Sentenza del 17/07/2019 n. 19177 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
T. S.p.A. ha impugnato il diniego di rimborso dei dazi doganali versati per l'importazione di dispositivi elettronici utilizzabili come decoder televisivi digitali terrestri, con funzioni di registrazione e riproduzione e possibilità di accesso a internet tramite cavo o Wi-Fi, ma privi di modem incorporato. La contribuente sosteneva che tali apparecchi dovessero essere classificati nella sottovoce tariffaria 8528 71 15 della Nomenclatura Combinata, esente da dazi, poiché idonei a realizzare un accesso diretto alla rete e uno scambio interattivo di informazioni, senza che fosse necessaria una specifica tecnologia di connessione o un modem fisicamente incorporato.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, stabilendo che la sottovoce 8528 71 15 richiede la capacità dell'apparecchio di connettersi direttamente a internet e di consentire uno scambio bidirezionale di informazioni, ma non impone che l'accesso avvenga mediante un modem incorporato né tramite una tecnologia specifica. È sufficiente che il dispositivo possa collegarsi alla rete senza ricorrere ad altri apparecchi, anche mediante connessione via cavo o tecnologie equivalenti. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata e la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario della società e riconoscendo il diritto al rimborso. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Regolamento (CEE) n. 2658/1987, Allegato I, Nomenclatura Combinata, sottovoce 8528 71 15
Apparecchi con un dispositivo articolato attorno a un microprocessore incorporanti un modem per l'accesso a Internet e aventi la funzione di scambio interattivo di informazioni, in grado di captare i segnali televisivi, le cosiddette "set-top box con funzione di comunicazione".
La disposizione comprende gli apparecchi che consentono un accesso diretto a internet e uno scambio interattivo di informazioni. La Corte ha escluso che sia indispensabile un modem incorporato in senso fisico o una specifica tecnologia di connessione.
Regolamento di esecuzione (UE) n. 620/2011 della Commissione
Set-top box con funzione di comunicazione, comprese quelle che incorporano un dispositivo che esegue una funzione di registrazione o riproduzione, purché non perdano il carattere essenziale di una set-top box che ha una funzione di comunicazione.
La funzione principale di ricezione dei segnali televisivi può coesistere con funzioni di registrazione, riproduzione e accesso a internet, purché l'apparecchio mantenga le caratteristiche essenziali di una set-top box con funzione di comunicazione.
Nota complementare n. 3 al capitolo 85 della Nomenclatura Combinata
Il termine "modem" si riferisce a dispositivi o apparecchiature che modulano e demodulano segnali in entrata e in uscita, come i modem V.90 o i modem via cavo e altri dispositivi analoghi che utilizzano tecnologie per l'accesso a internet, quali WLAN, ISDN e Ethernet. Gli apparecchi devono consentire un processo di comunicazione bidirezionale o un flusso di informazioni bidirezionale, allo scopo di fornire uno scambio interattivo di informazioni.
La nozione di modem è interpretata in senso funzionale e tecnologicamente ampio. Rientrano anche dispositivi che utilizzano tecnologie diverse dal modem tradizionale, purché consentano il collegamento alla rete e la comunicazione bidirezionale.
Regolamento di esecuzione (UE) n. 145/2012 della Commissione
L'apparecchio presenta le caratteristiche essenziali di una cosiddetta "set-top box con funzione di comunicazione". Deve pertanto essere classificato al codice NC 8528 71 15.
Un apparecchio composito, capace di ricevere segnali televisivi, registrare contenuti e connettersi a internet, deve essere classificato nella sottovoce 8528 71 15 quando la sua funzione essenziale è quella di ricevere segnali televisivi e dispone di una funzione di comunicazione interattiva.
Regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della Nomenclatura Combinata e nota 3 della sezione XVI
La classificazione doganale deve essere effettuata sulla base del testo delle voci e sottovoci applicabili e delle caratteristiche oggettive e principali del prodotto, considerando anche la funzione essenziale del macchinario composito.
Massime di principio
- Ai fini della classificazione doganale, la capacità di accesso diretto a internet e di comunicazione bidirezionale può essere più importante della presenza fisica di un componente denominato modem.
- La normativa tariffaria deve essere interpretata in modo funzionale e tecnologicamente neutro: se il dispositivo si collega alla rete senza l'ausilio di altri apparecchi, possono essere sufficienti connessioni via cavo, Wi-Fi, Ethernet o tecnologie equivalenti.
- Un dispositivo multifunzione va classificato considerando la funzione essenziale e prevalente, non necessariamente ogni singola funzione accessoria. Una set-top box può rientrare nella relativa sottovoce anche se registra o riproduce contenuti.
- Le caratteristiche tecniche oggettive del prodotto, la possibilità di comunicazione interattiva e la sua funzione principale sono elementi centrali per valutare il corretto codice doganale e l'eventuale esenzione dai dazi.
- In presenza di una classificazione doganale errata e di un pagamento indebito di dazi, l'importatore può chiedere il rimborso dimostrando che il prodotto possiede le caratteristiche richieste dalla sottovoce tariffaria applicabile.
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