Sentenza n. 416/2026 - Bologna, Sezione 1
per la declaratoria di responsabilità per inadempimento del Ministero della Difesa nella causazione della morte del proprio dipendente -OMISSIS- sig. -OMISSIS- deceduto in Rimini, in data -OMISSIS-; e per la condanna del Ministero della Difesa al risarcimento dei danni patrimoniali, biologici e morali, esistenziali, a titolo jure hereditatis subiti dai ricorrenti, in qualità rispettivamente di madre, padre e sorella del militare deceduto e quantificati nella complessiva cifra pari ad €.581.955,00 (euro cinquecentoottantunomilanovecentocinquantacinque,00), maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi maturati sulla somma così rivalutata dalla messa in mora al saldo effettivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno riassunto davanti al TAR la domanda risarcitoria già proposta davanti al giudice ordinario, dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione di quest’ultimo limitatamente ai danni iure hereditatis. Hanno chiesto l’accertamento della responsabilità del Ministero della Difesa per la morte del proprio congiunto, dipendente militare deceduto durante un’esercitazione presso un aeroporto militare, e la condanna al risarcimento di danni patrimoniali, biologici, morali ed esistenziali, quantificati complessivamente in euro 581.955,00, oltre rivalutazione e interessi. La responsabilità dell’Amministrazione è stata prospettata sia ai sensi dell’art. 2087 c.c., per omessa adozione delle misure di prevenzione necessarie, sia ai sensi dell’art. 2049 c.c., per il fatto illecito commesso dal militare che, durante una manovra addestrativa con un elicottero, avrebbe urtato il veicolo sul quale si trovava il de cuius. Il Ministero si è costituito resistendo. Il TAR ha rilevato che, indipendentemente dalla qualificazione della responsabilità come contrattuale o aquiliana, i ricorrenti avrebbero dovuto allegare e provare specificamente i danni-conseguenza e il nesso di causalità giuridica. In particolare, trattandosi di danni iure hereditatis, avrebbero dovuto dedurre e dimostrare un apprezzabile intervallo tra le lesioni e la morte, idoneo a fondare un danno catastrofale o morale terminale e/o un danno biologico terminale, nonché allegare e provare puntualmente i danni patrimoniali.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ricordato che la perdita della vita, quale danno-evento autonomo rispetto alla lesione della salute, non è risarcibile iure hereditatis quando la morte sia immediata o intervenga dopo un brevissimo lasso di tempo, mentre possono essere risarciti il danno catastrofale, consistente nella lucida sofferenza per l’approssimarsi della morte, e il danno biologico terminale, purché intercorra un apprezzabile periodo tra le lesioni e il decesso. Nel caso concreto, il ricorso non deduceva specificamente né un danno catastrofale né un danno biologico terminale, non indicava puntualmente il danno patrimoniale nelle sue componenti di lucro cessante e danno emergente e non offriva prova di tali pregiudizi. Inoltre, dalla sentenza penale di primo grado emergeva apparentemente che il decesso fosse stato immediato, circostanza incompatibile con la risarcibilità dei danni iure hereditatis prospettati. Le spese di lite sono state integralmente compensate per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 2087 c.c.
La norma è stata invocata dai ricorrenti per sostenere la responsabilità del datore di lavoro pubblico derivante dalla mancata adozione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica del dipendente; il TAR non ha deciso nel merito l’imputazione della responsabilità, avendo respinto la domanda per carenza di allegazione e prova dei danni conseguenza.
art. 2049 c.c.
La norma è stata invocata per fondare la responsabilità del Ministero per il fatto illecito commesso dal proprio dipendente nell’esercizio delle mansioni; anche su tale profilo il TAR non ha svolto un accertamento di merito, ritenendo preliminarmente non provati i danni iure hereditatis.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa, unitamente al GDPR, per disporre l’oscuramento delle generalità dei soggetti indicati nella sentenza.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità delle parti mediante l’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nelle domande risarcitorie per danni iure hereditatis, il danneggiato deve allegare e provare specificamente sia i danni-conseguenza sia il nesso di causalità giuridica tra l’evento lesivo e i pregiudizi fatti valere dagli eredi, indipendentemente dalla qualificazione della responsabilità come contrattuale o aquiliana.
- La perdita della vita non è risarcibile iure hereditatis quando la morte si verifica immediatamente o dopo un brevissimo tempo dalle lesioni, poiché non si forma nel patrimonio del de cuius un autonomo credito risarcitorio per la perdita della vita.
- Il danno catastrofale e il danno biologico terminale possono essere riconosciuti iure hereditatis soltanto se il danneggiato deduce e dimostra un apprezzabile lasso temporale tra le lesioni e il decesso; il primo richiede la sofferenza cosciente per l’approssimarsi della morte, mentre il secondo presuppone una menomazione dell’integrità psicofisica protrattasi fino al decesso.
- La domanda di danno patrimoniale iure hereditatis non può essere accolta in assenza di allegazione puntuale delle sue componenti, quali lucro cessante e danno emergente, e della relativa prova.
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