Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 10006/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto del Direttore generale dell'area sanità e sociale della Regione Veneto n. 172 del 13 dicembre 2022, pubblicata in data 14 dicembre 2022 sul Bur n. 151 del 14/12/2022 e sul sito web della medesima Regione Veneto ed avente ad oggetto "Articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, certificato dal Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze del 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, n. 251. Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi", con la quale (i) sono stati calcolati gli importi dovuti a titolo di payback da ciascuna impresa fornitrice di dispositivi medici ad enti e aziende del Servizio sanitario regionale della Regione Veneto per gli anni 2015-2018, (ii) si è disposto il pagamento da parte della ricorrente della somma di Euro 14.842,51, a titolo di payback entro 30 giorni dalla pubblicazione della decisione e, nel caso di mancato pagamento entro 30 giorni, (iii) si è stabilito di procedere a compensazione di detto debito con i crediti maturati dalle aziende interessate; - per quanto occorrere possa, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quello di cui sopra nonché delle deliberazioni di degli Enti del Servizio sanitario regionale, anche non conosciuti, con cui è stato validato e certificato il fatturato relativo all'anno di riferimento per singola azienda di dispositivi medici, calcolato secondo le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, ivi inclusi i seguenti: Nota di Azienda Zero Prot. 0034255 del 7 dicembre 2022 e Nota della Direzione Generale della Programmazione sanitaria del Ministero della Salute del 5 agosto 2022; Deliberazione della Azienda AUSL Socio Sanitaria 1 Dolomiti n. 1398 del 13 dicembre 2022; Deliberazione Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana n. 2330 del 7 dicembre 2022; Delibera Azienda ULSS 3 Serenissima n. 2076 del 12 dicembre 2022; Deliberazione Azienda ULSS 4 Veneto Orientale n. 1138 del 9 dicembre 2022; Deliberazione Azienda ULSS 5 Polesana n. 1488 del 7 dicembre 2022; Deliberazione Azienda ULSS Eugania n. 826 del 12 dicembre 2022; Deliberazione Azienda ULSS 7 Pedemontana n. 2322 del 9 dicembre 2022; Deliberazione Azienda ULSS 8 Berica n. 2001 del 7 dicembre 2022; Deliberazione Azienda ULSS 9 Scaligera n. 1240 del 13 dicembre 2022; Delibera dell'Azienda Ospedale Università Padova n. 2560 del 9 dicembre 2022; Deliberazione Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona n. 1176 del 12 dicembre 2022; Deliberazione Istituto Oncologico Veneto n. 1077 del 7 dicembre 2022; Nota dell'Area Sanità e Sociale n. 544830 del 24 novembre 2022 , n. 553040 del 30 novembre 2022, n. 559223 del 2 dicembre 2022. ed inoltre dei seguenti atti (già oggetto di impugnazione con il ricorso principale) - del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2022, recante "Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018", nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi compreso, per quanto occorrere possa, il Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2022,con cui è stato certificato il superamento del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, l'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, come convertito, che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno dei predetti anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard (rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019), nonché l'intesa dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome del 14 settembre 2022, nonché ancora l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022, nonché la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante "Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78". Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 25 luglio 2023: richiesta di sospensione del giudizio e rimessione degli atti alla corte costituzionale - affinché sia dichiarata l'illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui all'art. 8 del Decreto legge 30 marzo 2023 n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 26 maggio 2023, n. 56, per violazione degli artt. 3 e 24 della Cost.

Giustizia amministrativa202304579

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto regionale di ripartizione e quantificazione dell'onere di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nonché gli atti presupposti statali e regionali

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'impresa ha impugnato il decreto del Direttore generale dell'area sanità e sociale della Regione Veneto che aveva quantificato in Euro 14.842,51 l'importo dovuto a titolo di payback per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici negli anni 2015-2018, prevedendo il pagamento entro trenta giorni e, in caso di mancato pagamento, la compensazione con eventuali crediti maturati. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti, tra cui il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, l'accordo Stato-Regioni, le intese della Conferenza delle Regioni e della Conferenza permanente Stato-Regioni, la circolare ministeriale del 29 luglio 2019 e gli atti di validazione del fatturato adottati dagli enti del Servizio sanitario regionale. Con motivi aggiunti del 25 luglio 2023 è stata inoltre chiesta la sospensione del giudizio e la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 del decreto-legge n. 34/2023, convertito dalla legge n. 56/2023, per asserita violazione degli artt. 3 e 24 Cost. Nel corso del giudizio, il difensore della ricorrente ha dichiarato che, con sentenza del Tribunale di Firenze depositata il 20 ottobre 2025, la società è stata sottoposta a liquidazione giudiziale ai sensi del d.lgs. n. 14/2019.

La decisione

Il TAR non ha esaminato i motivi di impugnazione né la richiesta di rimessione alla Corte costituzionale. Ha preso atto dell'apertura della liquidazione giudiziale della società ricorrente e, applicando l'art. 143, comma 3, del d.lgs. n. 14/2019 in combinato disposto con l'art. 79, comma 2, c.p.a., ha dichiarato l'interruzione del processo. Il giudizio potrà essere proseguito o riassunto secondo l'art. 80, commi 2 e 3, c.p.a.; il termine per la riassunzione decorre dalla comunicazione della segreteria relativa alla dichiarazione di interruzione. Nulla è stato disposto sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 143, comma 3, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

    l'apertura della liquidazione giudiziale determina l'interruzione del processo. Il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre da quando l'interruzione viene dichiarata dal giudice

    L'apertura della liquidazione giudiziale determina l'interruzione del processo; il termine per la riassunzione decorre dalla dichiarazione giudiziale dell'interruzione.

  • art. 79, comma 2, c.p.a.

    In combinato disposto con l'art. 143, comma 3, d.lgs. n. 14/2019, impone al giudice amministrativo di dichiarare l'interruzione del giudizio in presenza dell'apertura della liquidazione giudiziale della parte.

  • art. 80, commi 2 e 3, c.p.a.

    Il processo interrotto può essere proseguito o riassunto secondo le modalità previste dal codice del processo amministrativo.

Massime di principio

  • L'apertura della liquidazione giudiziale di una parte determina l'interruzione del processo amministrativo ai sensi dell'art. 143, comma 3, d.lgs. n. 14/2019, da dichiararsi dal giudice in applicazione dell'art. 79, comma 2, c.p.a.
  • Il termine per la riassunzione del processo amministrativo interrotto decorre dalla comunicazione della segreteria relativa alla dichiarazione giudiziale di interruzione, non dalla mera apertura della liquidazione giudiziale.
  • Il processo amministrativo interrotto per apertura della liquidazione giudiziale può essere proseguito o riassunto nei termini e con le modalità stabiliti dall'art. 80, commi 2 e 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTermini del procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.