Sentenza n. 5426/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 4258/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 4258/2025, passata in giudicato, che aveva riconosciuto al docente il beneficio della Carta elettronica per la formazione per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero non aveva eseguito la sentenza n. 4258/2025 del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, notificata il 10 novembre 2025 e non impugnata, come attestato dalla cancelleria il 7 gennaio 2026. Il titolo condannava l’Amministrazione a riconoscere, per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, il beneficio economico annuo di € 500 tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, alle medesime modalità previste per il personale di ruolo. Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’inottemperanza, un termine per l’esecuzione, la nomina contestuale di un commissario ad acta e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, verificando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato e che era inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al titolo, pagando le spettanze riconosciute entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l’ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della DGOSV, o un funzionario da questi delegato con adeguate competenze tecniche. Ha precisato che il munus del commissario è obbligatorio e non può essere rifiutato né condizionato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza; il compenso sarà determinato successivamente con decreto collegiale e la relativa parcella dovrà essere presentata entro il termine di decadenza previsto dall’art. 71 del d.P.R. 115/2002, decorrente dal compimento dell’ultimo atto esecutivo. Il commissario dovrà depositare atti e documenti tramite PAT secondo le modalità indicate. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 800, oltre IVA, CPA, spese generali se spettanti e contributo unificato se versato, con attribuzione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Rilevato che alla luce della documentazione versata in atti sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., avuto segnatamente riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997;
L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo risulta non impugnato e sia decorso inutilmente il termine dilatorio applicabile, così da sussistere i presupposti per ordinare all’amministrazione l’esecuzione.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997
Rilevato che alla luce della documentazione versata in atti sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., avuto segnatamente riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997;
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996 concorre, insieme alla definitività del titolo, a rendere procedibile l’esecuzione forzata nei confronti dell’amministrazione.
art. 1 l. 107/2015
con sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 4258/2025, il Ministero dell’istruzione e del merito veniva condannato a riconoscere, a favore di essa ricorrente, il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente” di cui all'art. 1 della l. 107/2015, con le medesime modalità vigenti per il personale di ruolo, in relazione al servizio a tempo determinato prestato negli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022;
La sentenza in ottemperanza dà esecuzione al titolo che riconosce al docente a tempo determinato il beneficio annuo di € 500 previsto per la formazione, per gli anni scolastici indicati e con le modalità vigenti per il personale di ruolo.
art. 71 d.P.R. 115/2002
tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull'attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza;
La domanda di liquidazione del compenso del commissario ad acta deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine dell’art. 71, che decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione sull’attività.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, accertati il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti dell’amministrazione, il giudice può ordinare l’adempimento integrale entro un termine e nominare un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inottemperanza.
- Il munus del commissario ad acta nominato dal giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né condizionato da disposizioni interne dell’amministrazione cui appartiene.
- Il termine di decadenza per presentare la parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell’ultimo atto esecutivo e non dal deposito della relazione sull’attività svolta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 29 set 2026Sentenza n. 1057/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 29 set 2026Sentenza n. 1296/2026 - Brescia, Sezione 1
- Sentenza · 29 set 2026Sentenza n. 1301/2026 - Brescia, Sezione 1
- Sentenza · 29 set 2026Sentenza n. 1864/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 29 set 2026Sentenza n. 15391/2026 - Roma, Sezione 1Q
- Sentenza · 29 set 2026Sentenza n. 15392/2026 - Roma, Sezione 1Q
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →