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Sentenza

Sentenza n. 1640/2026 - Catania, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600907

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di annullamento d’ufficio, con effetto retroattivo, dei precedenti provvedimenti di concessione del congedo straordinario per l’assistenza a familiare con disabilità grave

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’annullamento in autotutela dei provvedimenti con cui gli era stato riconosciuto il diritto al congedo previsto dall’art. 42, comma 5, d.lgs. 151/2001 per assistere la nonna disabile grave, con la quale conviveva. Ha dedotto, tra l’altro, la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 per omessa adeguata valutazione delle osservazioni procedimentali, la violazione dell’art. 21-nonies l. 241/1990 per difetto di motivazione sull’interesse pubblico all’autotutela, la tardività dei pareri della Ragioneria Territoriale dello Stato e l’erronea interpretazione dell’art. 42, comma 5, d.lgs. 151/2001. L’amministrazione aveva ritenuto che la presenza di quattro figli e di una sorella della persona disabile impedisse lo scorrimento dell’ordine dei beneficiari, salvo dimostrazione, da parte di tali soggetti, di patologie invalidanti o di altre tassative cause di impossibilità all’assistenza. Il ricorrente ha invece sostenuto che figli e sorella, non conviventi con la persona disabile, non rientrassero tra i beneficiari prioritari previsti dalla norma e che, pertanto, fosse legittimato il nipote convivente.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato i provvedimenti impugnati. In via preliminare ha dichiarato inammissibili la memoria e la documentazione depositate dall’Avvocatura dello Stato oltre il termine processuale e dopo la discussione in camera di consiglio, rilevando l’assenza di opposizione alla definizione con sentenza breve. Ha respinto la censura relativa all’art. 10-bis l. 241/1990, chiarendo che l’autotutela avviata d’ufficio è soggetta alla comunicazione di avvio e al contraddittorio ex art. 7, non al preavviso di rigetto; pertanto, non sussiste un obbligo di confutazione analitica delle osservazioni analogo a quello previsto dall’art. 10-bis. Ha respinto anche la censura sulla carenza di motivazione dell’interesse pubblico, ritenendo sufficiente il richiamo al parere negativo della Ragioneria, fondato sull’asserita fruizione di un beneficio indebito. Ha escluso la tardività dei pareri contabili, applicando il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 8, comma 1, d.lgs. 123/2011 per gli atti relativi alla modifica della posizione giuridica o della base stipendiale del personale statale. Ha invece accolto le censure concernenti l’interpretazione dell’art. 42, comma 5, d.lgs. 151/2001. Secondo il Collegio, la nozione di “mancanza” deve riferirsi ai potenziali beneficiari come individuati dalla norma, comprensivi del requisito della convivenza quando espressamente previsto. Poiché i figli e la sorella della persona disabile non convivevano con lei, non erano qualificabili come figli conviventi o fratello/sorella convivente e la loro mera esistenza non impediva lo scorrimento dell’ordine dei beneficiari. Non era quindi necessaria la prova di patologie invalidanti a loro carico. Il nipote convivente, in assenza di altri familiari conviventi collocati in posizione prioritaria, era legittimato a fruire del congedo. La Ragioneria Territoriale dello Stato è stata condannata al pagamento di 1.500 euro di spese di lite; le spese sono state compensate nei rapporti con l’Amministrazione penitenziaria.

Norme richiamate

  • art. 42, comma 5, d.lgs. 151/2001

    Il coniuge convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravità [...] ha diritto a fruire del congedo [...] In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti [...] hanno diritto a fruire del congedo il padre o la madre [...] uno dei figli conviventi [...] uno dei fratelli o delle sorelle conviventi [...] il parente o l’affine entro il terzo grado convivente. Il diritto al congedo [...] spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.

    La nozione di “mancanza” va riferita ai beneficiari individuati dalla disposizione anche in base al requisito della convivenza. L’assenza di figli o fratelli/sorelle conviventi consente lo scorrimento verso il parente entro il terzo grado convivente; non occorre dimostrare patologie invalidanti di familiari non conviventi.

  • art. 7 l. 241/1990

    L’autotutela decisoria avviata d’ufficio richiede la comunicazione di avvio e l’attivazione del contraddittorio procedimentale.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento [...] sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego.

    Il preavviso di rigetto riguarda i procedimenti avviati su istanza di parte e non si applica all’autotutela avviata d’ufficio; nell’autotutela non opera il medesimo obbligo di confutazione analitica delle osservazioni previsto per il preavviso di rigetto.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Nel caso esaminato, la motivazione dell’interesse pubblico all’annullamento d’ufficio è stata ritenuta sufficiente in quanto fondata sull’asserita concessione indebita del beneficio, evidenziata dal parere negativo della Ragioneria.

  • art. 8, comma 1, d.lgs. 123/2011

    Per i provvedimenti di cui all’articolo 5, comma 2, lettere c) e d), l’ufficio di controllo si pronuncia entro sessanta giorni.

    Il termine di controllo è di sessanta giorni per gli atti relativi alle modifiche della posizione giuridica o della base stipendiale del personale statale, categoria nella quale rientra il provvedimento di concessione del congedo.

  • art. 55, comma 5, c.p.a.

    Il deposito della memoria e della documentazione effettuato dopo la discussione in camera di consiglio e oltre il termine di due giorni liberi prima dell’udienza è stato dichiarato inammissibile.

  • art. 60 c.p.a.

    In assenza di opposizione delle parti, il giudizio è stato definito con sentenza in forma semplificata.

  • art. 12 Preleggi

    Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.

    L’interpretazione dell’art. 42, comma 5, d.lgs. 151/2001 deve muovere dal dato letterale e dalla ratio di massima tutela della persona con disabilità.

Massime di principio

  • Nell’ordine dei beneficiari del congedo straordinario per l’assistenza a una persona con disabilità grave previsto dall’art. 42, comma 5, d.lgs. 151/2001, la nozione di “mancanza” deve essere riferita al beneficiario potenziale come individuato dalla norma, comprensivo del requisito della convivenza quando quest’ultimo è espressamente previsto.
  • La presenza di figli o fratelli e sorelle non conviventi con la persona disabile non impedisce lo scorrimento dell’ordine dei beneficiari verso il parente o affine entro il terzo grado convivente; in tal caso non è necessaria la prova di patologie invalidanti dei familiari non conviventi.
  • L’autotutela decisoria avviata d’ufficio è soggetta alla comunicazione di avvio e al contraddittorio ex art. 7 l. 241/1990, ma non al preavviso di rigetto ex art. 10-bis; pertanto, non richiede necessariamente la confutazione analitica di ogni osservazione presentata dal privato, purché l’apporto procedimentale sia considerato nella decisione finale.
  • Per gli atti relativi alla modifica della posizione giuridica o della base stipendiale del personale statale, il termine entro il quale l’ufficio di controllo deve pronunciarsi è di sessanta giorni ai sensi dell’art. 8, comma 1, d.lgs. 123/2011.
  • L’interpretazione della disciplina sul congedo straordinario deve privilegiare, tra quelle compatibili con il testo normativo, la soluzione idonea a garantire la più ampia tutela assistenziale della persona con disabilità grave, valorizzando la convivenza quale elemento di effettiva prossimità assistenziale.

Come è indicizzato

MaterieMobilità, trasferimenti e comandiAutotutelaDecisione e riti speciali
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazioneTermini del procedimento

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