Cassazione Civile, Ordinanza n. 27230/2025 del 11/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di un contribuente per II.DD. e IVA relativi all'anno d'imposta 2009, a seguito di indagini bancarie e di attività ispettiva conclusa con processo verbale di constatazione. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto perché il giudice riteneva nulla la notifica dell'atto, sul rilievo che il consegnatario non avesse alcun rapporto con la ditta destinataria. In appello l'Agenzia delle entrate otteneva la riforma della decisione e il rigetto della domanda del contribuente. In cassazione il contribuente proponeva due motivi: con il primo deduceva la nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, in violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 132 c.p.c.; con il secondo denunciava violazione dell'art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000 e dell'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali UE, assumendo che la CTR avesse erroneamente escluso l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale in materia di tributi armonizzati, in particolare IVA.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza impugnata, pur sintetica, conteneva una motivazione comprensibile e idonea a rendere percepibile la ratio decidendi, con specifico richiamo agli atti richiamati nell'avviso e alla mancanza di una giustificazione analitica delle movimentazioni bancarie. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non coglieva la ratio decidendi: la CTR non aveva affermato l'inesistenza dell'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, ma aveva accertato che nel caso concreto tale contraddittorio era stato effettivamente rispettato mediante consegna di pvc, memoria, consulenza e documenti alla Direzione ai sensi dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000. In conseguenza della soccombenza, il ricorrente è stato condannato alle spese e anche al pagamento delle somme previste per la definizione conforme alla proposta, oltre all'ulteriore importo in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per motivazione apparente o altri vizi processuali della decisione
art. 111, comma 6, Cost.
impone che i provvedimenti giurisdizionali siano motivati; la violazione rileva solo se la motivazione manca o è solo apparente
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
la sentenza deve contenere la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto; il vizio sussiste solo se la motivazione è inesistente o meramente apparente
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
dopo la riforma del 2012 il sindacato sulla motivazione è ridotto al "minimo costituzionale"
art. 12, comma 7, L. 212/2000
nel caso concreto è stato ritenuto rispettato perché pvc, memoria, consulenza e documenti risultavano consegnati alla Direzione in fase amministrativa
art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
richiamato dal ricorrente a sostegno del preteso diritto al contraddittorio procedimentale
art. 380-bis c.p.c.
il meccanismo di definizione accelerata può comportare, in caso di conferma della proposta, la condanna per abuso del processo secondo la disciplina richiamata dalla Corte
art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.
richiamato come base per la condanna aggravata quando il giudizio è definito in conformità alla proposta
art. 12 delle preleggi
usato come criterio ermeneutico per interpretare la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13
richiamato nel dispositivo finale con riferimento agli oneri conseguenti all'esito del giudizio
Massime di principio
- La nullità per motivazione apparente sussiste solo quando la sentenza, pur formalmente esistente, non consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non è sufficiente la mera sinteticità della motivazione.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al solo "minimo costituzionale", restando censurabili solo anomalie motivazionali radicali come mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile o incomprensibilità oggettiva.
- Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e attribuisce al giudice di merito una affermazione diversa da quella realmente resa.
- In tema di contraddittorio endoprocedimentale, la censura è infondata se dagli atti risulta che il contribuente ha effettivamente partecipato alla fase amministrativa e ha potuto interloquire mediante produzione di documenti e memorie, senza che sia configurabile un ulteriore passaggio procedimentale non previsto dalla legge.
- Quando il giudice d'appello accerta che l'avviso di accertamento richiama gli atti presupposti e che il contribuente non ha fornito una giustificazione analitica delle movimentazioni contestate, la motivazione dell'atto può ritenersi adeguata ai fini del sindacato di legittimità.
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