Cassazione Civile, Ordinanza n. 14628/2025 del 31/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
A seguito di una verifica della Guardia di Finanza, l'Ufficio aveva ritenuto che alcuni familiari esercitassero di fatto un'attività commerciale intestata alla madre, in forma di società di fatto, e aveva quindi emesso un avviso di accertamento IRAP e IVA per l'anno 2013. La contribuente aveva impugnato l'atto davanti alla C.T.P. di Enna ottenendo l'accoglimento del ricorso; la C.T.R. della Sicilia, su appello dell'Agenzia, aveva confermato la decisione di primo grado. In cassazione l'Agenzia ha dedotto, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 39, 41 e 41-bis del d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la sentenza d'appello aveva errato nel non ritenere provata la sussistenza della società di fatto tra i familiari che gestivano l'azienda commerciale intestata alla madre.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato anzitutto che dagli atti non risultava provato il buon esito della notificazione del ricorso alla contribuente, essendo presente solo la prova della spedizione postale. Ha inoltre osservato che, comunque, il motivo devolveva alla Corte un nuovo giudizio di merito sull'esistenza della società di fatto, pur formalmente denunciando violazione di legge, e quindi tendeva a ottenere una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata attività difensiva della contribuente; la Corte ha anche dato atto della insussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
artt. 39, 41 e 41-bis d.P.R. n. 600/1973
Sono richiamati dalla ricorrente come norme asseritamente violate nella contestazione dell'accertamento fondato sulla pretesa esistenza di una società di fatto; la Corte non entra nel merito dell'applicazione di tali disposizioni perché dichiara inammissibile il ricorso.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il motivo è formalmente incardinato sul vizio di violazione di legge, ma la Corte rileva che, in concreto, esso mira a una rivalutazione del merito della controversia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, poiché il ricorso è dichiarato inammissibile e la controparte non ha svolto difese.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato quale parametro dell'ulteriore importo pari al contributo unificato originario, che non è dovuto secondo il dispositivo della Corte.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo formalmente qualificato come violazione di legge è inammissibile se, nella sostanza, richiede una nuova valutazione del merito e delle prove sui fatti controversi.
- La mancanza di prova del corretto perfezionamento della notificazione del ricorso può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione.
- La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella ricostruzione dell'esistenza di una società di fatto quando la censura si risolva in una richiesta di riesame del compendio probatorio.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile e di mancata costituzione dell'intimato, non si provvede sulle spese di lite; resta possibile dare atto sull'ulteriore contributo unificato secondo la disciplina speciale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 31 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14612/2025 del 31/05/2025
- ordinanza_civile · 31 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14615/2025 del 31/05/2025
- ordinanza_civile · 31 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14616/2025 del 31/05/2025
- ordinanza_civile · 31 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14617/2025 del 31/05/2025
- ordinanza_civile · 31 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14618/2025 del 31/05/2025
- ordinanza_civile · 31 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14619/2025 del 31/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →