Cassazione Penale, Sentenza n. 27820/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale per il riesame che aveva ritenuto la condotta del Cambareri inquadrabile come dichiarazione infedele ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 74/2000 (e non come truffa aggravata ai danni dello Stato ex art. 640 c.p.), con restituzione della somma vincolata. Il Procuratore contestava la qualificazione giuridica sostenendo che gli elementi descritti (creazione di falsi profili di CAF, procacciamento dei contribuenti, raccolta illecita di dati e credenziali, inserimento di rettifiche per eludere controlli automatici, indicazione fraudolenta di coordinate bancarie, contenimento dei rimborsi sotto soglie di controllo, ecc.) costituissero artifici e raggiri idonei a integrare la truffa; rilevava inoltre che il 40% del rimborso era confluito agli associati, sicché vi sarebbe stato un profitto ulteriore e diverso rispetto al mero vantaggio fiscale, superando la soglia di punibilità e giustificando il sequestro preventivo per confisca e per impedire l'aggravamento del danno.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Il Collegio ha confermato che le condotte contestate si esauriscono nella falsa indicazione di elementi nelle dichiarazioni mod. 730 e rientrano nella fattispecie dell'art. 4 d.lgs. 74/2000, non integrando la truffa aggravata. La sentenza riafferma il principio di specialità del sistema sanzionatorio tributario (Sez. U. n. 1235/2010): le frodi fiscali trovano la loro reprensione esclusivamente nella normativa tributaria, salvo che dalla condotta derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto all'evasione fiscale (es. ottenimento di pubbliche erogazioni non riconducibili al mero vantaggio fiscale). Nel caso concreto gli elementi indicati dal pubblico ministero attestate una struttura associativa ma non risultano avere nesso causale con l'erogazione del rimborso, che sarebbe derivata unicamente dalla falsa rappresentazione nei mod. 730; pertanto la riqualificazione in truffa e la conferma del sequestro sono state ritenute infondate e il ricorso è stato respinto.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen. (truffa)
riferimento alla truffa aggravata ai danni dello Stato come contestata in primo grado
La Corte ha ritenuto che la fattispecie di truffa aggravata non sia integrata quando la condotta si risolve nella falsa indicazione di elementi nelle dichiarazioni fiscali al fine di ottenere un vantaggio fiscale; la truffa richiede un profitto ulteriore e diverso rispetto all'evasione fiscale
art. 4 d.lgs. 74/2000 (dichiarazione infedele)
norma richiamata come corretta qualificazione della condotta
La condotta consistente nell'indicare elementi fittizi nelle dichiarazioni mod. 730 per ottenere rimborsi non dovuti rientra nella dichiarazione infedele prevista dall'art. 4 d.lgs. 74/2000; tale norma esaurisce la punibilità quando il vantaggio è di natura esclusivamente fiscale
art. 3 d.lgs. 74/2000
richiamato come possibile riqualificazione meno grave rispetto all'art. 4, ove applicabile
Richiamato dal Tribunale come alternativa; comunque la valutazione rimane ancorata al criterio della specialità del diritto penale tributario
artt. 2 e 8 d.lgs. 74/2000
richiamati nel quadro delle fattispecie di frode fiscale disciplinate dal decreto
Indicati quale parte del corpus normativo tributario che delimita e specializza la risposta penale alle condotte di frode fiscale
art. 6 e art. 9 d.lgs. 74/2000
citati dalle Sezioni Unite nella ricostruzione sistematica
Art. 6 (tentativo) e art. 9 (concorso di persone) sono rilevanti nel delineare che violazioni preparatorie non sono autonomamente punibili se l'intervento punitivo è concentrato sulla dichiarazione annuale; confermano la scelta del legislatore di un sistema chiuso in materia fiscale
Sezioni Unite, n. 1235 del 28/10/2010 (giurisprudenza)
principio della generale specialità delle previsioni penali tributarie; qualsiasi condotta di frode al fisco trova risposta esclusivamente nella normativa speciale
La Cassazione ha ribadito e applicato il principio delle Sezioni Unite: il diritto penale tributario forma un sistema chiuso e autosufficiente e impedisce l'uso strumentale di fattispecie comuni contro il patrimonio (come la truffa) per colpire condotte di evasione fiscale, salvo che emerga un profitto ulteriore e diverso
art. 56 cod. pen. (tentativo)
citato nelle argomentazioni delle Sezioni Unite sul divieto di anticipare la soglia di punibilità
Usato per spiegare che non è consentito anticipare la punibilità delle violazioni tributare mediante qualifiche diverse che agiscano sulle condotte preparatorie
artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.
norme procedurali richiamate in ordine al rito scritto e alla mancata richiesta di trattazione orale
Regolano la celebrazione del procedimento con contraddittorio scritto in assenza di richiesta di udienza orale
Massime di principio
- Il sistema penale tributario è generalmente speciale e chiuso: le frodi fiscali si esauriscono nella normativa tributaria (d.lgs. 74/2000) e non possono essere ricondotte automaticamente a fattispecie comuni come la truffa, salvo che dalla condotta derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto al mero vantaggio fiscale
- La mera presenza di una struttura organizzata o di condotte preparatorie (procacciamento clienti, falsi profili CAF, raccolta di dati) non è di per sé sufficiente a integrare la truffa se non vi è nesso causale diretto tra tali condotte e l'ottenimento di un profitto diverso dall'evasione fiscale
- Per qualificare la condotta come truffa aggravata occorre dimostrare un profitto ulteriore rispetto al risparmio o al rimborso fiscale (es. accaparramento sistematico di pubbliche erogazioni non riconducibili al mero vantaggio fiscale)
- Nella materia delle misure cautelari reali il sequestro per confisca richiede una solida connessione tra le somme vincolate e il profitto del reato; se la soglia di punibilità non è superata o manca il nesso causale, il sequestro può essere revocato e le somme restituite
- Nelle impugnazioni di qualificazione giuridica il Collegio valuta sia la fattualità che il nesso causale: prove di organizzazione criminale devono essere collegate funzionalmente all'evento lesivo (erogazione indebita) per giustificare la ricaduta in fattispecie diverse da quelle tributarie
- Linee pratiche: in situazioni analoghe valutare se l'illecito produce esclusivamente un vantaggio fiscale o anche un vantaggio patrimoniale/erogativo distinto; documentare il nesso causale tra attività organizzativa e ottenimento di erogazioni pubbliche per sostenere una riqualificazione in truffa
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