Sentenza n. 30/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato formatosi in relazione alla sentenza 7 novembre 2024 n. 244/2024 del Tribunale di Como - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, n. 244/2024, passata in giudicato, relativa al pagamento delle somme dovute per la carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti creditori)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno agito ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, n. 244/2024, che aveva accertato il loro diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e condannato il Ministero al pagamento delle somme indicate nel titolo. La sentenza, munita di formula esecutiva, era stata ritualmente notificata all’Amministrazione ed era passata in giudicato. Nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, il Ministero non aveva eseguito alcun pagamento, neppure parziale. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza contestare l’esistenza o l’ammontare del credito e senza fornire indicazioni sull’andamento della procedura di pagamento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l’inottemperanza del Ministero alla sentenza passata in giudicato. Ha ritenuto integrati i presupposti dell’ottemperanza perché il titolo era stato ritualmente notificato, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento e l’Amministrazione non aveva effettuato alcun versamento né contestato il credito nell’an o nel quantum. Ha ordinato al Ministero di effettuare integralmente i pagamenti entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, attribuendogli un ulteriore termine di 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza per compiere tutti gli atti necessari al pagamento. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nel trattamento già percepito dall’Amministrazione di appartenenza, in quanto attività connessa ai suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari delle ricorrenti.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina l’azione di ottemperanza, utilizzata per ottenere l’esecuzione della sentenza civile passata in giudicato.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento delle somme dovute dalle amministrazioni in esecuzione di un titolo esecutivo; decorso tale termine senza pagamento, può essere accertata l’inottemperanza.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza civile di condanna passata in giudicato nei confronti di una pubblica amministrazione, purché il titolo sia stato ritualmente notificato e sia decorso il termine dilatorio previsto per il pagamento da parte dell’amministrazione.
- Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, in assenza di pagamento anche parziale, consente al giudice dell’ottemperanza di accertare l’inadempimento dell’amministrazione debitrice.
- La mancata contestazione, da parte dell’amministrazione costituita, dell’esistenza e dell’ammontare del credito risultante dal titolo giudiziale conferma l’assenza di controversia sull’an e sul quantum dell’obbligazione e consente di ordinare il pagamento integrale.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo l’ordine giudiziale di pagamento, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il compito di compiere tutti gli atti necessari all’esecuzione del giudicato entro un termine ulteriore.
- Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico e risultano connesse ai suoi compiti istituzionali, il compenso per l’attività commissariale può ritenersi compreso nel trattamento economico già percepito dall’amministrazione di appartenenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 7 gen 2026Sentenza n. 25/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 7 gen 2026Sentenza n. 26/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 7 gen 2026Sentenza n. 27/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 7 gen 2026Sentenza n. 28/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 7 gen 2026Sentenza n. 29/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 7 gen 2026Sentenza n. 30/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →