Cassazione Penale, Sentenza n. 13093/2023 del 29/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., con cui si contestava l'affermazione del dolo fiscale, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131‑bis c.p. e il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 c.p.; si censurava inoltre l'assenza di accertamenti concreti, la mancata assunzione di testi richiesti, l'inoffensività del fatto e la possibilità che la condotta fosse riconducibile a fini diversi dall'evasione fiscale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta e congrua la motivazione della Corte d'appello, che aveva accertato oltre ogni ragionevole dubbio l'omessa presentazione della dichiarazione per il 2012 da parte della società amministrata dal ricorrente e la correlata evasione (IRES euro 93.747,00; IVA euro 76.072,00; IRAP euro 16.431,00). La Corte d'appello aveva valorizzato gli accertamenti amministrativi e la documentazione prodotta, nonché l'entità rilevante delle somme non versate e l'assenza di giustificazioni alternative alla finalità di evasione, escludendo l'applicabilità dell'art. 131‑bis c.p. e dell'attenuante ex art. 62, n. 4 c.p. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione del motivo di ricorso.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000
La norma è stata applicata per qualificare penalmente l'omessa presentazione della dichiarazione fiscale e l'evasione degli importi indicati; la Corte ha ritenuto provata la responsabilità penale dell'amministratore per il reato previsto da tale disposizione.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Fondamento formale del motivo di ricorso (vizio di motivazione); la Cassazione ha valutato che la denuncia di carenza motivazionale non era fondata perché la sentenza impugnata forniva elementi precisi e congrui.
art. 131‑bis c.p.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte d'appello l'ha esclusa in ragione della rilevante entità delle somme evase e dell'assenza di giustificazioni che escludessero la finalità evasiva.
art. 62, n. 4 c.p.
Circostanza attenuante contestata e negata dalla Corte d'appello per le stesse ragioni che hanno portato all'esclusione della particolare tenuità: entità del danno e mancanza di elementi che giustifichino l'applicazione dell'attenuante.
Massime di principio
- L'omessa presentazione della dichiarazione fiscale può integrare responsabilità penale quando gli accertamenti amministrativi, ancorché basati su metodi induttivi, siano confermati da documentazione e non vengano forniti giustificativi convincenti dalla difesa.
- La rilevanza quantitativa degli importi evasi è elemento centrale nella valutazione della offensività della condotta e nell'esclusione della particolare tenuità ai sensi dell'art. 131‑bis c.p.; importi significativi rendono improbabile l'applicabilità della causa di non punibilità.
- Per ottenere l'attenuante ex art. 62, n. 4 c.p. o la non punibilità per tenuità, la difesa deve produrre elementi concreti che dimostrino la scarsa offensività del fatto o ragioni giustificative dell'omissione diverse dall'intento evasivo.
- La Corte di cassazione esamina la completezza e la congruità della motivazione di merito: un ricorso per vizio di motivazione è inammissibile se la sentenza impugnata ha effettivamente risposto ai punti principali della difesa con elementi precisi.
- L'avvio e il mancato perfezionamento di procedure amministrative (es. accertamento in adesione) non decadono automaticamente la responsabilità penale se la documentazione prodotta conferma gli elementi dell'accertamento e non elimina il sospetto di finalità evasiva.
- Rischio di condanna per spese e sanzioni quando il ricorso di cassazione è ritenuto manifestamente privo di rilievo o frutto di colpa nella scelta dei motivi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13029/2023 del 29/03/2023
- Sentenza penale · 29 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13033/2023 del 29/03/2023
- Sentenza penale · 29 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13034/2023 del 29/03/2023
- Sentenza penale · 29 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13035/2023 del 29/03/2023
- Sentenza penale · 29 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13036/2023 del 29/03/2023
- Sentenza penale · 29 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13037/2023 del 29/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →