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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10526/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del 06/11/2024, lamentando violazione del diritto di difesa per il mancato differimento dell'udienza del 6 novembre 2024: il difensore aveva aderito ad un'astensione indetta dall'Unione delle Camere Penali e aveva richiesto il rinvio dell'udienza. L'udienza verteva su provvedimenti cautelari reali (sequestro preventivo finalizzato alla confisca di somme indicate come profitto dei reati di ricettazione e riciclaggio). Il ricorrente sostiene che, trattandosi di misure cautelari, il rinvio sarebbe dovuto essere concesso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivo manifestamente infondato. Ha richiamato il principio secondo cui l'art. 4 del Codice di Autoregolamentazione delle astensioni degli avvocati (04/04/2007), ritenuto idoneo dalla Commissione di garanzia, esclude l'astensione per le udienze penali afferenti a misure cautelari; tale principio si estende anche alle misure cautelari reali, in ragione dell'identica finalità preventiva richiamata dall'art. 321 c.p.p. La Corte ha ritenuto corretta la scelta del Tribunale di non rinviare l'udienza e ha ritenuto che non si sia verificata alcuna lesione delle prerogative difensive. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati (4 aprile 2007), art. 4

    L'art. 4 stabilisce che l'astensione non può riguardare le udienze penali afferenti misure cautelari; la Corte ha ritenuto applicabile tale divieto anche alle misure cautelari reali (es. sequestri preventivi).

  • art. 321 cod. proc. pen.

    L'art. 321 è richiamato per la finalità preventiva delle misure cautelari; la Corte ha osservato che la finalità preventiva è comune alle misure personali e reali, giustificando il divieto di astensione anche per le misure reali.

  • Giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. 3, n. 38852 del 04/12/2017, dep. 2018, Lombardo; Sez. 2, n. 37101 del 17/09/2021, Marzari)

    Precedenti della Corte hanno già affermato che l'astensione degli avvocati non è ammessa per udienze relative a misure cautelari; la sentenza conferma e applica tali principi.

Massime di principio

  • L'adesione del difensore a un'astensione collettiva non garantisce automaticamente il rinvio delle udienze che concernono misure cautelari: i tribunali possono procedere anche in sua assenza quando la materia riguarda provvedimenti cautelari, incluse misure reali.
  • La distinzione tra misure cautelari personali e reali non impedisce l'applicazione del divieto di astensione: entrambe perseguono finalità preventive rilevanti e giustificano la prosecuzione dell'udienza.
  • La mancata concessione del rinvio per astensione non costituisce, di per sé, una lesione del diritto di difesa; per avere successo il ricorso deve dimostrare un'effettiva compromissione delle garanzie difensive.
  • In casi simili, il difensore dovrebbe valutare misure alternative (es. procura speciale, richiesta tempestiva di rinvio motivato con riferimenti specifici) per evitare che l'udienza si svolga senza assistenza adeguata.
  • Chi propone ricorso per mancato rinvio deve considerare l'orientamento consolidato della giurisprudenza: se il motivo è manifestamente infondato è probabile la dichiarazione di inammissibilità e l'imposizione di sanzioni (spese e somme alla Cassa delle Ammende).

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