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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37013/2023 del 08/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per quattro motivi: 1) presunta violazione di legge per mancata ammissione di prove in sede di rito abbreviato (telefonata alla sala operativa 113 e documentazione difensiva giustificativa della presenza sul luogo); 2) vizio di motivazione e violazione di legge sulla affermazione di concorso nel reato, sostenendo che la condotta non dimostrerebbe univocamente l'agevolazione del complice e che la fuga sarebbe dovuta alla paura dei controlli per i suoi precedenti; 3) errata applicazione della legge con richiesta di riqualificazione in danneggiamento e dedotta mancanza di querela (con conseguente improcedibilità); 4) contestazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche e di quella di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico e inammissibile, sottolineando l'inutilità delle prove richieste alla luce degli elementi materiali già acquisiti (osservazione della volante che individuava l'imputato in auto quale 'palo', fuga all'arrivo degli agenti, recupero delle chiavi della vittima a terra vicino all'autovettura). I secondi e terzo motivi sono stati considerati manifestamente infondati e in parte formulati in fatto, con precisazione che la rilettura del merito probatorio non compete alla Cassazione salvo manifesta illogicità; la querela è risultata comunque presente. Il quarto motivo sulle attenuanti è stato ritenuto generico e infondato: il giudice del merito ha adeguatamente motivato il rifiuto delle attenuanti per mancanza di elementi positivi e per la non marginale entità del danno. Conseguentemente è stata confermata la condanna di merito e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende per colpa nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen. (furto)

    La condotta è stata ritenuta tentato furto aggravato; il collegio ha ritenuto sussistente il concorso nel tentativo di furto con le aggravanti richiamate (violenza sulle cose, esposizione del bene alla pubblica fede).

  • d.lgs. n. 150 del 2000

    Modifiche in tema di procedibilità (rilevanza della querela) rispetto all'art. 624 cod. pen.; la Corte osserva però che la querela è presente in atti, rendendo infondata la censura sulla improcedibilità.

  • art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen.

    art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen.

    La circostanza attenuante invocata è stata esclusa per la mancanza di elementi positivi a favore dell'imputato; il Collegio ha ritenuto corretta la valutazione negativa operata dal giudice di merito.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato nella motivazione come criterio per la valutazione delle attenuanti generiche: il riconoscimento richiede elementi di segno positivo e il giudizio del merito su tali elementi è insindacabile in Cassazione se congruamente motivato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di somme alla cassa delle ammende per ricorso inammissibile; la Corte ha applicato tale disposizione comminando euro 3.000.

Massime di principio

  • In sede di rito abbreviato il giudice può ritenere inutili ulteriori mezzi di prova se dagli atti risultano già elementi probatori sufficienti e logici; richieste istruttorie generiche possono essere dichiarate inammissibili.
  • La Corte di legittimità non riesamina i fatti e le valutazioni probatorie del merito salvo manifesta illogicità o violazione di legge: le alternative ricostruttive proposte dall'imputato non sono idonee a superare le decisioni motivatamente adottate dai giudici di merito.
  • La fuga può essere valutata come elemento indiziario rilevante ai fini della responsabilità quando sia correlata agli altri elementi di fatto (presenza come 'palo', ritrovamento di oggetti riconducibili al reato, comportamento alla vista della polizia).
  • Le richieste di riqualificazione del fatto in sede di legittimità sono generalmente inammissibili se per ottenerla occorrerebbe rimettere in discussione la ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito.
  • Le circostanze attenuanti generiche e specifiche (es. art. 62, n.4) richiedono elementi positivi a favore dell'imputato; la loro esclusione, se motivata sul piano fattuale, è difficilmente censurabile in Cassazione.
  • La mancanza di querela può incidere sulla procedibilità di taluni reati, ma la sua assenza deve risultare dagli atti per essere efficace come motivo di impugnazione; se la querela è presente, la censura è infondata.

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