Cassazione Penale, Sentenza n. 2555/2023 del 20/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 15/12/2021 che aveva respinto il reclamo contro la proroga per tre mesi del regime di sorveglianza particolare (art.14-bis ord. pen.). Il ricorrente contestava la legittimità della proroga sostenendo che le sue condotte fossero forme di "protesta" legittima contro presunte arbitrarietà della Direzione e deduceva fragilità psichica incompatibile con la sottoposizione al regime. Ha inoltre censurato la valutazione delle memorie dell'Amministrazione e la motivazione del Tribunale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato la ricostruzione delle numerose condotte lesive dell'ordine e della sicurezza interna (minacce ad altro detenuto, danneggiamenti, sputi, minacce e aggressioni al personale, offese al direttore, lancio di cibo/escrementi nel corridoio, ecc.), rilevando che tali atti non sono riconducibili a forme legittime di protesta. Ha ritenuto insussistenti elementi che dimostrassero incompatibilità psichica con il regime applicato. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 14-bis dell'ordinamento penitenziario
Regola la sorveglianza particolare come misura di carattere disciplinare/inibitorio finalizzata a impedire condotte che pregiudichino la sicurezza o l'ordine interno; giustifica la proroga quando sussistono comportamenti gravi che minano l'ordine interno
art. 41-bis L. 26 luglio 1975 n. 354
Il regime speciale del 41-bis (finalizzato a recidere i collegamenti con organizzazioni esterne) è compatibile con la sorveglianza particolare prevista dall'art.14-bis, in quanto perseguono finalità diverse (sicurezza esterna vs. disciplina/ordine interno)
art. 35-bis dell'ordinamento penitenziario
Gli aspetti del trattamento contestabili possono essere tutelati mediante reclamo ordinario davanti al Magistrato di Sorveglianza; la possibilità di ricorso giurisdizionale ordina la tutela amministrativa/giurisdizionale senza legittimare proteste che ledano diritti altrui
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la sanzione pecuniaria a carico dell'autore del ricorso dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza; applicata per condannare il ricorrente a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende
Massime di principio
- La "protesta" in carcere può essere considerata legittima solo se motivata da violazioni gravi e immediate di diritti fondamentali tali da rendere intempestivo il ricorso al giudice; altrimenti va usata la via del reclamo giurisdizionale.
- Le modalità della protesta non devono ledere in modo significativo i diritti della restante popolazione carceraria o gli operatori; comportamenti aggressivi, minacciosi o igienicamente ripugnanti escludono la legittimità della protesta.
- La reiterazione di condotte lesive dell'ordine e della sicurezza interna legittima la proroga del regime di sorveglianza particolare ai sensi dell'ordinamento penitenziario.
- La convivenza tra misure diverse (p.es. 41-bis e 14-bis) è possibile quando perseguono finalità differenti (isolamento per sicurezza esterna vs. provvedimenti disciplinari/inibitori per ordine interno).
- Le memorie e i documenti prodotti dall'Amministrazione Penitenziaria, se emergono fatti concreti e documentati, hanno rilevanza probatoria significativa e il giudice può darne conto nella motivazione.
- In sede di ricorso in cassazione i vizi devono essere rilevanti e non manifestamente infondati: ricorsi chiaramente privi di fondatezza possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne al pagamento delle spese e sanzioni pecuniarie.
- Eventuali contestazioni sul trattamento amministrativo devono essere esperite con gli strumenti previsti (reclamo ex art.35-bis, impugnazioni) e non giustificano condotte che ostacolino i servizi o ledano la dignità di altri detenuti o del personale.
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