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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9745/2022 del 22/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Amendolia impugnava il rigetto dell'istanza di equa riparazione per ingiusta detenzione (carcere dall'1/6/2015 al 15/7/2015 e arresti domiciliari dal 16/7/2015 all'11/4/2016), sostenendo: 1) errata applicazione dell'art. 314 c.p.p. e mancata specificazione dei comportamenti che avrebbero contribuito all'errore dell'autorità giudiziaria; 2) violazione delle disposizioni sulla competenza (asserito giudice diverso da quello indicato nella sentenza di rinvio della Cassazione); 3) mancata osservanza dei principi indicati nella sentenza di rinvio, carenza e illogicità della motivazione, in particolare riguardo alla qualificazione della "connivenza passiva" e all'omessa indicazione delle condotte dolose o gravemente colpose imputate al ricorrente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo sulla competenza: la sezione "Assise e Misure di Prevenzione" è una effettiva sezione della Corte d'appello e la rimessione alla "diversa sezione" indicata nella sentenza di rinvio era stata rispettata; inoltre, l'errata assegnazione interna agli uffici riguarda competenza interna e non vizia la capacità del giudice salvo ipotesi di assegnazione "extra ordinem", non prospettata. Quanto ai motivi sostanziali, la Corte ha confermato che la Corte d'appello (in sede di rinvio) aveva fornito motivazione adeguata e logica sul rilievo della condotta colposa/connivenza dell'Amendolia: consapevolezza del contesto, accettazione del "tutoraggio" dei fratelli Schinoccha, conoscenza dei metodi utilizzati, minimizzazione degli eventi nelle dichiarazioni, e volontà determinata di subentrare nel mercato con pratiche sleali. Per tali ragioni è stato confermato il rigetto dell'istanza di riparazione e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    La norma è invocata come criterio applicabile nella valutazione della responsabilità contributiva dell'indagato nella determinazione dell'errore dell'autorità cautelare; la Corte ha ritenuto che la decisione impugnata abbia applicato correttamente i principi in tema, motivando il contributo colposo del ricorrente.

  • art. 627, comma 1 e art. 623, comma 1 cod. proc. pen.

    Richiamati dai motivi di ricorso relativi alla competenza e alla procedura; la Corte ha ritenuto infondate le censure relative alla violazione di tali disposizioni per l'assegnazione interna degli affari.

  • art. 102 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata nel contesto delle norme procedurali invocate dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che non sussistessero vizi formali tali da inficiare la validità del provvedimento impugnato.

  • art. 7 legge 12 luglio 1991, n. 203

    Norma citata come circostanza aggravante applicata all'ipotesi di estorsione per la quale il ricorrente era stato indagato; rilevante ai fini della valutazione cautelare ma non sufficiente a riconoscere il diritto all'equa riparazione se il comportamento dell'interessato ha concorso causalmente.

  • art. 629 cod. pen.

    Articolo relativo al reato di estorsione, contestato nell'indagine che aveva portato alla detenzione; la Corte ricorda la natura del fatto per inquadrare la vicenda processuale.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Citato in relazione ai correi (Schinocca) e al contesto di criminalità organizzata che ha alimentato le indagini; utile a ricostruire il quadro fattuale che ha portato alle misure cautelari.

  • d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, art. 33

    La Corte interpreta questa normativa (e le modifiche correlate) come motivo che ha trasformato le corti d'assise in organi permanenti e pertanto assimilabili a sezioni strutturate, giustificando che la Sezione "Assise e Misure di Prevenzione" costituisca la "diversa sezione" indicata nella sentenza di rinvio.

  • decreto legge 25 settembre 1987, n. 394, art. 4 (conv. con legge n. 479/1987)

    Richiamato per spiegare il quadro normativo sulla parificazione delle corti d'assise ad altre sezioni giudiziarie e l'assetto tabellare degli uffici, a sostegno dell'infondatezza della doglianza sulla competenza.

Massime di principio

  • La richiesta di equa riparazione può essere rigettata se emerge che la condotta dell'interessato ha contributo, con colpa grave o connivenza, a determinare l'errore cautelare; è necessaria una motivazione specifica che colleghi i comportamenti contestati al verificarsi della misura restrittiva.
  • La "connivenza passiva" rileva come elemento impeditivo del risarcimento solo se: 1) configura violazione di elementari doveri di solidarietà sociale; 2) non è mera passività ma tolleranza attiva con capacità di impedire il reato; 3) ha oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'autore, con prova della conoscenza dell'attività criminosa da parte del connivente.
  • I principi enunciati in una sentenza di rinvio devono essere applicati dal giudice di rinvio con un concreto e motivato confronto con la pronuncia assolutoria; tuttavia, il giudice può comunque rigettare la richiesta di riparazione se fornisce una spiegazione logica e sufficiente del contributo colposo dell'interessato.
  • La contestazione di incompetenza per assegnazione interna ad altra sezione è, di regola, questione di competenza interna e non vizi della capacità del giudice salvo che si dimostri un'assegnazione "extra ordinem" che stravolga i principi tabellari e ordinamentali.
  • Nelle valutazioni sul diritto all'equa riparazione il giudice deve indicare con precisione i comportamenti del richiedente ritenuti gravemente colposi o dolosi e spiegare come tali comportamenti abbiano concorso causalmente alla misura cautelare, evitando affermazioni generiche o riferimenti non dettagliati alle intercettazioni.

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