Cassazione Penale, Sentenza n. 37444/2023 del 13/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Capra, infermiere, era stato condannato per omicidio (inizialmente qualificato come volontario aggravato in appello, poi derubricato a colposo dal G.u.p. in primo grado) e per falso in atto pubblico (avrebbe somministrato senza prescrizione un farmaco a un paziente, Tuninetti Giovanni Battista, causandone la morte, e indotto una tirocinante ad alterare la cartella clinica). Il ricorso in Cassazione è stato proposto avverso la sentenza di rinvio della Corte d'Assise d'appello di Torino, deducendo: 1) diniego dell'assunzione di prova decisiva con rigetto dell'integrazione del quesito peritale (ordinanza 24/10/2022); 2) errata delimitazione del vincolo di rinvio al solo elemento soggettivo, con conseguente esclusione del riesame del nesso di causalità; 3) difetto di motivazione sul nesso di causalità; 4) vizi di motivazione rispetto al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 61 n.11 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha annullato la sentenza del giudice del rinvio e l'ordinanza del 24/10/2022 per avere la Corte d'Assise d'appello interpretato in modo troppo restrittivo il vincolo di rinvio e omesso di decidere e motivare sul nesso di causalità nonché di valutare le richieste istruttorie. Ha disposto il rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'Assise d'appello di Torino. Tuttavia ha precisato che il giudice del rinvio resta vincolato dalla qualificazione giuridica già divenuta irrevocabile (omicio colposo) in quanto si è formato il giudicato interno sull'elemento soggettivo; la responsabilità e la condanna per il reato di falso (capo B) sono definitive e la commisurazione della pena per quel capo non è più sindacabile. Il motivo relativo all'art. 61 n.11 c.p. è stato dichiarato inammissibile perché non oggetto del primo ricorso, per cui anche quel profilo è ormai immodificabile nel giudicato. Il nuovo giudice del rinvio potrà comunque disporre o respingere le richieste istruttorie, ma dovrà motivare le sue scelte e potrà riaccertare autonomamente il nesso di causalità nei limiti stabiliti dalla pronuncia della Cassazione.
Norme richiamate
art. 624 c.p.p.
Richiamato per spiegare il principio del giudicato interno a formazione progressiva: in caso di annullamento parziale la parte della sentenza non annullata acquista autorità di cosa giudicata nelle parti non in connessione essenziale con la parte annullata; il giudice del rinvio è quindi limitato a riesaminare i punti oggetto dell'annullamento e quelli in connessione essenziale
art. 61 n. 11 c.p.
Aggravante invocata in primo grado come abuso della prestazione d'opera professionale; la Corte ha rilevato che la sua affermazione nella sentenza territoriale manca di adeguata specificazione sul "consistente" abuso e, poiché non era stata impugnata nel primo ricorso, la relativa statuizione è divenuta parte del giudicato interno e non può essere riesaminata in Cassazione nel presente procedimento
art. 81 c.p.
Norma sulla unificazione delle pene: la Corte osserva che l'unificazione del trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art. 81 c.p. è incompatibile con reati colposi rispetto a reati dolosi, motivo per cui, una volta consolidata la qualificazione del capo A) come reato colposo, non è applicabile l'unificazione in senso diverso
Massime di principio
- Quando la Corte di Cassazione annulla per vizi di motivazione, il giudice del rinvio può rivalutare i fatti e le prove, ma non può fondare la decisione sugli stessi argomenti già ritenuti illogici dalla Cassazione; il suo potere è però limitato ai punti annullati e a quelli essenzialmente connessi.
- Il principio devolutivo e la formazione progressiva del giudicato (art. 624 c.p.p.) impediscono al giudice del rinvio di riesaminare questioni che non sono state annullate o che non hanno connessione essenziale con le parti annullate; tali parti sono considerate irrevocabili salvo diversa indicazione della Cassazione.
- Se la Corte di Cassazione, nell'annullare, ha implicitamente o espressamente assorbito alcune censure, il giudice del rinvio è tenuto a riesaminare e decidere senza vincoli le questioni assorbite solo se esse erano state tempestivamente devolute al giudice di appello con i motivi di gravame; in caso contrario rimangono precluse.
- Le questioni non sollevate o non impugnate nel primo ricorso in Cassazione e divenute definitive costituiscono giudicato interno e non possono essere riesaminate nel giudizio di rinvio (ad es. riconoscimento di aggravante non impugnata).
- Se la decisione di Cassazione limita o chiarisce l'oggetto del rinvio rimane onere del giudice di rinvio valutare le richieste istruttorie (es. integrazione peritale) e motivare il proprio eventuale rifiuto con argomentazioni diverse da quelle censurate in Cassazione.
- Quando vi sono capi di imputazione definitivi (es. reato di falso confermato e non impugnato), il giudice del rinvio non può modificare la relativa commisurazione della pena né utilizzare l'art. 81 c.p. per unificare trattamenti incompatibili con la natura colposa di altri reati.
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