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Ordinanza

Ordinanza n. 3019/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202604658

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento della Questura di Roma recante l’irricevibilità dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per motivi di lavoro, nonché gli atti endoprocedimentali connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura e ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, il provvedimento della Questura di Roma del 19 febbraio 2026 con cui è stata dichiarata irricevibile l’istanza di conversione del proprio permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per motivi di lavoro. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti e consequenziali, inclusa la comunicazione di avvio del procedimento nella parte contenente il preavviso di rigetto e la prefigurazione dei motivi ostativi. La ricorrente ha inoltre chiesto l’accertamento del diritto alla conversione, il riesame dell’istanza e il rilascio del titolo richiesto previa verifica dei requisiti di legge.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. Ha ritenuto che l’atto contestato fosse, secondo la qualificazione operata dal giudice, un atto endoprocedimentale di sospensione del procedimento avviato a istanza di parte e di comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990, privo di autonoma capacità lesiva. Tale atto non è quindi autonomamente impugnabile, ma può essere contestato insieme al provvedimento finale. Non ravvisando sufficienti elementi di fondatezza del ricorso, il Collegio ha escluso il fumus cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate per giustificati motivi equitativi.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare, respinta dal TAR per l’insussistenza del fumus boni iuris.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza è stata qualificata come atto endoprocedimentale privo di autonoma lesività e, perciò, non autonomamente impugnabile prima del provvedimento finale.

Massime di principio

  • La comunicazione dei motivi ostativi prevista dall’art. 10-bis l. 241/1990, in quanto atto endoprocedimentale normalmente privo di autonoma capacità lesiva, non è autonomamente impugnabile; le relative contestazioni devono essere dedotte insieme all’impugnazione del provvedimento finale.
  • Quando il ricorso cautelare è rivolto contro un atto endoprocedimentale non autonomamente lesivo, l’assenza di un’immediata lesione impugnabile esclude il fumus boni iuris e giustifica il rigetto della domanda cautelare.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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