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Ordinanza

Ordinanza n. 58/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Sezione Prima) n. 2782/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202504507

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Veneto n. 2782/2024, relativa alla legittimità di istanze di rinnovo di autorizzazioni

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

È stato proposto appello contro la sentenza del TAR Veneto n. 2782/2024. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificamente indicati i motivi d’appello, ma emerge che la controversia concerne la tempestività e l’ammissibilità di più istanze di rinnovo di autorizzazioni, alcune delle quali sarebbero state presentate prima della scadenza di legge e altre successivamente. Il Consiglio di Stato ha rilevato risultanze documentali non univoche e la necessità di verificare quali istanze siano state effettivamente depositate presso l’amministrazione competente entro il termine e quali siano state presentate oltre tale scadenza, nonché le ragioni, ove documentate, per cui le istanze tardive dovrebbero comunque considerarsi tempestive o ammissibili.

La decisione

Il Consiglio di Stato non ha definito il merito dell’appello. Ha disposto incombenti istruttori ai sensi degli artt. 65, 66 e 67 c.p.a., ordinando alle parti di depositare entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza la documentazione idonea ad attestare con precisione la data di presentazione delle singole istanze di rinnovo rispetto alla scadenza delle autorizzazioni. Le parti dovranno inoltre chiarire sistematicamente e sinteticamente le ragioni per cui eventuali istanze successive dovrebbero essere considerate comunque in termini oppure, al contrario, non sarebbero più ammissibili. È stata fissata l’udienza pubblica di discussione del merito al 2 aprile 2026.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per l’acquisizione di elementi istruttori necessari alla decisione.

  • art. 66 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni applicabili agli incombenti istruttori disposti dal giudice.

  • art. 67 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni applicabili all’attività istruttoria necessaria per chiarire i fatti di causa.

Massime di principio

  • Quando le risultanze documentali non consentono di stabilire con certezza la tempestività di istanze amministrative rispetto alla scadenza del titolo o dell’autorizzazione, il giudice amministrativo può disporre incombenti istruttori per acquisire la documentazione attestante le date effettive di presentazione.
  • In presenza di istanze presentate oltre la scadenza, le parti devono specificare e documentare le ragioni per cui esse dovrebbero comunque essere considerate tempestive o ammissibili; tale questione deve essere chiarita prima della decisione sul merito.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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