Sentenza n. 3693/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta) n. 2897/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Veneto che aveva annullato intimazioni di pagamento relative a prelievi supplementari sul latte e dichiarato il difetto di giurisdizione sugli atti di pignoramento presso terzi
Esito
Favorevole al resistente (produttore agricolo)
Prevale il privato
La controversia
Il giudizio riguarda intimazioni di pagamento, notificate nel novembre 2021, per complessivi euro 35.926,49, emesse da ADER sulla base di una cartella AGEA relativa ai prelievi supplementari per le campagne lattiere 2000/2001 e 2001/2002, nonché i conseguenti pignoramenti presso terzi. Il ricorrente di primo grado aveva dedotto difetto di motivazione, mancata allegazione della cartella, omessa indicazione delle campagne e dei criteri di calcolo del prelievo e degli interessi, violazione della normativa europea, difetto di istruttoria, prescrizione del credito e illegittimità dei recuperi sui contributi PAC. Il TAR aveva accolto il ricorso quanto alle intimazioni, ritenendo prescritto il credito, e aveva dichiarato il difetto di giurisdizione sugli atti esecutivi. AGEA e ADER hanno appellato deducendo, con il primo motivo, violazione degli artt. 2943 e 2945 c.c. e chiedendo l'ammissione di documenti nuovi ai sensi dell'art. 104 c.p.a.; hanno sostenuto che la cartella era stata notificata nel dicembre 2018, che i giudizi promossi dal primo acquirente e le sospensive disposte in quei giudizi avevano interrotto o sospeso la prescrizione e che erano state notificate precedenti intimazioni di pagamento nel 2013 e nel 2014. Con il secondo motivo hanno contestato l'applicazione del termine quinquennale agli interessi, sostenendo l'applicabilità del termine decennale proprio del capitale.
La decisione
L'appello è stato rigettato. Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile la documentazione prodotta per la prima volta in appello. L'art. 104, comma 2, c.p.a. consente l'acquisizione di nuove prove indispensabili solo quando esse non potevano essere prodotte in primo grado, oppure quando la lacuna istruttoria sia imputabile al giudice di primo grado. Nel caso concreto il TAR aveva ordinato alle amministrazioni di depositare la documentazione necessaria, ma esse non avevano adempiuto, né avevano spiegato in appello le ragioni dell'omessa produzione. La nuova documentazione era quindi diretta non a dimostrare un errore del TAR nella valutazione di prove già disponibili, ma a colmare una carenza difensiva delle appellanti. Non era inoltre configurabile una valida ragione per reiterare i poteri istruttori, anche in considerazione dei doveri di lealtà e probità processuale e del principio di economicità del processo. Le sentenze relative ai giudizi del primo acquirente non costituivano giudicati di merito sull'esistenza del credito tra le parti, ma erano invocate soltanto come vicende asseritamente interruttive della prescrizione; pertanto non ricorreva neppure la deroga ammessa per documenti concernenti un giudicato di merito immediatamente decisivo sull'esistenza del debito. È stato respinto anche il secondo motivo: il credito per interessi costituisce un'obbligazione autonoma rispetto al capitale ed è soggetto al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., applicabile a tutte le categorie di interessi indipendentemente dalla loro natura o fonte. È stata confermata, quindi, la sentenza di primo grado nella parte impugnata. Le spese del giudizio di appello sono state compensate.
Norme richiamate
art. 104, comma 2, c.p.a.
il potere del giudice di appello di acquisire d'ufficio o di ammettere nuove prove, che ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa
La produzione di nuove prove in appello è ammessa solo se esse non potevano oggettivamente essere prodotte in primo grado, oppure se la lacuna istruttoria è imputabile al giudice di primo grado. Non è indispensabile la documentazione prodotta per colmare una carenza difensiva della parte che non ha adempiuto a un ordine istruttorio del TAR.
art. 2943 c.c.
La notificazione di atti idonei a esercitare il diritto può interrompere la prescrizione, ma la relativa efficacia deve essere provata nel giudizio; nel caso concreto la prova documentale tardivamente prodotta non è stata ammessa.
art. 2945 c.c.
Gli effetti dell'interruzione e dell'eventuale sospensione della prescrizione invocati dalle appellanti non sono stati esaminati sulla base della documentazione tardiva, dichiarata inammissibile.
art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.
gli interessi per il ritardo nella loro esazione integrano un'obbligazione autonoma rispetto al debito principale
Il credito per interessi è autonomo rispetto al capitale e si prescrive in cinque anni, quale termine speciale applicabile a tutte le categorie di interessi.
art. 46, comma 2, c.p.a.
Le amministrazioni devono depositare tempestivamente gli atti e i documenti su cui il provvedimento impugnato si fonda e quelli ritenuti utili al giudizio; l'omessa produzione non può essere normalmente sanata mediante nuova documentazione in appello.
art. 39 c.p.a.
Richiamato quale base del dovere di lealtà e probità processuale delle parti.
art. 88 c.p.c.
Richiamato, tramite l'art. 39 c.p.a., quale espressione del dovere di lealtà e probità processuale.
art. 2 c.p.a.
Il principio di economicità processuale, quale declinazione del giusto processo, è incompatibile con la reiterazione dei poteri istruttori del giudice in assenza di una valida ragione giustificatrice.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo d'appello la produzione di nuove prove ai sensi dell'art. 104, comma 2, c.p.a. è ammissibile solo quando la prova non poteva essere prodotta oggettivamente in primo grado o quando la lacuna istruttoria dipende da un'omissione del giudice di primo grado.
- Quando il TAR ha disposto il deposito di documenti e l'amministrazione è rimasta inadempiente, la successiva produzione in appello non è indispensabile ai sensi dell'art. 104, comma 2, c.p.a. se mira soltanto a colmare una carenza difensiva della parte e non a dimostrare un errore del giudice nella valutazione delle prove.
- L'amministrazione che intenda contestare in appello l'accertamento della prescrizione fondato sull'assenza di atti interruttivi deve formulare una specifica critica al ragionamento del primo giudice e giustificare l'omessa produzione tempestiva dei documenti, non essendo sufficiente depositare per la prima volta la documentazione relativa agli atti interruttivi.
- Il credito per gli interessi moratori costituisce un'obbligazione autonoma rispetto al debito principale e, ai sensi dell'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., è soggetto al termine quinquennale di prescrizione, indipendentemente dalla natura o dalla fonte degli interessi.
- Il giudice d'appello non è tenuto a reiterare i propri poteri istruttori quando la lacuna probatoria è imputabile alla parte che non ha adempiuto a un ordine istruttorio del giudice di primo grado; tale reiterazione contrasterebbe con i doveri di lealtà processuale e con il principio di economicità del processo.
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