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Ordinanza

Ordinanza n. 1794/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento 1. del provvedimento di revoca/rigetto dell'istanza di Nulla Osta al lavoro subordinato (codice pratica NV 11730), notificato e conosciuto legalmente in data 26/11/2025, con il quale l'Autorità Amministrativa ha negato il visto d'ingresso e revocato il nulla osta precedentemente concesso; 2. della nota/comunicazione (ove esistente e separata) con cui è stata recepita la presunta volontà di "rifiuto" espressa telematicamente, senza previa attivazione delle garanzie partecipative; 3. di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi gli atti di configurazione del sistema informativo "Portale Servizi Ali" del Ministero dell'Interno, nella parte in cui prevedono l'automatica ed irreversibile decadenza della domanda a fronte di un mero errore di digitazione senza procedure di recovery o conferma rafforzata (c.d. double check); 4. per l'accertamento del diritto del ricorrente al mantenimento del Nulla Osta prot. N. P VI/L/Q/2025/102276 e al conseguente ingresso della lavoratrice -OMISSIS- nel territorio nazionale.

Giustizia amministrativa202600002

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V QuaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato e diniego del visto d’ingresso per lavoro, asseritamente conseguenti a un rifiuto telematico espresso per errore nel Portale Servizi Ali

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente, quale potenziale datore di lavoro, ha impugnato sia la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, adottata dal Ministero dell’Interno, sia il diniego del visto d’ingresso, adottato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Ha inoltre contestato la comunicazione relativa al presunto rifiuto espresso telematicamente e gli atti di configurazione del sistema informativo nella parte in cui determinerebbero l’automatica e irreversibile decadenza della domanda per un mero errore di digitazione, senza procedure di recupero o conferma rafforzata. È stato chiesto anche l’accertamento del diritto al mantenimento del nulla osta e al conseguente ingresso della lavoratrice. Dopo il passaggio in decisione, il Collegio ha rilevato seri dubbi preliminari sulla legittimazione del datore di lavoro a impugnare il diniego del visto, alla luce della giurisprudenza consolidata del TAR, nonché sull’interesse dello stesso datore di lavoro a impugnare la revoca del nulla osta, considerato che il diniego del visto costituisce un provvedimento autonomo e potrebbe non essere annullabile per effetto dell’eventuale caducazione della revoca del nulla osta.

La decisione

Il Collegio non ha definito il giudizio nel merito. Ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., seri dubbi sulla legittimazione del datore di lavoro a contestare il diniego del visto e sul suo interesse a impugnare la revoca del nulla osta, in ragione dell’autonomia dei due provvedimenti, rispettivamente di competenza del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e del Ministero dell’Interno. Ha assegnato alle parti trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza per depositare memorie sulle questioni rilevate e ha rinviato la prosecuzione alla camera di consiglio del 24 marzo 2026.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di sottoporre alle parti una questione rilevata d’ufficio prima della decisione, assegnando un termine per il deposito di memorie.

Massime di principio

  • Quando il giudice rileva d’ufficio una questione idonea a incidere sulla decisione, deve consentire alle parti di interloquire assegnando un termine per il deposito di memorie ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
  • Il datore di lavoro deve dimostrare la propria legittimazione e un interesse concreto e attuale per impugnare il diniego del visto d’ingresso riferito al lavoratore straniero, non potendosi presumere tali condizioni dalla sola qualità di datore di lavoro.
  • La revoca del nulla osta al lavoro e il diniego del visto d’ingresso sono provvedimenti autonomi, adottati da amministrazioni diverse; l’interesse del datore di lavoro a impugnare la revoca del nulla osta deve essere valutato considerando l’autonoma efficacia del diniego del visto.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaGiurisdizione e ripartoLegittimazione e interesse a ricorrereDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrerePartecipazione procedimentale

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