Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38419/2024 del 18/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in Cassazione con tre motivi: (1) violazione art. 216, comma 3 L.F. e vizio di motivazione: si sostiene che i pagamenti a favore del co-amministratore Muscionico erano rimborsi spese indispensabili alla gestione e quindi non integravano bancarotta preferenziale/fraudolenta; (2) violazione art. 110 c.p. e vizio di motivazione per presunto travisamento della relazione ex art. 33 L.F., con la tesi che Nuzzolese non avrebbe concretamente contribuito ai pagamenti preferenziali e quindi sarebbe stata violata la personalità della responsabilità penale; (3) violazione artt. 223, comma 2, n.1 L.F. e 2621 cod. pen. e vizio di motivazione per mancanza di adeguata prova circa l'esistenza di false appostazioni di bilancio, il loro effetto sull'aggravamento del dissesto e il nesso causale tra falsità e peggioramento dello stato patrimoniale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. Sul primo motivo la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui i pagamenti a vantaggio dell'amministratore in presenza di crediti verso la società integrano, se non sono fondati su una valida delibera o titolo, la fattispecie di bancarotta preferenziale; la difesa non ha fornito prove inconfutabili dell'indispensabilità delle spese contestate. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che la relazione ex art. 33 L.F. e la posizione apicale di Nuzzolese (presidente del consiglio e vertice della holding) dimostrino il suo potere decisionale e la corresponsabilità nei pagamenti, quindi non vi è violazione del principio di personalità della responsabilità penale. Sul terzo motivo la Corte ha reputato generiche le censure e ha confermato la motivazione dei giudici di merito: le poste di bilancio risultavano sovrastimate e la mendace rappresentazione contabile ha aggravato il dissesto, configurando bancarotta impropria; la difesa non ha fornito elementi decisivi per smentire queste conclusioni. Esito finale: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 216, comma 3, Legge Fallimentare (L.F.)

    La norma punisce l'impresa o l'amministratore che, in funzione solutoria, disponga dei beni aziendali violando la parità di trattamento dei creditori; la Corte distingue tra bancarotta preferenziale (soddisfacimento di crediti congrui dell'amministratore) e bancarotta fraudolenta, richiedendo titolo o delibera per legittimare i pagamenti.

  • art. 223, comma 2, n. 1, Legge Fallimentare (L.F.)

    Rileva per la bancarotta impropria da reato societario; la Corte ritiene che anche condotte successive alla irreversibilità del dissesto possano aggravarlo e quindi integrare la responsabilità penale.

  • art. 33, Legge Fallimentare (relazione ex art. 33 L.F.)

    La relazione del curatore fallimentare è elemento valutato in motivazione: qui è stata ritenuta utile a ricostruire la governance del gruppo e il ruolo operativo di Muscionico rispetto a Nuzzolese.

  • art. 110, Codice Penale

    Richiamato in relazione alla coabetrazione e partecipazione morale: la Corte ha ritenuto provata la partecipazione o corresponsabilità dell'imputato alla condotta contestata, sul presupposto del suo potere decisionale.

  • art. 41, Codice Penale

    Richiama il nesso di causalità tra comportamento illecito e evento (aggravamento del dissesto); la Corte afferma che condotte successive possono avere efficacia causale nell'aggravamento del dissesto.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiede limiti alla motivazione in cassazione; il ricorso è stato ammesso nei limiti richiesti ma i motivi ritenuti infondati o generici.

  • art. 2621 (come riportato nel testo)

    Norma citata dal ricorrente in relazione a falsità in bilancio; la Corte ha ritenuto che le prove raccolte giustificassero la valutazione delle false appostazioni e il loro ruolo nell'aggravamento del dissesto.

Massime di principio

  • Il pagamento da parte della società a favore di un amministratore che vantava crediti può integrare bancarotta preferenziale se non esiste un valido titolo (delibera o contratto) e l'onere probatorio della legittimità del pagamento grava su chi lo invoca.
  • La qualificazione del ruolo formale (presidente, amministratore delegato) e il concreto potere decisionale sono elementi rilevanti per attribuire responsabilità penale: la responsabilità personale non si esclude solo per ragioni formali se l'imputato aveva effettivo potere di scelta sulle risorse societarie.
  • Censure generiche o non supportate da specifiche evidenze probatorie non sono idonee a ribaltare la valutazione dei giudici di merito in Cassazione.
  • Per affermare la bancarotta impropria per false appostazioni di bilancio è necessario collegare le falsità all'aggravamento del dissesto: la giurisprudenza ammette che condotte successive all'insolvenza possano concorrere causalmente all'aggravamento e integrare il reato.
  • La documentazione contabile mancante o la capitalizzazione di costi non documentati possono essere indizi forti di manipolazione patrimoniale e giustificare, in presenza di dissesto, l'adozione di misure sanzionatorie penali.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.