Sentenza n. 1545/2026 - Roma, Sezione 5
per l'ottemperanza del giudicato di cui alla sentenza n. 955/2024 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 27/02/2024, all’esito del giudizio di Primo Grado recante R.G. 3352/2023, recante condanna al pagamento di somme di denaro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 955/2024, passata in giudicato e recante condanna al pagamento di somme di denaro
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore beneficiario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 955/2024, che aveva condannato l'amministrazione al pagamento di somme di denaro. Ha dedotto il persistente inadempimento del Ministero, nonostante la notifica della decisione in forma esecutiva avvenuta il 10 luglio 2024 e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione. Nel giudizio di ottemperanza il Ministero si è costituito con una memoria di stile, senza dimostrare l'avvenuto pagamento; alla camera di consiglio la ricorrente ha ribadito che non era intervenuto alcun pagamento solutorio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell'azione di ottemperanza. Ha verificato che, alla data di notifica del ricorso, era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, come modificato dalla normativa successiva, e che la sentenza azionata era stata depositata ai sensi dell'art. 114, comma 2, c.p.a. ed era passata in giudicato. Poiché non risultava l'esecuzione del giudicato da parte del Ministero, ha ordinato all'amministrazione di adempiere entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o dalla sua eventuale notificazione, se anteriore. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni per l'esecuzione sostitutiva. Il TAR ha riservato l'applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114 c.p.a. qualora l'inadempimento persistesse dopo la scadenza di entrambi i termini. Ha inoltre riconosciuto gli ulteriori interessi legali dal deposito della sentenza sino al soddisfo e il rimborso delle spese vive successive, condannando il Ministero alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000, oltre accessori se dovuti e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La norma consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, fissare un termine per l'adempimento, nominare un commissario ad acta e riservare l'applicazione della penalità di mora in caso di ulteriore inadempimento.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito e modificato dalla l. n. 388/2000 e dalla l. n. 326/2003
termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione
Le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione possono essere proposte dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione debitrice.
art. 1282, comma 1, c.c.
i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo dispongano diversamente
Il credito pecuniario liquido ed esigibile riconosciuto dal giudicato produce interessi legali sino al soddisfo, inclusi gli ulteriori interessi maturati dopo il deposito della sentenza di ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a un giudicato di condanna al pagamento di somme di denaro, il ricorso è proponibile quando siano decorsi centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo alla pubblica amministrazione, in applicazione dell'art. 14 d.l. n. 669/1996, come modificato dalla normativa successiva.
- Accertati il passaggio in giudicato della decisione e il persistente inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione entro un termine prestabilito e può nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale esecuzione sostitutiva.
- La nomina del commissario ad acta può essere disposta già nella sentenza di ottemperanza, subordinandone l'intervento al mancato adempimento dell'amministrazione entro il termine assegnato e fissando un ulteriore termine per l'esecuzione sostitutiva.
- I crediti pecuniari liquidi ed esigibili riconosciuti dal giudicato producono interessi legali fino al soddisfacimento, salvo diversa previsione di legge o del titolo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 26 gen 2026Sentenza n. 192/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 26 gen 2026Sentenza n. 193/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 26 gen 2026Sentenza n. 194/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 gen 2026Sentenza n. 199/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 26 gen 2026Sentenza n. 200/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 gen 2026Sentenza n. 201/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →