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Sentenza

Sentenza n. 9/2026 - Roma, Sezione 2B

per l'ottemperanza al decreto della Corte di Appello di Roma depositato in data 16/9/2021 n. cronol. 1315/2021 - R.G. 51389/2021

Giustizia amministrativa202400396

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: atti e comportamento omissivo del Commissario ad acta, che aveva sospeso l’esecuzione del giudicato relativo al pagamento dell’equo indennizzo per irragionevole durata del processo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell’art. 114, comma 6, c.p.a., un secondo reclamo contro il persistente inadempimento del Commissario ad acta nominato per dare esecuzione a un decreto della Corte di Appello di Roma, divenuto irrevocabile, con cui il Ministero della Giustizia era stato condannato al pagamento di somme a titolo di equo indennizzo ai sensi della legge n. 89/2001. Dopo che una precedente sentenza del TAR aveva censurato l’inerzia del primo Commissario e disposto la sua sostituzione, il nuovo Commissario, insediatosi, aveva interrotto l’attività ritenendo necessario concludere la procedura a seguito del rinnovo, da parte del creditore, della dichiarazione di liquidazione tramite la piattaforma SIAMM – PintoPaga, così da evitare il rischio di doppi pagamenti. Il reclamante ha dedotto che tale circostanza non poteva giustificare la sospensione dell’esecuzione del giudicato e ha chiesto l’adozione dei provvedimenti necessari per ottenere la piena esecuzione delle pronunce azionate.

La decisione

Il TAR ha accolto il reclamo nei limiti indicati in motivazione e ha chiarito che il rinnovo della dichiarazione attraverso la piattaforma SIAMM – PintoPaga era stato effettuato per evitare la decadenza prevista dall’art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001, ma non comportava la sospensione della procedura esecutiva. La sospensione sino al 21 gennaio 2027 prevista dalla medesima disposizione riguarda esclusivamente i giudizi in corso alla data di entrata in vigore della novella legislativa e non un giudizio di ottemperanza già definito prima del 31 dicembre 2024. Neppure il rischio di doppi pagamenti giustificava l’arresto dell’attività commissariale: il Commissario avrebbe dovuto verificare tempestivamente presso la struttura amministrativa competente lo stato dei pagamenti. Il giudice ha richiamato il principio, affermato dall’Adunanza Plenaria n. 8/2021, secondo cui i poteri dell’amministrazione inadempiente e del Commissario ad acta sono concorrenti; ciascuno può dare esecuzione al giudicato finché l’altro non abbia concretamente provveduto. Se l’amministrazione adempie per prima, gli atti eventualmente adottati dal Commissario diventano inefficaci e la loro rimozione può essere richiesta anche dall’amministrazione mediante reclamo ex art. 114, comma 6, c.p.a., anche per prevenire responsabilità erariali da doppio pagamento. Il Ministero della Giustizia è stato condannato alle spese dell’incidente, liquidate in 500 euro oltre accessori, da corrispondere ai difensori antistatari del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 6, c.p.a.

    Consente il reclamo contro gli atti del Commissario ad acta e costituisce lo strumento processuale utilizzato per ottenere chiarimenti e contestare l’inerzia nell’esecuzione del giudicato.

  • art. 5-sexies, comma 12-bis, legge n. 89/2001

    I creditori di somme liquidate a norma della presente legge fino al 31 dicembre 2021 la dichiarazione di cui al comma 1 utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis, entro il 30 ottobre 2026, a pena di decadenza

    Il rinnovo della dichiarazione entro il termine previsto evita la decadenza, ma non determina la sospensione della procedura esecutiva per i giudizi già definiti prima del 31 dicembre 2024; la sospensione prevista dalla disposizione riguarda soltanto i giudizi in corso alla data di entrata in vigore della novella.

  • art. 1, comma 817, lettera m), legge n. 207/2024

    Ha introdotto la novella legislativa richiamata in relazione all’art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001.

  • art. 114, comma 6, c.p.a.

    Può essere utilizzato anche dall’amministrazione inottemperante per chiedere la rimozione di atti del Commissario divenuti inefficaci a seguito dell’adempimento amministrativo, così da prevenire conseguenze derivanti da un doppio pagamento.

Massime di principio

  • Il rinnovo della dichiarazione necessaria per evitare la decadenza dal diritto al pagamento dell’equo indennizzo ai sensi della legge n. 89/2001 non comporta, di per sé, la sospensione della procedura di esecuzione del giudicato, salvo che ricorrano espressamente i presupposti normativi della sospensione.
  • La sospensione prevista dall’art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001 opera esclusivamente per i giudizi in corso alla data di entrata in vigore della novella legislativa e non per i giudizi di ottemperanza già definiti anteriormente al 31 dicembre 2024.
  • Il rischio di un doppio pagamento non esonera il Commissario ad acta dal dare tempestiva esecuzione al giudicato: tale rischio deve essere gestito mediante la preventiva verifica dello stato dei pagamenti presso l’amministrazione competente.
  • I poteri dell’amministrazione inadempiente e del Commissario ad acta sono concorrenti: ciascuno può eseguire il giudicato finché l’altro non abbia concretamente provveduto. Se l’amministrazione adempie per prima, gli atti successivamente adottati dal Commissario sono inefficaci e possono essere rimossi mediante reclamo ex art. 114, comma 6, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaDecisione e riti specialiSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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