Ordinanza n. 58/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Sezione Prima) n. 2782/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Veneto n. 2782/2024, relativa alla legittimità di istanze di rinnovo di autorizzazioni
Esito
La controversia
È stato proposto appello contro la sentenza del TAR Veneto n. 2782/2024. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificamente indicati i motivi d’appello, ma emerge che la controversia concerne la tempestività e l’ammissibilità di più istanze di rinnovo di autorizzazioni, alcune delle quali sarebbero state presentate prima della scadenza di legge e altre successivamente. Il Consiglio di Stato ha rilevato risultanze documentali non univoche e la necessità di verificare quali istanze siano state effettivamente depositate presso l’amministrazione competente entro il termine e quali siano state presentate oltre tale scadenza, nonché le ragioni, ove documentate, per cui le istanze tardive dovrebbero comunque considerarsi tempestive o ammissibili.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha definito il merito dell’appello. Ha disposto incombenti istruttori ai sensi degli artt. 65, 66 e 67 c.p.a., ordinando alle parti di depositare entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza la documentazione idonea ad attestare con precisione la data di presentazione delle singole istanze di rinnovo rispetto alla scadenza delle autorizzazioni. Le parti dovranno inoltre chiarire sistematicamente e sinteticamente le ragioni per cui eventuali istanze successive dovrebbero essere considerate comunque in termini oppure, al contrario, non sarebbero più ammissibili. È stata fissata l’udienza pubblica di discussione del merito al 2 aprile 2026.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per l’acquisizione di elementi istruttori necessari alla decisione.
art. 66 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni applicabili agli incombenti istruttori disposti dal giudice.
art. 67 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni applicabili all’attività istruttoria necessaria per chiarire i fatti di causa.
Massime di principio
- Quando le risultanze documentali non consentono di stabilire con certezza la tempestività di istanze amministrative rispetto alla scadenza del titolo o dell’autorizzazione, il giudice amministrativo può disporre incombenti istruttori per acquisire la documentazione attestante le date effettive di presentazione.
- In presenza di istanze presentate oltre la scadenza, le parti devono specificare e documentare le ragioni per cui esse dovrebbero comunque essere considerate tempestive o ammissibili; tale questione deve essere chiarita prima della decisione sul merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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