Ordinanza n. 14066/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa sospensiva, del provvedimento di rigetto della richiesta di rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto di ingresso per lavoro subordinato
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento di rigetto della richiesta di rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato. Dopo il passaggio della causa in decisione, il Collegio ha rilevato seri dubbi sull’ammissibilità del ricorso, poiché non risulta impugnata la presupposta revoca del nulla osta al lavoro. Alle parti è stata quindi sottoposta, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., un’unica questione processuale, concernente la necessità e gli effetti della mancata impugnazione dell’atto presupposto.
La decisione
Il TAR non ha definito il ricorso né ha deciso la domanda cautelare. Ha assegnato alle parti trenta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione amministrativa dell’ordinanza, per depositare memorie limitate alla questione dell’ammissibilità del ricorso in relazione alla mancata impugnazione della revoca del nulla osta. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 1 dicembre 2026. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Visto l'art. 73, co. 3, cod. proc. amm.
Il Collegio ha sottoposto alle parti una questione rilevata d’ufficio, assegnando un termine per il deposito di memorie prima della decisione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità
La disposizione è richiamata quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Le disposizioni sono richiamate, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando il giudice rileva d’ufficio, dopo il passaggio in decisione, una questione rilevante ai fini dell’ammissibilità del ricorso, deve sottoporla al contraddittorio delle parti assegnando un termine per il deposito di memorie prima di definire il giudizio.
- In una controversia relativa al diniego di visto di ingresso per lavoro subordinato, la mancata impugnazione della presupposta revoca del nulla osta può porre una questione di ammissibilità del ricorso contro il diniego del visto, da esaminare nel contraddittorio processuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 4 ago 2026Ordinanza n. 4323/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Ordinanza · 4 ago 2026Ordinanza n. 4324/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Ordinanza · 4 ago 2026Ordinanza n. 4325/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Ordinanza · 4 ago 2026Ordinanza n. 4326/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Ordinanza · 4 ago 2026Ordinanza n. 4327/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Ordinanza · 4 ago 2026Ordinanza n. 4328/2026 - Roma, Sezione 5Q
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →