la parte ricorrente aderisce a una definizione agevolata prevista dalla legge e perfeziona il relativo pagamento, la successiva rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del processo.
- La rinuncia al ricorso, una volta validamente intervenuta, determina la chiusura del giudizio di legittimità con declaratoria di estinzione, senza decisione sul merito della controversia.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, salvo diversa statuizione normativa o processuale.
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