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Sentenza

Sentenza n. 3852/2026 - Milano, Sezione 3

per l’annullamento della nota della Regione Lombardia - Giunta, Direzione Centrale Affari Istituzionali, Generali e Società Partecipate, U.O. Organizzazione e Personale Giunta prot. n. A1.2025.1053277 del 19.12.2025 confermativa del diniego sull’istanza di accesso agli atti ex art. 22 ss. l. 241/1990 del 30.9.2025, emanata a seguito di riesame del Difensore Regionale del 16.12.2025, per aver accesso a tutta la documentazione meglio indicata nell’istanza medesima; nonché di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto, in particolare della nota prot. A1.2025.0891226 del 28.10.2025 di primo diniego sull’istanza di accesso agli atti ex art. 22 ss. l. 241/1990 del 30.9.2025; nonché per la declaratoria di accertamento del diritto della ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto dell’istanza di accesso agli atti presentata in data 30.9.2025, con conseguente ordine all’Amministrazione intimata di esibizione della documentazione richiesta.

Giustizia amministrativa202600318

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego, confermato in sede di riesame, dell’accesso agli atti della fase preistruttoria relativa a un esposto disciplinare presentato nei confronti di una collega

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, dipendente regionale e autrice di un esposto disciplinare relativo alla presunta sottrazione della collega all’attività di front office, chiedeva di accedere alla documentazione acquisita nella fase preistruttoria, comprese le dichiarazioni delle persone informate sui fatti e gli atti concernenti l’archiviazione dell’esposto. L’Amministrazione aveva negato l’accesso ritenendo insussistente un interesse diretto, concreto e attuale e ravvisando una finalità di controllo generalizzato dell’operato amministrativo; aveva inoltre valorizzato la spendita del titolo di avvocato e l’uso di una PEC riferibile all’Ordine dei giornalisti. La ricorrente deduceva la violazione degli artt. 22 e 24 l. 241/1990, dell’art. 9 d.P.R. 184/2006 e della normativa regionale in materia di accesso, nonché difetto di istruttoria. Sosteneva che l’autore dell’esposto ha diritto di conoscere gli atti del procedimento disciplinare e della fase preliminare, in ragione dell’interesse a verificare la correttezza degli accertamenti, valutare iniziative giudiziarie, proporre un nuovo esposto o chiedere la riapertura del procedimento. Deduceva altresì violazione degli artt. 3 e 97 Cost., dello Statuto regionale e della l. 241/1990, nonché eccesso di potere per irrazionalità, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. La Regione eccepiva il difetto di legittimazione e interesse, la mancata notifica a un controinteressato, la sopravvenuta carenza di interesse a seguito del trasferimento della collega e l’infondatezza della pretesa, sostenendo che gli atti della fase preprocedimentale non fossero ostensibili e che l’istanza mirasse a un controllo generalizzato.

La decisione

Il TAR ha respinto tutte le eccezioni preliminari. Ha riconosciuto che la qualità di autore dell’esposto disciplinare, unitamente all’allegazione di una concreta utilità difensiva o di tutela dei propri diritti, radica la legittimazione e l’interesse qualificato all’accesso ai documenti del procedimento originato dalla segnalazione. L’interesse non viene meno per il fatto che il procedimento si sia arrestato nella fase preistruttoria senza formale contestazione disciplinare, poiché l’Amministrazione aveva comunque svolto specifici accertamenti e acquisito dichiarazioni, la cui conoscenza era funzionale alle esigenze difensive della ricorrente. L’istanza, riferita agli atti di uno specifico procedimento o fase preprocedimentale, non costituiva un controllo generalizzato o un’indagine esplorativa. È stata ritenuta regolare l’integrazione del contraddittorio nei confronti della collega che aveva reso dichiarazioni e che, per tale ragione, rivestiva la qualità di controinteressata. Il trasferimento della dipendente segnalata non faceva venir meno l’interesse, persistendo l’interesse a valutare iniziative giudiziarie, un nuovo esposto o la riapertura del procedimento. È stata ritenuta irrilevante l’eventuale presentazione dell’esposto a un ufficio diverso da quello astrattamente competente, poiché tale circostanza non aveva impedito lo svolgimento dell’attività preliminare. Parimenti irrilevanti sono stati considerati i riferimenti al titolo professionale e all’indirizzo PEC utilizzato dalla ricorrente. Il ricorso è stato accolto e la Regione è stata ordinata a trasmettere entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza copia della documentazione richiesta. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 22 l. 241/1990

    La qualità di autore di un esposto disciplinare, insieme all’allegazione di una concreta utilità connessa ai documenti richiesti, può fondare una situazione giuridicamente rilevante legittimante l’accesso.

  • art. 24 l. 241/1990

    In assenza di specifiche circostanze ostative riconducibili alle ipotesi di esclusione, non può essere negato l’accesso agli atti della fase preliminare di un procedimento disciplinare quando sussista un interesse qualificato.

  • art. 116 c.p.a.

    Il diniego di accesso documentale è impugnabile con il rito speciale previsto per le controversie in materia di accesso.

  • art. 9 d.P.R. 184/2006

    La norma è richiamata tra quelle poste a fondamento della pretesa ostensiva, senza una distinta interpretazione esplicitata dal giudice.

  • artt. 15 e 17, comma 3, l.r. Lombardia 1 febbraio 2012, n. 1

    Le disposizioni regionali sono richiamate tra le norme dedotte dalla ricorrente in materia di accesso, senza una distinta interpretazione esplicitata dal giudice.

Massime di principio

  • L’autore di un esposto disciplinare è legittimato ad accedere agli atti del procedimento disciplinare originato dalla segnalazione quando deduca una concreta utilità personale, anche difensiva o connessa alla tutela dei propri diritti, rispetto ai documenti richiesti.
  • Il diritto di accesso dell’autore dell’esposto si estende agli atti formati nella fase preliminare o preistruttoria, anche quando l’Amministrazione abbia archiviato la segnalazione senza avviare formalmente il procedimento disciplinare, se sono stati svolti specifici accertamenti e acquisiti documenti o dichiarazioni.
  • Una richiesta di accesso riferita agli atti di uno specifico procedimento o fase preprocedimentale non costituisce controllo generalizzato dell’Amministrazione né istanza esplorativa, purché sia collegata alla tutela di una situazione giuridicamente rilevante.
  • Il trasferimento della persona oggetto dell’esposto non determina di per sé la sopravvenuta carenza di interesse all’accesso quando persistano esigenze difensive o l’interesse a valutare ulteriori iniziative giudiziarie, una nuova segnalazione o la riapertura del procedimento.
  • La qualità di controinteressato nell’accesso spetta anche alla persona le cui dichiarazioni siano state acquisite nel corso degli accertamenti e siano specificamente comprese tra i documenti richiesti.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentale
RamiAccesso e trasparenza
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTrasparenza e pubblicitàDifetto di istruttoria

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