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Ordinanza

Ordinanza n. 14066/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento previa sospensiva, del provvedimento di rigetto della richiesta di rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato.

Giustizia amministrativa202603375

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto di ingresso per lavoro subordinato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento di rigetto della richiesta di rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato. Dopo il passaggio della causa in decisione, il Collegio ha rilevato seri dubbi sull’ammissibilità del ricorso, poiché non risulta impugnata la presupposta revoca del nulla osta al lavoro. Alle parti è stata quindi sottoposta, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., un’unica questione processuale, concernente la necessità e gli effetti della mancata impugnazione dell’atto presupposto.

La decisione

Il TAR non ha definito il ricorso né ha deciso la domanda cautelare. Ha assegnato alle parti trenta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione amministrativa dell’ordinanza, per depositare memorie limitate alla questione dell’ammissibilità del ricorso in relazione alla mancata impugnazione della revoca del nulla osta. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 1 dicembre 2026. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Visto l'art. 73, co. 3, cod. proc. amm.

    Il Collegio ha sottoposto alle parti una questione rilevata d’ufficio, assegnando un termine per il deposito di memorie prima della decisione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità

    La disposizione è richiamata quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Le disposizioni sono richiamate, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando il giudice rileva d’ufficio, dopo il passaggio in decisione, una questione rilevante ai fini dell’ammissibilità del ricorso, deve sottoporla al contraddittorio delle parti assegnando un termine per il deposito di memorie prima di definire il giudizio.
  • In una controversia relativa al diniego di visto di ingresso per lavoro subordinato, la mancata impugnazione della presupposta revoca del nulla osta può porre una questione di ammissibilità del ricorso contro il diniego del visto, da esaminare nel contraddittorio processuale.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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