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Sentenza

Sentenza del 12/08/2015 n. 16730 - Corte di Cassazione

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE - Reddito d'impresa - Costi ed oneri deducibili - Esternalizzazione ad impresa terza dell'attività di distribuzione - Costi - Deducibilità ai sensi dell'art. 75, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986 - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava la deducibilità dei costi sostenuti dalla società per carburante, manutenzione, ammortamento, pedaggi autostradali e altre spese relative ad automezzi di proprietà della contribuente, concessi in comodato a un'impresa terza incaricata della distribuzione dei prodotti. Secondo l'Ufficio, tali beni erano strumentali all'attività dell'impresa trasportatrice e non a quella della contribuente, con conseguente mancanza del requisito di inerenza previsto dall'art. 75, comma 5, del TUIR, applicabile ratione temporis.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato la deducibilità dei costi. Ha stabilito che l'esternalizzazione del servizio di distribuzione non esclude l'inerenza delle spese quando l'attività svolta dall'impresa terza è esclusivamente funzionale alla vendita dei prodotti della contribuente e si inserisce nel suo programma economico. Anche i costi relativi a beni concessi in comodato possono quindi essere dedotti, se funzionali alla produzione del reddito. Le spese processuali sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 75, comma 5, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), applicabile ratione temporis

    I costi sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano proventi che concorrono a formare il reddito.

    La norma esprime il principio di inerenza: sono deducibili i costi collegati, anche potenzialmente e indirettamente, al processo produttivo e alla realizzazione dei ricavi. Il collegamento non viene meno solo perché l'attività è affidata a un'impresa terza o perché i beni sono concessi in comodato.

  • Art. 109, comma 5, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    I costi sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano proventi che concorrono a formare il reddito.

    È la disposizione attualmente corrispondente alla regola di inerenza già contenuta nell'art. 75, comma 5. La deducibilità dipende dalla funzione economica della spesa rispetto all'attività dell'impresa.

  • Art. 384, comma 4, c.p.c.

    Un'eventuale motivazione giuridica incompleta o errata non comporta necessariamente la cassazione della sentenza se il dispositivo è conforme al diritto; la motivazione può essere integrata o corretta dalla Corte.

  • Art. 156, comma 3, c.p.c.

    L'eventuale nullità della notificazione del ricorso viene sanata dalla costituzione della parte destinataria, quando questa dimostra di aver conosciuto l'atto e di essersi difesa.

  • Art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione è ammissibile quando l'esposizione dei fatti e delle questioni consente alla Corte di comprendere la controversia e di esercitare la propria funzione nomofilattica.

Massime di principio

  • Il requisito dell'inerenza non richiede che il costo sia sostenuto direttamente dal contribuente nello svolgimento materiale dell'attività: è sufficiente che la spesa sia funzionalmente collegata alla produzione dei ricavi.
  • L'esternalizzazione di una fase dell'attività d'impresa non fa venir meno, di per sé, la deducibilità dei costi sostenuti dal committente, purché il servizio esternalizzato sia effettivamente inserito nel suo programma economico.
  • Le spese relative a beni concessi in comodato possono essere deducibili quando tali beni restano funzionali all'attività produttiva del proprietario e contribuiscono alla realizzazione dei suoi ricavi.
  • La deducibilità richiede un collegamento concreto e documentabile tra la spesa e l'attività d'impresa: nel caso esaminato sono stati decisivi l'uso esclusivo dei veicoli per distribuire i prodotti della contribuente e il rapporto funzionale con la sua attività commerciale.
  • In situazioni analoghe è opportuno documentare il contratto di comodato, l'esclusività o specificità del servizio, l'effettivo utilizzo dei beni per l'attività del contribuente e la corrispondenza tra costi sostenuti e ricavi prodotti.
  • Il principio non autorizza la deduzione automatica di qualsiasi spesa relativa a beni dati a terzi: in assenza di un nesso effettivo con l'attività produttiva, l'Amministrazione finanziaria può contestare l'inerenza.

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