Cassazione Penale, Sentenza n. 25127/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il soggetto detenuto, condannato a trenta anni di reclusione per omicidio e detenzione di armi aggravati dalla finalità di agevolazione mafiosa, ha chiesto al Tribunale di sorveglianza la detenzione domiciliare prevista dall'art. 16-novies d.l. n. 8/1991, sostenendo di avere completato un significativo percorso trattamentale e collaborativo. Il Tribunale ha respinto l'istanza ritenendo ancora mancante il ravvedimento, nonostante il parere favorevole della DNA e l'avvenuta concessione di vari permessi premio. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale considerato l'istanza meramente reiterativa della precedente, senza valorizzare il diverso quadro fattuale sopravvenuto, segnato da ulteriori permessi premio e da un più avanzato percorso rieducativo; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla insussistenza del ravvedimento, sostenendo che la valutazione fosse fondata su una relazione non aggiornata, che il ravvedimento era stato invece riconosciuto in altri provvedimenti e che, per un collaboratore di giustizia, l'importanza della collaborazione e l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata avrebbero dovuto essere sufficienti; 3) vizio di motivazione per mancata applicazione dei principi sull'art. 16-novies, in particolare sulla rilevanza dei dieci permessi premio concessi nell'ultimo anno e sul diverso standard probatorio richiesto rispetto alla liberazione condizionale. In prossimità dell'udienza il ricorrente ha anche depositato uno scritto personale di pentimento e richiesta di perdono ai familiari della vittima, che la Corte non ha potuto valorizzare perché sopravvenuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato, confermando l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva negato la detenzione domiciliare. La Corte ha affermato che il primo motivo era infondato perché il giudice di sorveglianza non aveva respinto l'istanza come mera reiterazione, ma l'aveva valutata nel merito alla luce di elementi nuovi, in particolare dei permessi premio sopravvenuti. Ha poi ritenuto infondati congiuntamente il secondo e il terzo motivo, ribadendo che il ravvedimento è requisito autonomo e necessario anche per il collaboratore di giustizia, non desumibile dalla sola collaborazione o dall'assenza di collegamenti con ambienti criminali, ma richiedente elementi concreti ulteriori. La Corte ha giudicato logica e congrua la valutazione del Tribunale, che aveva escluso un reale ravvedimento perché il percorso trattamentale mostrava ancora un senso di colpa riferito solo ai familiari del condannato e non anche alla vittima dell'omicidio e ai suoi congiunti, senza sincero pentimento o volontà di riparazione verso costoro. È stata inoltre disattesa la rilevanza dello scritto sopravvenuto del ricorrente, poiché estraneo al perimetro del sindacato di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 16-novies d.l. n. 8/1991, conv. con l. n. 82/1991
sempre che sussista il ravvedimento
la detenzione domiciliare premiale può essere concessa solo se il giudice accerta in concreto il ravvedimento del richiedente, requisito che non può essere presunto dalla sola collaborazione con la giustizia
art. 16-novies, comma 4, d.l. n. 8/1991, conv. con l. n. 82/1991
sempre che sussista il ravvedimento
il ravvedimento costituisce presupposto testuale della misura alternativa e deve emergere da una valutazione concreta del percorso rieducativo
art. 16-novies legge n. 82/1991
richiamato quale base normativa della misura alternativa richiesta dal collaboratore di giustizia
art. 16-novies d.l. n. 8/1991
la sua applicazione richiede una valutazione di gradualità nei benefici e una verifica concreta del ravvedimento
art. 4-bis ord. pen.
richiamato solo indirettamente nella ricostruzione del regime ostativo e della collaborazione, senza costituire la ratio decidendi
art. 131-bis c.p.
richiamato solo in via generale nella descrizione delle categorie tassonomiche, non rilevante nel caso concreto
Massime di principio
- Nei benefici penitenziari previsti per i collaboratori di giustizia il ravvedimento è un requisito autonomo e necessario, che non può essere desunto automaticamente dalla sola collaborazione prestata o dalla cessazione dei collegamenti con la criminalità organizzata.
- La valutazione del ravvedimento deve essere concreta e individualizzata, fondata su elementi ulteriori rispetto alla collaborazione e idonei a dimostrare una effettiva revisione critica del passato criminale e una prognosi favorevole di adesione alle regole sociali.
- Il criterio di gradualità nella concessione dei benefici penitenziari è legittimo e può giustificare il rinvio della misura più incisiva quando il percorso trattamentale sia ancora breve o non sufficientemente consolidato.
- Ai fini dell'apprezzamento del ravvedimento, il giudice può valorizzare non solo l'assenza di criticità nei permessi premio, ma anche la mancanza di sincero pentimento verso le vittime e i loro familiari, purché la valutazione resti ancorata a dati concreti del trattamento.
- Il sindacato di legittimità non può fondarsi su elementi sopravvenuti o esterni al provvedimento impugnato, ma deve limitarsi alla verifica della tenuta logica e giuridica della motivazione esistente.
- Il mero inadempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato non è, di per sé, ostativo al beneficio, ma può concorrere, insieme ad altri dati, nella valutazione complessiva del grado di ravvedimento solo se espressivo di un deficit di revisione critica verso le vittime.
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