Cassazione Penale, Ordinanza n. 27562/2025 del 28/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il detenuto ha impugnato l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che gli aveva negato la liberazione anticipata con riferimento a due semestri di detenzione. Il giudice di merito aveva ritenuto che, nel periodo valutato, il condannato fosse incorso in rilievi disciplinari di gravità tale da escludere la reale partecipazione all'opera rieducativa. In ricorso sono stati dedotti due motivi, qualificati come violazione di legge e vizio di motivazione, ma la Corte li ha letti congiuntamente perché connessi: da un lato si contestava la valutazione del secondo addebito disciplinare, dall'altro si sosteneva che la violazione fosse avvenuta il giorno dopo la fine del semestre e quindi non potesse incidere sul relativo giudizio. La Corte ha rilevato che le censure erano in parte di merito, in parte generiche e non specificamente argomentate, oltre che manifestamente infondate rispetto ai principi consolidati sulla valutazione della partecipazione all'opera rieducativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato la legittimità del diniego della liberazione anticipata, ritenendo corretta la valutazione del tribunale di sorveglianza secondo cui le infrazioni disciplinari, in particolare quella sanzionata con l'esclusione dalle attività ricreative e sportive per dieci giorni, erano sintomatiche di una non effettiva partecipazione al trattamento rieducativo. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, valutata la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende
liberazione anticipata
beneficio subordinato alla valutazione della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione nel periodo semestrale considerato
Massime di principio
- Ai fini della concessione della liberazione anticipata, i rapporti o rilievi disciplinari devono essere valutati in concreto, verificando se siano realmente sintomatici di una scarsa o mancata partecipazione del detenuto al trattamento rieducativo.
- Un singolo episodio disciplinare non basta automaticamente a vanificare un comportamento complessivamente positivo; occorre un giudizio complessivo che compari la trasgressione con gli altri elementi favorevoli relativi al semestre esaminato.
- La valutazione della partecipazione all'opera rieducativa è scandita per semestri, ma una trasgressione particolarmente grave e sintomatica può riflettersi negativamente anche su periodi antecedenti o successivi, se idonea a far dubitare della reale adesione al percorso rieducativo.
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una mera richiesta di rivalutazione del fatto o in doglianze generiche prive di specifica critica alla motivazione del giudice di merito.
Come è indicizzato
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