Sentenza n. 34/2026 - Genova, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Imperia, sezione lavoro, 3.3.2025, n. 49.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Imperia, sezione lavoro, 3 marzo 2025, n. 49, relativa all'attribuzione della carta del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Imperia, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero ad assegnarle la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi 1.500 euro, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla notificazione del ricorso fino al saldo. Il Ministero si è costituito, ma non ha formulato contestazioni nel merito. La ricorrente ha inoltre richiesto la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando l'assenza di contestazioni sostanziali da parte del Ministero e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza, mediante l'emissione della carta del docente intestata alla ricorrente e l'accredito delle somme relative alle annualità riconosciute. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale competente del Ministero, da insediare e operare nel successivo termine di 30 giorni. Accogliendo la richiesta di parte, ha disposto una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., pari agli interessi legali sugli importi da accreditare per ogni giorno di ritardo, dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, fino all'esecuzione del giudicato o, in mancanza, fino all'insediamento del commissario. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro, oltre accessori, rimborso del contributo unificato e distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni consente, in presenza di persistente inottemperanza, di ordinare l'esecuzione del giudicato.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere disposta su richiesta di parte per incentivare l'esecuzione del giudicato; nel caso concreto è stata quantificata negli interessi legali sugli importi dovuti per ogni giorno di ritardo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza contro una pubblica amministrazione, l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, unitamente alla persistente mancata esecuzione del titolo giudiziale, legittima il giudice amministrativo a ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine prefissato.
- Quando l'amministrazione non esegue il giudicato entro il termine assegnato dal giudice, può essere nominato un commissario ad acta incaricato di provvedere in sua sostituzione entro un ulteriore termine stabilito nella pronuncia.
- Su richiesta della parte interessata e in assenza di ragioni ostative, il giudice dell'ottemperanza può applicare una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; la penalità può essere parametrata agli interessi legali sulle somme dovute per ciascun giorno di ritardo, fino all'esecuzione o all'insediamento del commissario ad acta.
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