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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49452/2022 del 29/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Potenza che aveva dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza l'istanza di ricusazione proposta dall'imputato nei confronti del Giudice del Tribunale di Matera (Dott.ssa Rosa Bia). La difesa contestava che il giudice, dopo aver ammesso e poi revocato circa 90 testi indicati dalla difesa, avesse, a fronte delle obiezioni, osservato che "di tanto ci si sarebbe potuti lamentare in sede di appello", anticipando così un convincimento colpevolista e giustificando la ricusazione. Si denunciava altresì omesso esame dell'istanza (richiamando l'art. 409 c.p.p.) e violazione del contraddittorio per pronuncia de plano senza camera di consiglio (art. 127 c.p.p.)

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che la revoca dei testi sia un provvedimento ordinatorio processualmente neutro, legittimo ai sensi dell'art. 468 c.p.p., e che l'invito del giudice a proporre appello non costituisca anticipazione del giudizio di colpevolezza ma una indicazione sulle vie di impugnazione rituali (l'ordinanza di revoca in dibattimento è impugnabile unitamente alla sentenza ex art. 586 c.p.p.). Ha inoltre escluso violazione del contraddittorio o omesso esame. Per legge ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per inammissibilità dovuta a profili di colpa, al versamento di euro 3000,00 alla Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.)

Norme richiamate

  • art. 409 cod. proc. pen.

    Invocato dalla difesa per omesso esame dell'istanza di ricusazione; la Corte ha ritenuto infondato il rilievo perché l'istanza è stata valutata e negata per mancanza di elementi idonei a dimostrare un pregiudizio colpevolista

  • art. 468 cod. proc. pen.

    La revoca dei testimoni è riconosciuta come provvedimento ordinatorio legittimo e processualmente neutro, adottabile quando la prova testimoniale appaia "ictu oculi" sovrabbondante rispetto all'oggetto del processo

  • art. 586 cod. proc. pen.

    L'ordinanza emessa in dibattimento (es. revoca di testi) è impugnabile solo unitamente all'impugnazione della sentenza; ciò giustifica l'invito del giudice a ricorrere in appello senza che ciò configuri anticipazione di un giudizio sulla colpevolezza

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Denunciata dalla difesa per pronuncia de plano senza camera di consiglio; la Corte ha ritenuto che non sia stato dimostrato alcun vizio del contraddittorio o della modalità decisoria

  • art. 37 lett. b) cod. proc. pen.

    La Corte ha affermato che l'invito a proporre appello non costituisce, di per sé, una delle ipotesi di ricusazione per giustificato timore di parzialità secondo questa disposizione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce le conseguenze della declaratoria di inammissibilità; la Corte ha applicato la condanna alle spese e il pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende per inammissibilità dovuta a profili di colpa

  • Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000

    Richiamata a supporto del principio secondo cui l'inammissibilità per profili di colpa può comportare l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende

  • Giurisprudenza citata (Sez. 1, Ordinanza n. 4313 del 18/10/2000; Sez. 3, n. 2201 del 14/12/2011)

    Giurisprudenza applicata per confermare che l'invito a impugnare provvedimenti ordinatori non equivale ad anticipazione di giudizio e che la reiezione di una richiesta istruttoria non impedisce in astratto una successiva decisione assolutoria

Massime di principio

  • La revoca di testimoni, indipendentemente da chi li abbia indicati, è un provvedimento ordinatorio neutro e non prova di un convincimento sulla colpevolezza dell'imputato; va valutata alla stregua degli artt. 468 e 586 c.p.p.
  • L'invito del giudice alla parte a proporre impugnazione contro un provvedimento ordinatorio non costituisce di per sé motivo di ricusazione: indica semplicemente la via di tutela rituale e differisce l'impugnazione al momento opportuno
  • Per prospettare validamente la ricusazione occorrono elementi concreti e specifici idonei a dimostrare un pregiudizio personale o un convincimento anticipato, non semplici divergenze sulla gestione dell'istruzione dibattimentale
  • Le ordinanze rese in dibattimento sono normalmente impugnabili solo congiuntamente alla sentenza; per contestare tempestivamente una revoca o un provvedimento istruttorio la strategia corretta è preservare la doglianza e portarla in sede di impugnazione della sentenza
  • La declaratoria di inammissibilità manifestamente infondata può comportare sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente (art. 616 c.p.p. e riferimenti costituzionali): usare la ricusazione con prudenza quando mancano elementi probatori di parzialità
  • Se si ritiene che il giudice abbia pronunciato de plano violando il contraddittorio, occorre documentare specificamente il vizio procedurale e dimostrare che è stato leso un diritto di difesa, non limitarsi a mere contestazioni verbali

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