Sentenza del 05/06/2017 n. 3956 - Comm. Trib. Prov. Milano
RISCOSSIONE - Cartella esattoriale ad obbligato solidale - Mancanza motivazione - Illegittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa cartella è stata ritenuta illegittima per difetto di motivazione. L'Amministrazione avrebbe dovuto specificare nella cartella di avere rispettato il limite della responsabilità solidale del cessionario e indicare gli elementi essenziali della pretesa. La mancanza di tali indicazioni impedisce al contribuente di verificare la correttezza dell'imposizione e comporta l'annullamento dell'atto, nei limiti risultanti dalla sentenza.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la cartella per carenza di motivazione, poiché l'atto non indicava che la responsabilità solidale era stata verificata e contenuta entro il limite previsto dall'art. 14, comma 2, del d.lgs. 472/1997, ossia nei debiti risultanti dagli atti dell'Amministrazione finanziaria alla data del trasferimento. La cartella, costituendo il primo atto portato a conoscenza del contribuente, avrebbe inoltre dovuto esporre tutti gli elementi necessari a consentire il controllo della pretesa tributaria.
Norme richiamate
Art. 14, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
L'obbligazione in solido del cessionario è limitata al debito che alla data del trasferimento risulta dagli atti dell'Amministrazione finanziaria.
La responsabilità solidale del cessionario non è illimitata: riguarda soltanto i debiti tributari risultanti dagli atti dell'Amministrazione finanziaria alla data del trasferimento. La cartella deve dare conto del rispetto di tale limite.
Principio giurisprudenziale sulla motivazione della cartella di pagamento
Quando la cartella non segue un precedente atto impositivo già notificato, ma rappresenta il primo atto con cui viene esercitata la pretesa tributaria, deve essere motivata come un vero e proprio atto impositivo e contenere gli elementi indispensabili per permettere al contribuente di controllare la correttezza della richiesta.
Massime di principio
- Il cessionario di un'azienda può essere chiamato a rispondere in solido dei debiti tributari del cedente, ma soltanto entro i limiti previsti dalla legge e con riferimento ai debiti risultanti dagli atti dell'Amministrazione alla data del trasferimento.
- Una cartella di pagamento che costituisce il primo atto della pretesa tributaria deve spiegare in modo autonomo origine, ammontare e criteri di calcolo del debito; non è sufficiente un'indicazione generica.
- L'atto deve consentire al destinatario di verificare sia l'esistenza del debito sia il rispetto dei limiti della responsabilità solidale. L'omessa indicazione di tali elementi può determinare un vizio di motivazione e l'annullamento della cartella.
- In situazioni analoghe è opportuno confrontare la data del trasferimento con la situazione debitoria risultante dagli atti dell'Amministrazione e verificare se la cartella esponga chiaramente tale situazione e il relativo limite di responsabilità.
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