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Sentenza

Sentenza n. 867/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento: a) della deliberazione D.G. dell’A.O. San Pio di Benevento n. 545 del 17 giugno 2024, concernente l’esclusione della ricorrente dal concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti da dirigente avvocato, a tempo indeterminato, in uno con i relativi allegati B (elenco ammessi) e C (elenco candidati non ammessi); b) della nota prot. 15357 del 9 luglio 2024, UOC Risorse Umane, mediante la quale l’Azienda si è determinata in ordine all’istanza di riammissione presentata dalla ricorrente, confermando la relativa esclusione dell’avv. Bottillo; c) della deliberazione D.G. dell’A.O. San Pio di Benevento n. 722 del 1 agosto 2024, concernente la rettifica della delibera 545/2024 e contestuale rettifica degli allegati B e C; d) della deliberazione D.G. dell’A.O. San Pio di Benevento n. 834 del 3 settembre 2024, concernente la presa d’atto della pec, prot. 18626 del 02.09.2024 e ulteriore rettifica della delibera 722/2024 e degli allegati B e C; e) del bando di concorso “per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di dirigente avvocato”, nella parte in cui alla lett. c), si consente l’ammissione ai candidati in possesso di attività documentate presso studi professionali laddove tale previsione dovesse intendersi nel senso di prevedere una comminatoria di esclusione per l’ipotesi in cui il candidato non alleghi all’autocertificazione attestante il possesso dei requisiti ulteriore documentazione a comprova; f) dei verbali – non conosciuti dalla ricorrente – con cui sono state espresse le valutazioni circa il mancato possesso da parte della ricorrente dei requisiti previsti dal bando di gara; g) del bando se ed in quanto lesivo per gli interessi del ricorrente; h) di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali, non conosciuti dalla ricorrente.

Giustizia amministrativa202404120

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal concorso per titoli ed esami per due posti a tempo indeterminato di dirigente avvocato, confermata dal diniego di riammissione e dai successivi atti di rettifica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente impugnava gli atti con cui era stata esclusa dal concorso, deducendo, con il primo motivo, la violazione dell’art. 26, comma 1, d.lgs. n. 165/2001 e l’eccesso di potere per istruttoria sbrigativa e superficiale. Sosteneva di possedere il requisito dei cinque anni di esperienza professionale analoga a quella del profilo messo a concorso, valorizzando l’anzianità di servizio maturata presso enti del Servizio sanitario nazionale, l’attività libero-professionale e il periodo di pratica forense presso studi privati. A suo avviso, il bando non richiedeva un’attività identica a quella di avvocato dell’amministrazione, ma un’attività di contenuto analogo, nella quale avrebbe dovuto rientrare anche il praticantato forense. Con il secondo motivo deduceva la violazione del bando, il difetto di motivazione, la manifesta contraddittorietà, l’eccesso di potere e la mancata attivazione del soccorso istruttorio. Sosteneva che il bando imponesse una mera autodichiarazione del possesso dei requisiti e non la produzione contestuale della documentazione probatoria, sicché l’amministrazione avrebbe dovuto acquisire o valutare le attestazioni dei titolari degli studi professionali e i contratti prodotti successivamente, senza considerarli tardivi. Nel corso del giudizio la ricorrente riferiva di essere stata ammessa con riserva, di avere superato le prove e di essere risultata idonea; l’amministrazione eccepiva perciò anche la sopravvenuta carenza di interesse, per mancata impugnazione della graduatoria definitiva.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendolo infondato. Quanto al primo motivo, ha interpretato il bando nel senso che le esperienze professionali presso studi privati, società o istituti di ricerca dovevano essere non soltanto dichiarate, ma documentate, e dovevano avere contenuto analogo a quello specifico del profilo di dirigente avvocato nell’amministrazione sanitaria, non essendo sufficiente il generico svolgimento della professione forense. La ricorrente, nella domanda, aveva dichiarato un’esperienza presso studi legali dal 1° gennaio 2013 al 31 marzo 2015, descrivendo genericamente attività di consulenza, assistenza giudiziale e stragiudiziale, contenzioso, udienze, redazione di atti e pareri e ricerche giurisprudenziali, senza fornire la documentazione necessaria a consentire la verifica dell’equivalenza delle attività con quelle del profilo messo a concorso e della durata quinquennale richiesta. L’esclusione è stata quindi ritenuta legittima per mancato possesso, o comunque mancata dimostrazione, del requisito specifico di partecipazione. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha escluso che la documentazione prodotta successivamente potesse essere acquisita in sede di verifica dei requisiti o mediante soccorso istruttorio, poiché avrebbe introdotto elementi nuovi non previamente rappresentati nella domanda, determinando un’integrazione postuma e una violazione della par condicio tra i concorrenti. Ha richiamato il principio di autoresponsabilità dei partecipanti alle procedure selettive, secondo cui gli errori e le incompletezze nella domanda e nella documentazione ricadono sul concorrente e non possono essere sanati quando incidono sulla prova del requisito di ammissione. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 26, comma 1, d.lgs. n. 165/2001

    La disposizione consente l’accesso alla dirigenza anche sulla base di esperienze professionali presso enti o pubbliche amministrazioni, studi professionali, società o istituti di ricerca, purché documentate e di contenuto analogo a quello previsto per il profilo dirigenziale, per la durata richiesta.

  • lex specialis del concorso

    anzianità di cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del Servizio sanitario nazionale (...) L’ammissione è altresì consentita ai candidati in possesso di esperienze lavorative (...) ovvero di attività documentate presso studi professionali privati, società o Istituti di Ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per il profilo di Avvocato per la durata di cinque anni

    Il bando richiedeva che le esperienze professionali fossero documentate, avessero contenuto analogo al profilo specifico di dirigente avvocato dell’amministrazione sanitaria e coprissero la durata quinquennale.

  • principio di par condicio competitorum

    Non è consentita l’integrazione postuma della domanda con elementi nuovi necessari a dimostrare un requisito di ammissione, poiché ciò altererebbe la parità di trattamento tra i concorrenti.

  • principio di autoresponsabilità dei concorrenti

    Nelle procedure selettive ciascun candidato sopporta le conseguenze degli errori o delle incompletezze nella compilazione della domanda e nella presentazione della documentazione; il soccorso istruttorio non può trasformarsi in una rimessione in termini o nella sanatoria della mancata prova di un requisito di ammissione.

Massime di principio

  • Quando un bando richiede esperienze professionali documentate come requisito di ammissione, la mera autodichiarazione generica non è sufficiente se non consente di verificare concretamente durata, contenuto e riconducibilità dell’esperienza al profilo professionale messo a concorso.
  • Il requisito dell’esperienza analoga deve essere valutato in rapporto alle mansioni specifiche del posto da ricoprire e non alla sola appartenenza dell’attività al medesimo settore professionale; lo svolgimento generico della professione forense non dimostra automaticamente l’equivalenza con le funzioni di dirigente avvocato di un’amministrazione sanitaria.
  • La documentazione prodotta dopo la presentazione della domanda non può introdurre per la prima volta elementi essenziali per dimostrare un requisito di ammissione, poiché ciò costituirebbe un’integrazione postuma della domanda lesiva della par condicio tra i concorrenti.
  • Nelle procedure concorsuali il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per sanare la mancata o insufficiente rappresentazione di un requisito sostanziale di partecipazione; il principio di autoresponsabilità impone al candidato di presentare tempestivamente una domanda completa e adeguatamente documentata.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubblici
RamiPubblico impiego e concorsi
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiSoccorso istruttorioConcorrenza ed evidenza pubblicaDifetto di istruttoria

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