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Sentenza

Sentenza del 28/10/2020 n. 3228 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Onere della prova - Notifica - Documenti prodotti in appello - Contumacia - Inammissibilità - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Controversia relativa all'onere della prova e alla ammissibilità di eccezioni e documenti prodotti dall'Ufficio tributario in sede di appello, nonostante la contumacia della parte privata in primo grado. Si discute se tali produzioni violino gli artt. 57 e 58 del d.lgs. 546/1992 o se debbano essere considerate inammissibili come nuove prove.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibili le eccezioni e le produzioni documentali avanzate dall'Ufficio tributario in appello. Tali atti non si pongono in contrasto con gli artt. 57 e 58 del d.lgs. 546/1992 e, secondo la giurisprudenza consolidata, vanno qualificati come "mere difese" consentite alla parte rimasta contumace in prime cure e non come eccezioni in senso stretto o prove nuove. Di conseguenza la contumacia non comporta automaticamente l'inammissibilità delle produzioni dell'Ufficio.

Norme richiamate

  • D.lgs. n. 546/1992, artt. 57 e 58

    Gli artt. 57 e 58 non impediscono l'ammissione, in sede di appello, delle eccezioni e delle produzioni documentali dell'Ufficio; tali produzioni possono essere considerate ammissibili quale esercizio di difesa, senza configurarsi necessariamente come nuove prove vietate.

  • Giurisprudenza di legittimità

    Cass. nn. 10567/12; 12008/11; 14020/07; 22776/15; 13331/16

    La Suprema Corte ha costantemente affermato che le produzioni documentali dell'Ufficio in appello sono ammissibili e qualificabili come difese consentite alla parte contumace in primo grado, non configurandosi automaticamente come eccezioni in senso stretto o come prove nuove inammissibili.

Massime di principio

  • La contumacia della parte privata in primo grado non determina automaticamente l'inammissibilità delle produzioni documentali dell'Ufficio in appello.
  • Gli atti e i documenti prodotti dall'Ufficio in appello possono essere qualificati come "mere difese" e non come nuove prove, purché non introducano elementi del tutto nuovi e sorprendenti rispetto al giudizio di primo grado.
  • Gli artt. 57 e 58 del d.lgs. 546/1992 non devono essere interpretati come un divieto assoluto alle produzioni documentali in appello da parte dell'Amministrazione, ma vanno letti alla luce della natura documentale del processo tributario e della giurisprudenza consolidata.
  • Rimane fermo l'onere della prova: la parte che produce documenti deve dimostrarne la pertinenza, la tempestività e l'efficacia probatoria (es. validità della notifica), onde evitarne esclusioni per manifesta novità o sorpresa probatoria.
  • In situazioni analoghe è consigliabile motivare esplicitamente l'ammissibilità delle produzioni in appello (collegamento con le questioni già dibattute) e assicurare la documentazione comprovante le notifiche e la provenienza dei documenti.

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